Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SORRENTO il 10/08/1981
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha riformato la sentenza emessa il 1°/12/2022 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di NOME COGNOME, imputato dei reati previsti dagli artt. 56, 624, 625, nn.2 e 7 cod.pen. (capo 1) e dagli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod.pen. (capo 2), dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato ascritto al capo 2) per difetto della necessaria condizione di procedibilità e rideterminando la pena per la residua imputazione in anni uno di reclusione ed C 150,00 di multa.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale; dalla quale risultava che l’imputato – nel corso della mattinata del 9/03/2022 – aveva tentato di impossessarsi della vettura Fiat 500 di proprietà di NOME COGNOME dopo avere danneggiato la portiera del lato guida e si era, subito dopo, appropriato della vettura Fiat Punto di proprietà di NOME COGNOME; rilevando come il riconoscimento dell’Esposito fosse avvenuto sulla base di un video visibile sulle piattaforme di social network e girato dalla stessa NOME COGNOME che, successivamente, aveva operato un’individuazione fotografica nella quale aveva riconosciuto l’odierno imputato come l’autore dei predetti fatti in contestazione.
La Corte ha pregiudizialmente rilevato, in ordine al reato contestato al capo 2), il difetto della condizione di procedibilità resasi necessaria ai sensi del d.lgs. n.150/2022 e delle relative disposizioni transitorie.
La Corte ha quindi ritenuto infondato il motivo con il quale la difesa aveva dedotto la nullità del processo di primo grado e della sentenza per violazione del diritto di difesa sotto i profili 19 VtiU cltilla omessa traduzione dell’imputato e della trattazione del giudizio nonostante l’omesso avviso all’imputato della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia; ha difatti rilevato che dagli atti,i emergeva che l’imputato aveva rinunciato a essere tradotto per le udienze del 14/07/2022 e del 22/09/2022, che – nell’ordine di traduzione relativo a tale ultima udienza – il Giudice aveva specificamente dato avviso che l’eventuale rinuncia si sarebbe estesa anche alle udienze successive, salva diversa volontà contraria e che il provvedimento era stato comunicato al prevenuto, il quale ne aveva preso visione per sottoscrizione; mentre, in riferimento alla seconda argomentazione, ha rilevato che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia (Avv. COGNOME, all’udienza del 6/10/2022 il Tribunale aveva immediatamente designato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art.97, comma 1, coci.proc.pen. (Avv. COGNOME rinviando poi il giudizio per la discussione al 1°/12/2022 e che pure si
era svolta con la presenza del difensore d’ufficio nonostante l’imputato fosse venuto a conoscenza della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia; ha quindi rilevato che la circostanza che, all’udienza del 6/10/2022, l’imputato non fosse venuto a conoscenza della rinuncia suddetta non si traduceva in alcuna nullità, avendo correttamente il Tribunale nominato un difensore di ufficio e rilevando che l’imputato, già a conoscenza di tale rinuncia alla data del 7/10/2022, non aveva comunque provveduto alla sostituzione con altro difensore di fiducia.
Il Giudice di secondo grado ha quindi ritenuto infondato il motivo di gravame inerente alla responsabilità in ordine al reato ascritto, non sussistendo dubbi in ordine alla riferibilità della condotta nei confronti dell’odierno imputato alla luce del materiale probatorio esaminato e specificamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla COGNOME che aveva assistito ai fatti di causa, della precisa descrizione dell’autore degli stessi e della successiva individuazione fotografica.
La Corte ha altresì rigettato il motivo di impugnazione relativo alla determinazione della pena, in quanto generico e aspecifico e rilevando come la personalità dell’imputato, desumibile dai numerosi precedenti e dalle concrete modalità del fatto, fosse ostativa a una quantificazione della sanzione nei pressi del minimo edittale, ritenendo conseguentemente che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei criteri dettati dall’art.1:33 cod.pen..
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione COGNOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen. e agli artt. 97, 107 e 28, disp.att., cod.proc.pen., anche per l’omessa traduzione dell’imputato detenuto.
Ha dedotto che il precedente difensore di fiducia dell’imputato aveva rinunciato al mandato in data 4/10/2022, depositando la rinuncia medesima agli atti e la copia della relativa lettera raccomandata inviata all’Esposito; che, all’udienza del 6/10/2022, il Giudice aveva quindi nominato un difensore d’ufficio, che aveva prestato il consenso all’acquisizione al fascicolo dibattimentale degli atti di indagine e quindi rinunciando a controesaminare i testi del P.m, rinviando quindi per la sola discussione all’udienza del 1°/12/2022; che, nelle more, il difensore rinunciante aveva depositato l’avviso di ricevimento della lettera inviata all’imputato, attestante la ricezione alla data del 7/12/2022; ha quindi dedotto che, nominando un difensore d’ufficio prima che l’imputato fosse stato edotto della rinuncia al mandato di quello di fiducia, il Tribunale avrebbe leso il diritto di difesa dando quindi luogo a una nullità assoluta; deducendo altresì che, ai sensi dell’art.28, disp.att., cod.proc.pen., il Giudice avrebbe dovuto notificare
all’imputato il verbale d’udienza rendendolo edotto della nomina di un difensore d’ufficio; a nulla rilevando, sul punto, che nessuna nomina fiduciaria fosse intervenuta per l’udienza del 1°/12/2022; ha altresì dedotl:o la nullità del procedimento derivante dalla omessa traduzione dell’imputato essendone erroneamente stata dichiarata l’assenza all’udienza del 14/07/2022, allorquando il dibattimento era stato rinviato anche per l’omessa notifica n& termini di legge del decreto di giudizio immediato.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. in relazione all’art.133 cod.pen.; atteso che, sulla base delle modalità del fatto, della sua entità e delle condizioni individuale e familiari dell’imputato, la pena avrebbe dovuto essere determinata nel minimo edittale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I due profili di diritto illustrati nel primo motivo di ricorso e riguardanti una dedotta lesione delle prerogative difensive dell’imputato non sono fondati.
