Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Scalea il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Polla il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 14/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che iricorrenti sono stati autorizzati alla richiesta trattazione orale presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi udita la discussione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME i quali hanno concluso l’accoglimento dei motivi di impugnazione
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Potenza con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 20/7/2017, ha assolto COGNOME NOME (imputato non ricorrente) dal reato a lui ascritto, ha assolto COGNOME NOME da alcuni episodi di usura a lui ascritti al capo B), riducendogli la pena per i restanti episodi di usura ivi contestati ed ha confermato la sentenza di primo grado quanto a COGNOME NOME, condannato per il delitto di usura di cui al capo A) .
I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità degli imputati in relazione a più episodi di usura posti in essere nei confronti di COGNOME NOME .
2.Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME deducendo:
2.1. COGNOME NOME: violazione di legge in relazione all’art. 546 c.p.p., per essere state erroneamente riportate le generalità dell’imputato e le altre indicazioni che valgono ad identificarlo;
2.2. nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato, della citazione nel giudizio di appello, successivamente al decesso del difensore fiduciario per l’udienza del 14/12/2022
2.3. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di usura;
2.4. violazione di legge processuale in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni siccome eseguite in mancanza di autorizzazione del Pubblico Ministero ad utilizzare impianti esterni alla Procura. La Corte di merito non avrebbe risposto alla censura difensiva reiterata in grado di appello sul punto;
2.5. violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità;
2.6 aggiunge che le dichiarazioni della persona offesa non dimostravano affatto la partecipazione dell’COGNOME al delitto di usura posto che egli si limit a mettere in contatto la persona offesa con il coimputato COGNOME NOMENOME
2.7. in ultimo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti atteso che la sua condotta, estrinsecatasi in termini di “mediazione usuraria”, era connotata da un disvalore minore rispetto a quella degli altri imputati.
COGNOME NOME nel suo ricorso lamenta:
3.1.violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione avendo la Corte d’appello,come il Tribunale, fondato l’affermazione di responsabilità del COGNOME per gli episodi usurari del dicembre 2010- gennaio 2011 e del
13/3/2011, sulle sole dichiarazioni della p.o. COGNOME NOME che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbero contraddittorie, inattendibili e interessate;
3.2. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare tutte le risultanze processuali, dando rilievo esclusivamente alle dichiarazionidella COGNOME;
3.3. violazione di legge in relazione all’art. 546, co.1, lett. e), c.p.p. illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità avendo la Corte d’appello, in sostanza,omesso di motivare;
3.4. violazionedi legge in relazione al’art. 533 c.p.p., non avendo la Corte d’appello, in presenza di ragionevoli dubbi, assolto l’imputato;
3.5. violazionedi legge per non avere la Corte d’appello specificamente motivato in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME è fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto, il che consente di ritenere assorbiti gli ulteriori rilievi difensivi; quello COGNOME è inammissibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. 1.1.In relazione al primo motivo del ricorso COGNOME, osserva il collegio che l’art. 546, primo comma, lett. b) c.p.p. prescrive che nel contenuto della sentenza, siano riportate le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il terzo comma della norma sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. L’erronea indicazione della data di nascita e del luogo di residenza dell’imputato, pertanto, non comportano nullità e la Corte di merito, in presenza di tali inesattezze nell’epigrafe della sentenza impugnata ha provveduto alla loro eliminazione, mediante la correzione dell’errore materiale, non essendovi dubbio circa identificazione dell’imputato,compiuta in manieraesauriente e completa in precedenza, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità(l’imputato infattiaveva eletto domicilio) (Sez. 5, ord. n. 535 del 21/02/1995, Rv. 201047; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 15/02/2012, Rv. 252403)
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Dalla disamina degli atti processuali, ai quali il Collegio ha potuto accedere e in considerazione della natura processuale della questione, risulta che il difensore di fiducia dell’imputato AVV_NOTAIO al quale era stato notificato il decreto di citazione in appello, nel corso del giudizio di secondo
grado era deceduto (cfr. verbale del 25/5/2022), né risulta che l’imputato, già dichiarato assente, ne fosse a conoscenza.
La Corte di merito nel corso del giudizio ha nominato quale difensore d’ufficio dell’COGNOME ai sensi dell’art. 97, co.1, c.p.p., l’AVV_NOTAIO l quale si dichiarava “non disponibile” (cfr. verbale del 25/5/2022), si procedeva quindi alla nomina di un difensore d’ufficio immediatamente reperibile ex art. 97, co. 4, c.p.p., il quale chiedeva termine a difesa. Concesso il termine a difesa, all’udienza del 14/12/2022, assente l’imputato ed assente il difensore nominato ex art. 97, co.1, c.p.p., veniva nominato un nuovo difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, co.4, c.p.p., il quale discutev la causa.
