Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Palermo il :1.6 dicembre 2019, in ordine al delitto di ricettazione di un motociclo di provenienza furtiva.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 177, 419, comma 4 e 7, cod. proc. pen.; era stata omessa la declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio, pur in presenza della notifica al difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, del solo avviso per l’udienza preliminare, senza che fosse allegato a tale avviso il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, e senza il rispetto tra il momento dell comunicazione della nomina quale difensore di ufficio e la celebrazione dell’udienza preliminare dei termini a comparire.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, quanto al profilo dell’elemento soggettivo del reato; gli atti processuali smentivano l’affermata consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa dello scooter di cui aveva la mera disponibilità temporanea; era inaccettabile l’affermazione della sentenza impugnata circa la compatibilità del dolo eventuale con il contestato reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti processuali risulta che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell’Il aprile 2017, il Giudice aveva fissato l’ udienza preliminare per la data del 26 settembre 2017, dando avviso al difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che alla medesima udienza aveva comunicato di avere rinunciato al mandato; da quell’atto, ritualmente depositato, risulta la comunicazione all’imputato della decisione del difensore in data 4 luglio 2017, così come risulta l’assenza di una nomina da parte dell’imputato di altro difensore fiduciario. Per questa ragione il G.u.p., avendo rinviato il processo alla data del 10 ottobre 2017, nominava un difensore d’ufficio in data 7 ottobre 2017 e lo avvisava dell’udienza fissata, alla quale però il citato difensore non si presentava e veniva sostituito ex art. 97, comma 4, c.p.p., dall’AVV_NOTAIO, il quale si limitava a chiedere un termine a difesa, che veniva accordato; l’udienza di rinvio era quella del 14 novembre 2017 in cui veniva emesso il decreto che dispone il giudizio.
La notificazione al difensore di ufficio nominato del decreto del G.u.p. contenente la nomina, recava allegato sia l’avviso per l’udienza del 10 ottobre 2017, sia la copia della richiesta di rinvio a giudizio, come risulta dagli atti de fascicolo; sicché la denunciata violazione del diritto del difensore di avere tempestiva conoscenza del contenuto dell’accusa è insussistente.
Per altro verso, una volta notificata la richiesta di rinvio a giudizio al difensore di fiducia (come già avvenuto nella specie), l’intervento in sua vece del nominato difensore di ufficio non comportava alcun obbligo di rinnovazione della notifica di quell’atto, essendo già stata instaurata correttamente la fase processuale dell’udienza preliminare; la norma dell’art. 97, comma 3, cod. proc. pen., infatti, prevede che ove il difensore di ufficio debba intervenire per il compimento di un atto, perché l’imputato è rimasto privo del difensore originariamente nominato, il giudice dà “avviso dell’atto al difensore” su cui, evidentemente incombe l’onere difensivo di attivarsi per conoscere il contenuto degli atti processuali necessari per esercitare compiutamente il mandato difensivo rispetto all’atto da svolgere (ossia, nel caso in esame, l’intervento e la partecipazione all’udienza preliminare). E’ stato, infatti, affermato che «le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d’ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l’inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato» (Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, dep. 2014, Di Cavolo, Rv. 258839 – 01, riguardante una fattispecie in cui la Corte ha escluso la necessità di notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato lo stesso giorno dell’avvenuta notificazione dell’atto; nello stesso senso, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263600 – 01; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, NOME, Rv. 274726 – 01; Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, B., Rv. 276127 – 01).
Il difensore di ufficio nominato, pertanto, non avrebbe avuto diritto ad un nuovo avviso contenente anche la richiesta di rinvio a giudizio; del resto, lo strumento per assicurare l’effettività della difesa al nuovo difensore, in ipotesi di rinuncia del precedente difensore nominato’ è assicurata dall’art. 108 cod. proc. pen. (richiesta di termine a difesa effettivamente formulata dal difensore, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di ufficio nominato dal G.u.p.: v. la sentenza d’appello, a pag. 2)
Allo stesso modo, la questione del mancato rispetto del termine per l’avviso dell’udienza al difensore è mal posta; l’avviso è stato correttamente notificato al difensore che risultava assistere l’imputato nel rispetto dei termini con riguardo alla data fissata; le evenienze successive, legate alla decisione del primo difensore di rinunciare all’incarico, non imponevano alcun differimento che tenesse conto nuovamente del termine previsto dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17402 del 12/04/2012, COGNOME, Rv. 252502 – 01; Sez. 4, n. 96 del 16/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238253 – 01; Sez. 1, n. 427 del 05/12/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220440 – 01).
1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno tratto la convinzione della consapevolezza del ricorrente che lo scooter da lui condotto fosse di provenienza delittuosa, apprezzando la condotta tenuta in occasione del controllo, oltre che l’omessa esibizione di documentazione che ne legittimasse la conduzione (carta di circolazione o certificato di proprietà); si tratta di elementi che, unitamente alla mancata attendibile indicazione della provenienza del bene ricettato, rappresentano prova adeguata del richiesto elemento soggettivo del reato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/2/2024