Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22545 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti g li atti, il provvedimento impu g NOME e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo léinammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva riconosciuto la responsabilità di NOME COGNOME, per concorso nel reato di cui all’art. 455 cod. pen. (fattispecie così riqualificata in luogo dell’orig imputazione ex art. 453 cod. pen.) per aver presentato, per quattro acquisti separati presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALE” sito all’interno dell’aeroporto di Fiumic no, altrettante banconote da 100 eu risultate false.
Ricorre per cassazione l’imputato che, per il tramite del difensore di fiducia e procurato speciale, svolge tre motivi
2.1. Con il primo, denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 97 – 178 cod. proc. pen..Espone che, a seguito del decesso del difensore di fiducia dell’imputato AVV_NOTAIO, in data 7 maggio 2021, il Tribunale aveva nomiNOME un difensore di ufficio, senza darne comunicazione all’imputato che, quindi, non ha potuto partecipare al giudizio, mai avendo avuto notizia del decesso del suo procuratore. Ci si duole della superficiale ed erronea motivazione esposta dalla Corte di appello sull’eccezione difensiva.
2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità, mancando un compiuto e corretto scrutinio dell’elemento soggettivo del reato, e della invocata derubricazione nel meno grave reato di cui all’art. 457 cod. pen..
2.3. Vizi della motivazione vengono denunciati anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN D:IERITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Non ha pregio il primo motivo, incentrato sulla denuncia di vizio procedurale, giacchè, secondo costante orientamento di questa Corte, la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio desigNOME dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espre previsione in tal senso, la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina (sez. 6 26095 del 3/6/2010, Rv 248036). La disposizione di cui all’art. 28 delle disposizioni di attuazio al codice di procedura penale – il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato – non è, infatti, tutelata, in caso di omissione, da alc sanzione di nullità; sicché, in ossequio al principio della tassatività dei vizi che compor nullità (art. 177 cod. proc. pen.) non si può ritenere che la mancata comunicazione all’imputato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell’atto al cui compimento era finalizzata designazione (Sez. 1, 20/1/1993 n. 205, rv. 193089; Sez. 1, 2/2/2006 n. 9541, rv. 233540).
1.1. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso che, a seguito della morte del difensore di fiducia, l’imputato avesse diritto alla comunicazione della nomina del difensore d’uffi nomiNOME dal Tribunale; e risulta pertinente anche il richiamo alla sentenza n. 37920 del 2017 in cui si precisa che <L'obbligo di comunicazione allmputato del nominativo del difensore di ufficio, previsto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., non si applica nel caso in cui la
avvenga in udienza», riferendo tale assunto al caso in cui l'imputato resti privo del difensore fiducia o per rinuncia al mandato" o per qualsiasi altra causa" (quale è il decesso).
Anche la seconda censura è infondata, in quanto finalizzata, inammissibilmente, a una alternativa valutazione, laddove la Corte di appello ha scrutiNOME il tema dell'element psicologico, coerentemente con il principio di diritto costantemente decliNOME da questa Corte regolatrice, che ha chiarito come in tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione de moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione (Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Rv. 247763), con la precisazione che detta consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine dell sua detenzione. (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Rv. 261246).
2.1. La Corte territoriale ha enucleato i dati fattuali ( pg. 1) da cui ha tratto, ex post, sulla base di un corretto ragionamento logico inferenziale, la consapevolezza della falsità delle monete all'atto della ricezione, e, quindi, della spendita, ponendo in luce sia la pluralità delle banco spese, sia le modalità oggettivamente anomale e non razionalmente spiegabili, secondo comuni massime di esperienza, della condotta tenuta dai due complici in occasione della spendita delle banconote, sia l'assenza di una credibile versione alternativa da parte del COGNOME.
Il terzo motivo è inammissibilmente decliNOME per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha specificamente scrutiNOME la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, negate per l'insussistenza di elementi positivamente apprezzabili, attenendosi al consolidato canone ermeneutico, specificamente richiamaco, a tenore del quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte al valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenz dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 (dep. 2016)Rv. 266460).
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 09 aprile 2024 Il Consigliere estensore