2. Ritiene il collegio che, nel caso di specie, si sia verificata una situazione patologica integrante una causa di nullità del processo, riferita alla rappresentanza e all’assistenza dell’imputato ex art. 178, co.1, lett.c) c.p.p., tempestivamente eccepita ai sensi e agli effetti dell’art. 180 c.p.p.
Infatti, in presenza di un impedimento del difensore di carattere definitivo, del quale non risulta che l’imputato fosse a conoscenza, ma rientrante nel novero delle conoscenze dell’organo giudicante, è stata svolta attività processuale essenziale: la discussione della causa da parte del sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, co.4, c.p.p., senza che all’imputato venisse nominato un difensore d’ufficio titolare ai sensi dell’art. 97, co. 1 c.p.p., senza che l’imputato venisse reso edotto di detta designazione con facoltà di procedere, eventualmente, alla nuova nomina fiduciaria.
Detta situazione, nota alla Corte di appello, integra un difetto di rappresentanza e di assistenza dell’imputato con conseguente pregiudizio delle prerogative difensive.
Al riguardo la giurisprudenza della Cassazione ha osservato che, a garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio effettività della stessa, l’intervento del “sostituto” del difensore ha natur episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio designato. Pertanto, quando l’impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di decesso o di rinunzia al mandato, se l’imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore di ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza il che nella specie non risulta accaduto (Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005,Rv. 231603; analogamente Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Rv. 250164,Rv. 235399). Detto obbligo, nel caso di specie, è stato solo formalmente adempiuto posto che l’AVV_NOTAIO, difensore
d’ufficio ex art. 97, co.1, c.p.p., si era dichiarato non disponibile, venendo sostituito dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p., quale ha formulato le conclusioni.
D’altro canto, il quarto comma del citato art. 97 stabilisce che quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa il giudice designa come sostituto un altro difensore prontamente reperibile.
Dalla combinazione di tali due norme si ricava che la nomina si impone allorchè l’imputato sia rimasto privo del difensore e che, peraltro, la sostituzione d’ufficio costituisce un’eventualità episodica e temporanea, legata a specifichekontingenze.
A fronte di ciò, il Giudice deve poter valutare se la difesa sia comunque assicurata, essendo ammissibili episodiche sostituzioni ex art. 97,comma 4, c.p.p., ma non situazioni caratterizzate da una permanente assenza del difensore che finirebbe per essere equiparata ad unabbandono della difesa, ricorrendo il quale dovrebbe differirsi la trattazione del processo, onde consentire il pieno esercizio del mandato al nuovo difensore designato.
L’operatività del sistema, così ricostruito, è destinata a contemperare il pieno esercizio della difesa, a tutela del contraddittorio, con l’effettivo svolgimento del processo.
Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati, deve prendersi atto del fatto che giudizio di appello, nel caso di specie, si è svolto in assenza del difensore di fiducia, deceduto, e in presenza di sostituti nominati ex art. 97 co. 4 c.p.p., Ricorre dunque una situazione patologica, tale da determinare la nullità del processo, nullità che deve ricondursi all’intervento e all’assistenza dell’imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che è stata tempestivamente eccepita ai sensi e agli effetti dell’art. 180 c.p.p.
3. Quanto al ricorso di COGNOME NOME, osserva il collegio che i motivi da 1 a 4 attaccano, con diversi accenti, la motivazione in punto di affermazione di responsabilità limitandosi a dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito con l’intento di voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti.
In tanto si sostanzia il ricorso che introduce mere censure di fatto sul profilo specifico del giudizio di attendibilità della persona offesa con considerazioni che anche se celate sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non si confrontano con la motivazione posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, sia in
relazione alla attendibilità della persona offesa, che alla valenza probatoria delle risultanze dell’attività di captazione, rispondendo alle doglianze poste con i motivi di appello tanto da addivenire ad una pronuncia assolutoria in relazione a specifici episodi usurari.
La Corte di merito, infatti, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di COGNOME in ordine agli episodi illeciti di dicembre2010/gennaio 2011 e del 13/3/2011, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, giudicate lineari, precise, coerenti. E’ principio consolidato in giurisprudenza che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha giudicato il racconto della persona offesa credibile non solo intrinsecamente ma anche in ragione di riscontri ricavabili aliunde rispetto alle intercettazioni, avuto riguardo al sequestro dei monili d’oro e dei titoli di credito sottoscritti dalla vittima.
4.Quanto al trattamento sanzionatorio, la lettura integrata delle due sentenze dà conto dell’iter argomentativo seguito dal giudice per la determinazione della pena posto che il giudice di appello si è limitato ad eliminare gli aumenti in precedenza operati per gli episodi in continuazione dai quali l’imputato è stato assolto, che la pena è stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione sono assai contenuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma, 1/12/2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente