Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti del 21/03/2022, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, art. 81 e 99 cod.pen., aggravato dall’aver conseguito il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e con recidiva reiterata, ed era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 320,00 di multa.
Al COGNOME era stato contestato di aver dichiarato contrariamente al vero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presentata al Tribunale di Patti (procedimento n. 3071 r.g.n.r.) che, per l’anno di imposta 2015, il nucleo familiare era composto solo dallo stesso dichiarante, mentre ne facevano parte anche COGNOME NOME e COGNOME NOME, e che il reddito ad esso relativo era pari ad euro 3000,00, mentre il reddito personale del dichiarante era stato pari ad euro 26.934. Nonché di aver omesso di comunicare nel termine previsto le variazioni rilevanti per l’anno 2016, nel quale aveva percepito il reddito di euro 33.196, 25, come accertato dalla Guardia di Finanza.
La Corte di appello, riaffermando l’orientamento di legittimità secondo il quale la designazione quale difensore d’ufficio di un legale presente in aula (eventualmente non iscritto nell’Elenco RAGIONE_SOCIALE) non determina causa di nullità del giudizio, ha disatteso il motivo di impugnazione relativo alla eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 97,178 e 179 cod.proc.pen., in ragione RAGIONE_SOCIALEa nomina, all’udienza del 3 febbraio 2021, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, quale difensore d’ufficio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinunzia al mandato del precedente difensore di fiducia, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, commi 2 e 3, cod.proc.pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 disp. att. cod.proc.pen., ed alla nomina, quale difensore d’ufficio, alla successiva udienza del 14 dicembre 2021 a seguito RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, senza rispettare le forme indicate dall’art. 97 cod. proc. pen.
Inoltre, ha ritenuto correttamente non applicato l’art. 131 bis cod.pen., per l’assenza RAGIONE_SOCIALEa particolare tenuità del fatto, e adeguato il bilanciamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, benevolmente riconosciute nonostante i numerosi precedenti da cui l’imputato era gravato.
Avverso tale sentenza l ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il suo difensore. Con l’unico motivo, il ricorrente ribadisce l’eccezione di
RAGIONE_SOCIALE‘art. 178 cod.proc.pen., comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., già dedotta in appello.
Il ricorrente espone che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 2, cod.proc.pen., là dove dispone che il difensore d’ufficio, nominato ai sensi del comma 1, è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’art. 29 del disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, impone regole precise a tutela del diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato a non subire l’assegnazione arbitraria del difensore d’ufficio, e la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, mediante il richiamo al principio (riferito alla ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, cod.proc.pen.), secondo cui la nomina di un difensore d’ufficio eventualmente non iscritto all’elenco nazionale di cui all’art. 29 cit. non determina nullità, non risponde alla eccezione sollevata.
Infatti, la nullità era stata riferita alla reiterata nomina, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. comma 1, cod. proc. pen., del difensore d’ufficio ] , senza che lo stesso venisse individuato nell’ambito degli iscritti all’albo nazionale già menzionato.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è infondato.
È opportuno premettere, come emerge dalla lettura dei verbali d’udienza relativi al giudizio di primo grado, a cui la Corte di cassazione può accedere in ragione del tipo di vizio fatto valere, che il Tribunale di Patti, all’udienza del febbraio 2021, a fronte RAGIONE_SOCIALEa rinuncia del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO) nominò difensore d’ufficio l’AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 1, cod.proc.pen.
Lo stesso difensore fu presente alla successiva udienza del 29 giugno 2021. Alla nuova udienza del 14 dicembre 2021, assente la menzionata AVV_NOTAIO, il Tribunale nominò difensore d’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 4, cod.proc.pen., l’AVV_NOTAIO.
Tali evidenze dimostrano l’infondatezza del motivo di ricorso, giacché l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME fu nominata dal Tribunale in modo del tutto rituale, ai sensi del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 cod.proc.pen., che richiama proprio le modalità indicate dal successivo comma 2, e cioè l’individuazione nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’art. 29 disp. att. cod.proc.pen.
All’udienza del 14 dicembre 2021, essendosi verificate le circostanze previste dal comma 4, RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 cit., posto che il difensore d’ufficio risultava assente, i Tribunale ha nominato il difensore d’ufficio immediatamente reperibile in aula.
L’operato del Tribunale, relativo alla individuazione e nomina RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.to d’ufficio NOME AVV_NOTAIO, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinuncia al mandato RAGIONE_SOCIALE‘originario difensore di fiducia AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, risulta conforme alla previsione contenuta nell’art. 97, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in coerenza con il principio di immutabilità e di effettività RAGIONE_SOCIALEa difesa, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale disciplina ha attuato una sostanziale equiparazione RAGIONE_SOCIALEa difesa d’ufficio a quella di fiducia, a partire dalla stabilità RAGIONE_SOCIALE‘incarico. difesa d’ufficio si caratterizza, come quella fiduciaria, per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina del difensore fiduciario ed esprime il diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato ad avere Io stesso difensore in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia RAGIONE_SOCIALEa continuità ed effettività RAGIONE_SOCIALEa difesa (SS.UU., 19 dicembre 1994, n. 22, COGNOME; Sez. 1, 26 settembre 2019, n. 39570, COGNOME, Rv. 276872; Sez. 1, 16 aprile 2018, n. 16958, COGNOME, Rv. 272603; Sez. 1, 27 marzo 2009, n. 13616, COGNOME, Rv. 243744; Sez. 4, 5 aprile 2005, n. 12638, Ennejmy).
Confermato il rispetto del principio di imimutabilità del difensore d’ufficio, il Tribunale, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘assenza del medesimo difensore, all’udienza del 14 dicembre 2021, ha garantito la difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato e ha proceduto alla sostituzione del difensore assente con un difensore immediatamente reperito ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen.
Tale disposizione è volta ad evitare la stasi del procedimento nei casi in cui sia prescritta come necessaria la presenza del difensore, ma questi non sia comparso, ed assicura il diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’effettività RAGIONE_SOCIALEa difesa tecnica (Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021) Rv. 281498 – 01.
In definitiva, essendo stata correttamente attuata la disciplina processuale in materia di nomina del difensore d’ufficio, la lesione del diritto di difesa, solo astrattamente ‘ c,evocata dal ricorrente / non si è realizzata. ‘!s
Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.