Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35849 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del AVV_NOTAIO che concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2025, il Tribunale del Riesame di Trento dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore d’ufficio nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE avverso i decreti di sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca per equivalente, disposti dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti dell’ente, indagato per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e 24-bis del d.lgs. 231/2001, in relaz ai reati di cui all’art. 316-ter c.p, ascritti al suo legale rappresentante, NOME COGNOME.
Il Tribunale del Riesame fondava la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta dal difensore d’ufficio dell’ente in assenza di
procura speciale. Richiamando l’art. 39 del d.lgs. 231/2001 e la giurisprudenza di legittimità “(Cass., sez. 5, n. 2465 del 2018; Cass., sez. 3, n. 36021 del 2023)”, il giudice del riesame riteneva che il difensore, per poter validamente impugnare per conto dell’ente, dovesse essere munito di apposita procura conferita nelle forme dell’art. 100, comma 1, c.p.p., concludendo che, in difetto di tale requisito, l’impugnazione dovesse considerarsi proposta da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore della società RAGIONE_SOCIALE, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso.
Con tale motivo, la difesa lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in riferimento all’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il difensore d’ufficio dell’ente indagato non fosse legittimato a presentare richiesta di riesame in assenza di procura speciale.
Il ricorrente argomenta che l’ordinanza impugnata incorre in un errore di diritto, confondendo la posizione processuale dell’ente indagato con quella del terzo estraneo al procedimento.
Si sottolinea come il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, attraverso il combinato disposto degli artt. 35 e 40, garantisca all’ente, anche qualora non si sia costituito ai sensi dell’art. 39, una piena difesa tecnica mediante la nomina di un difensore d’ufficio. Tale difensore è titolare di tutte le prerogative difensive, eccezione degli atti c.d. “personalissimi”.
La richiesta di riesame avverso una misura cautelare reale, secondo la prospettazione difensiva, non rientra in tale categoria, costituendo piuttosto un’espressione fondamentale del diritto di difesa tecnica. L’art. 53 del d.lgs. 231/2001, rinviando all’art. 322 c.p.p., attribuisce espressamente al “difensore” la legittimazione a proporre riesame, senza richiedere una procura speciale.
Infine, si evidenzia come la giurisprudenza citata dal Tribunale del Riesame sia inconferente, in quanto relativa a casi in cui l’impugnazione era stata proposta nell’interesse di persone giuridiche terze rispetto al reato, la cui posizione assimilabile a quella di un soggetto portatore di interessi civilistici e, come tal necessitante di un mandato ad litem. Al contrario, RAGIONE_SOCIALE è soggetto indagato nel procedimento, e il suo difensore esercita un potere di impugnazione autonomo, conferitogli ex lege.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 v
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo della necessaria legittimazione.
Va preliminarmente osservato che il rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuta nell’art. 34 del d.lgs. n. 231 del 2001 e l’equiparazione dell’ente all’imputato sancita dall’art. 35 assicurano alla persona giuridica sottoposta a procedimento per responsabilità derivante da reato le stesse facoltà e garanzie riconosciute dal codice di rito alla persona fisica sottoposta a procedimento penale. L’ente, però, è un soggetto impersonale, che deve essere rappresentato da una persona fisica deputata ad agire per suo conto, e tale peculiarità incide sulla struttura antropomorfica del diritto processuale penale.
A norma dell’art. 39 del predetto decreto, l’ente interviene e partecipa al processo a suo carico a mezzo della persona fisica che lo rappresenta costituendosi secondo le formalità previste dalla norma. Tramite la costituzione l’ente acquisisce la possibilità di esercitare quelle facoltà, riservate all’imputato/indagato, c implicano la presenza di un soggetto, persona fisica, che agisca in nome e per conto dell’ente.
All’ente, tuttavia, viene anche assicurata l’assistenza difensiva, affidata a difensore di fiducia, da nominarsi mediante procura speciale al pari di quanto previsto dal codice di procedura penale per le parti private diverse dall’imputato, ovvero, in caso di mancata costituzione dell’ente, tramite il difensore d’uffici previsto dall’art. 40 d.lgs. 231/2000.
L’immaterialità dell’ente e la doppia rappresentanza attraverso cui si esplica la partecipazione dell’ente al procedimento a suo carico, una atta all’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà spettanti all’imputato, l’altra attinente alla necessità dell’assiste difensiva, ha portato una parte della giurisprudenza a ritenere che anche nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, in forza della previsione dell’art. 39, lo svolgimento qualsivoglia attività defensionale fosse subordinato alla necessaria costituzione dell’ente (Sez. 2, n. 52748 del 09/12/2014, P.m. in proc. vbi01 e altro, Rv. 261967 – 01; Sez. 6, n. 15689 del 05/02/2008, Soc., Rv. 241011 – 01).
Di contrario avviso altra parte della giurisprudenza che ha ritenuto che l’esercizio del diritto di difesa dell’ente, con esclusione degli atti difensivi cosid personalissimi, sia del tutto svincolato dalla costituzione della persona giuridica (Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello Rv. 244407 – 01).
Il contrasto è stato risolto dall’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite (n. 33041 de 28/5/2015, Gabrielloni) che, in primo luogo, hanno affermato la centralità della costituzione dell’ente, ritenuta adempimento necessario affinché il medesimo possa rendersi “partecipe attivo di tutte la facoltà e prerogative che gli sono proprie “. È stato, però, osservato che, nella fase iniziale del procedimento a carico dell’ente, possono intervenire atti caratterizzati da rapidità e urgenza, che non
consentono di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 39, in ordine ai quali il difensore di fiducia nominato da parte del legale rappresentante dell’ente con le forme di cui all’art. 96 c.p.p., siccome il difensore di ufficio, sono abilitati “al esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà descritte dalle norme di volta in volta considerate”. Tal legittimazione, precisano le Sezioni Unite, riguarda anche “l’attivazione RAGIONE_SOCIALE procedure di impugnazione cautelare, non meno connotate da urgenza”.
Tale deroga al sistema di partecipazione dell’ente al processo tramite la sua costituzione incontra, però, per le Sezioni unite “un limite”, rappresentato dalla notifica all’ente dell’informazione di garanzia che, siccome disposto dall’art. 57 del decreto n. 231, contiene l’avvertimento che l’ente, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all’art. 39 comma 2″.
L’informazione di garanzia, quindi, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, allerta “l’ente circa gli oneri partecipativi al procedimento una sorta di messa in mora per effetto della quale quello può venirsi a trovare nella condizione di non versare più nella situazione della imprevedibilità e della urgenza della reazione che vengono qui ritenute incompatibili con i tempi della costituzione nel procedimento”.
Una volta notificata l’informazione di garanzia, quindi, l’ente potrà partecipare correttamente al procedimento solo previa formale costituzione, attraverso il proprio difensore di fiducia.
Così ricostruiti i principi di riferimento, va osservato che, nel caso in esame, il ricorso è stato preceduto dalla notifica all’ente dell’avviso di conclusione indagin datato 18/2/2025, contenente gli avvisi e le informazioni previste dagli artt. 369 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. 231/2001.
La mancata costituzione, pertanto, ha precluso la partecipazione attiva dell’ente al procedimento così impedendo, tanto ad un eventuale difensore di fiducia nominato ex art. 96 quanto al difensore di ufficio, il compimento di atti difensivi quali l’attivazione RAGIONE_SOCIALE procedure di impugnazione processuali, che hanno quale necessario presupposto, a seguito della notifica dell’atto equipollente all’informazione di garanzia, l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 39 d.lgs. 231 del 2001.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in data 23/9/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente