Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per il giudizio di convalida.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo di NOME e di NOME COGNOME NOME, ritenuti gravemente indiziati del delitto di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3 lett. a), b), c), d), 3-bis, 3-ter lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998.
Ricorrono gli indagati con due distinti atti di impugnazione, a firma del comune difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo con cui eccepiscono omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza di convalida ex art. 390, comma 2, cod. proc. pen.
Evidenziano che entrambi, come risulta dagli atti allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza, al momento dell’ingresso presso la Casa circondariale hanno nominato come difensore di fiducig, (I’AVV_NOTAIO, la quale, nonostante la tempestiva comunicazione della sua nomina all’autorità giudiziaria in applicazione dell’art. 123 cod. proc. pen, non aveva ricevuto alcun avviso dell’udienza da parte del Giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, non aveva potuto comparire all’udienza. Si è, pertanto, verificata, come affermato in casi sovrapponibili dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, una nullità assoluta derivante dall’assenza del difensore di fiducia, nullità non sanata dall’intervento del difensore di ufficio regolarmente avvisato. Per derivazione, la nullità si è estesa a tutti gli atti compiuti nel corso ed in esito all’udienza, a cominciar dall’interrogatorio dei fermati, che, essendo un atto polifunzionale, oltre a riflettersi sulla richiesta di convalida del fermo, incide sulla misura cautelare, anticipando la funzione di garanzia, assegnata nello schema procedimentale ordinario all’interrogatorio successivo all’applicazione della misura cautelare. In conclusione, la difesa dei ricorrenti eccepisce l’invalidità dell’udienza di convalida del fermo, dell’interrogatorio e dell’ordinanza conclusiva chiedendo l’adozione di tutti i provvedimi conseguenziali tra cui la caducazione ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen. della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui, al prosieguo.
L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo del principio al riguardo stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Nella motivazione, in
particolare, la Corte ha sottolineato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU.
Nel caso di specie risulta pacificamente dagli atti che, a causa di un errore nella trasmissione della nomina, il difensore di fiducia di entrambi i fermati non è stato avvisato e non ha potuto quindi presenziare all’udienza, ove è comparso l’altro difensore erroneamente notiziato, il quale, nominato d’ufficio, ha comunque assistito l’arrestato.
Ne discende, quindi, senza alcun dubbio, l’integrazione della nullità assoluta dell’ordinanza di convalida del fermo, ai sensi degli artt. 178,, lett. c) e 179 cod. proc. pen., derivante dall’ «assenza» del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Siffatta ipotesi ricorre non solo nell’ipotesi di «radicale e oggettiva assenza del ministero difensivo dovuto», ma si riferisce «alla situazione dell’avvocato che dovrebbe essere presente e non lo è e, quindi, del difensore già nominato, la cui mancata partecipazione è ascrivibile all’omissione dell’avviso a lui dovuto». Il dato testuale (“suo difensore”) contenuto nell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. evoca, senza possibilità di equivoci, la preesistenza di un rapporto finalizzato ad assicurare la difesa tecnica all’interessato «a prescindere che si tratti di nomina fiduciaria o di designazione offic:iosa», sicchè la nullità cui la norma ascrive il carattere di assolutezza resta integrata dalla «partecipazione all’espletamento dell’atto di un difensore diverso da quello di fiducia o di ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge», e, conseguentemente, sia stato illegittimamente sostituito dal difensore immediatamente reperibile, poiché tutte le ipotesi di sostituzione disciplinate dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. presuppongono la regolarità dell’avviso al titolare del diritto di difesa, sia esso difensore fiduciario, sia esso difensore d ufficio designato dal giudice (Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267366). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla richiesta di adozione di provvedimenti conseguenziali alla pronuncia di nullità dell’udienza di convalida e alle eventuali ripercussioni di quest’ultima sulla misura cautelare, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio che tra l’udienza di convalida e le misure cautelari disposte all’esito del provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo vi è autonomia strutturale (Sez. U, sentenza n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238, che hanno affermato come le misure coercitive, pur se collegate con la
misura precautelare, non sono affatto in rapporto di connessione essenziale con essa, con conseguente irrilevanza della nullità dell’udienza di convalida; Sez. 4, sentenza n. 5740 del 05/12/2007, dep. 06/02/2008; COGNOME, Rv. 239031, che ha affermato che l’ordinanza di convalida del fermo e l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, ancorché adottate in unico contesto, sono due provvedimenti indipendenti e autonomi l’uno dall’altro, aventi presupposti e perseguenti finalità diverse, di guisa che l’eventuale nullità del primo non determina la nullità del secondo).
L’ordinanza di convalida dell’arresto del fermo ha valore circoscritto e limitato al controllo di legittimità dell’operato dalla polizia giudiziaria, con esclusiv riferimento alle condizioni che disciplinano l’adozione dei provvedimenti limitativi della libertà personale, e non costituisce titolo di detenzione, essendo indispensabile, perché permanga lo stato di custodia cautelare, l’emanazione di uno specifico provvedimento impositivo di una misura coercitiva. D’altra parte, la misura cautelare può essere adottata anche a prescindere del tutto dalla convalida della misura precautelare e dallo svolgimento della relativa udienza.
3.1. Logico corollario della descritta autonomia è che anche la nullità del provvedimento di convalida dell’arresto, dell’udienza di convalida ed anche dell’interrogatorio espletato nel corso di quest’ultima non si trasmette all’ordinanza applicativa della misura cautelare, come ribadito anche da più recenti pronunce. Qualora l’interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il giudice deve svolgere l’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., non essendo possibile tenere alcun conto dell’interrogatorio affetto da nullità; in tal caso, tuttavia, si applicano regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale, ai sensi degli artt. 291 e segg. cod. proc. pen.; ciò comporta che, qualora l’interrogatorio di garanzia non venga espletato nel termine di cui all’art. 294 cod. proc. pen., la custodia cautelare cessa di avere efficacia, come previsto dall’art. 302 cod. proc. pen., con conseguente onere, per la difesa, di richiedere la liberazione del proprio assistito, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. pen., eventualmente impugnando il rigetto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dapprima e, quindi, con ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 21/04/2016, COGNOME ed altro, Rv. 267366; Sez. 6, n. 6751 del 07/11/2013, dep. 12/02/2014, COGNOME, Rv. 258993).
Sotto altro aspetto, la conclamata nullità dell’udienza di convalida attiene ad una fase processuale del tutto esaurita, la cui ripetizione, in ragione principalmente della tempistica prevista a pena di decadenza, non potrebbe produrre alcun effetto neanche in favore dell’imputato ricorrente in relazione
all’esercizio dei diritti difensivi che sono ormai del tutto esauriti. Ne discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza senza necessità di trasmettere gli atti per un nuovo giudizio di convalida nei termini sollecitati dal Procuratore generale nelle sue conclusioni. L’eventuale rinvio solleciterebbe la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta con emanazione di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (da ultimo Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01).
P.Q.114.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata Così deciso, in Roma 20 febbraio 2024.