2.1 In riferimento al primo profilo – riproducente argomentazione già sollevata di fronte alla Corte territoriale – sulla base della prospet:tazione difensiva il Giudice di primo grado, preso atto della intervenuta rinuncia al mandato operata dal difensore di fiducia e depositata agli atti il 4/10/2022 (unitamente alla prova dell’avvenuto invio della comunicazione all’imputato tramite lettera raccomandata) non avrebbe potuto disporre la celebrazione dell’udienza (tenuta il 6/10/2022) in assenza della prova dell’avvenuta conoscenza della rinuncia da parte del prevenuto, con la conseguenza che la nomina di un difensore d’ufficio – il quale aveva svolto attività processuale acconsentendo all’acquisizione al fascicolo dibattimentale degli atti di indagine – avrebbe leso le prerogative difensive determinando la nullità dell’attività medesima.
La deduzione è infondata.
In riferimento al disposto dell’art.107 cod.proc.pen., va ritenuto che la rinuncia al mandato non abbia effetto sino a quando l’imputato non sia assistito da altro difensore; dovendosi quindi ritenere che – in presenza dell’intervenuta rinuncia e in caso di svolgimento di attività processuale – il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, abbia l’obbligo, a pena di nullità ai sensi dell’art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde
evitare che all’imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l’assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia e ciò in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 276872; Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, B., Rv. 285025); principio che, a propria volta, va ricollegato con quello in base al quale la rinuncia al mandato da parte del precedente difensore di fiducia opera immediatamente, con conseguente obbligo del giudice di provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio non appena ricevutane notizia, senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte (Sez. 5, n. 31399 del 27/04/2004, COGNOME, Rv. 229969; Sez. 1, n. 8099 del 04/02/2010, Sbandi, Rv. 246238).
Ne consegue, sulla base dell’interpretazione coordinata dei suddetti principi, che correttamente il Tribunale – una volta avuta contezza della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia e ritenendo non rilevante la prova dell’avvenuta conoscenza della stessa da parte dell’imputato – ha nominato, per l’udienza del 6/10/2022 e ai sensi dell’art.97, comma 1, cod.proc.pen., un difensore d’ufficio; con la conseguenza che non può ravvisarsi alcuna nullità in ordine alla susseguente attività processuale e, per derivazione, alla sentenza.
D’altra parte, risulta non rilevante la mancanza di prova in ordine alla comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio – in relazione al disposto dell’art.28, disp.att., cod.proc.pen. – atteso che il relativo adempimento non è tutelato, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità, conseguendone che l’omissione stessa non inficia l’atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Matei, Rv. 233540; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010, Attene, Rv. 248036; Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, COGNOME, Rv. 275511).
2.2 Infondato è altresì il secondo profilo di doglianza e riguardante la dedotta lesione delle prerogative difensive determinata dall’omessa traduzione dell’imputato per le udienze successive a quella del 14/07/2022, rinviata per consentire – tra l’altro – la nuova notifica, nel rispetto dei termini, del decreto d giudizio immediato.
Sul punto, difatti, il motivo di ricorso omette del tutto di confrontarsi con le argomentazioni spiegate sul punto dalla Corte territoriale; la quale ha rilevato che, per la successiva udienza del 22/09/2022, era stata comunque disposta la traduzione dell’imputato e con espresso avviso che l’eventuale rinuncia a comparire si sarebbe estesa alle ulteriori udienze, in assenza di manifestazione di
contraria volontà, con comunicazione inviata all’imputato e dallo stesso sottoscritta; conseguendone, come rilevato dalla Corte, che correttamente l’imputato, alla stessa udienza del 22/09/2022 e in quelle successive, è stato indicato come “assente per rinuncia”.
Il motivo inerente alla concreta dosimetria della pena operata da parte dei giudici di merito deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto aspecifico; avendo lo stesso omesso di confrontarsi con le puntuali ragioni esposte dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto – con motivazione intrinsecamente logica – non irrogabile una sanzione contenuta nei pressi del minimo edittale in ragione della prognosi di pericolosità sociale riferibile all’imputato, gravato da numerosi precedenti specifici, nonché in ragione della spregiudicatezza del modus agendi adottato nel caso concreto e della correlativa intensità del dolo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente