Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 910 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/04/2022 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 aprile 2022, il Tribunale di Messina ha condannato l’imputato alla pena di € 3000,00 di ammenda – con confisca di quanto in sequestro – per il reato di cui all’art. 256, connma 1, lettera a) , d l d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in assenza di autorizzazione, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi.
2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la mancata osservanza degli artt. 171, 178, comma 1, lettera c), 179, 550 e 552 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione alla nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio.
Si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, in quanto il Tribunale ha proceduto in assenza del difensore di fiducia, il quale è stato sostituito, ai sensi dell’art. 97 comma 4, cod. proc. pen., da altro difensore, nominato d’ufficio. L’assenza del difensore di fiducia era dovuta alla nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, che veniva effettuata in data 25/11/2021 dalla cancelleria a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica dell’AVV_NOTAIO, erroneamente individuato quale difensore di fiducia, nonostante fosse intervenuta revoca in data 01/03/2021, a seguito di nomina rilasciata all’AVV_NOTAIO, depositata, tramite portale, in data 01/03/2021.
Nonostante il difensore nominato d’ufficio abbia eccepito tempestivamente la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica al difensore, il giudice ha erroneamente rigettato l’eccezione, affermando che la nomina dell’AVV_NOTAIO era presente solo in calce all’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio, depositata, in data 01/03/2021, ma successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALE nomina del difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si deve rilevare che con il d.m. Giustizia del 13 gennaio 2021, rubricato «Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed entrato in vigore il 5 febbraio 2021, è stato esteso il novero degli atti penali da depositare esclusivamente mediante il Portale del Processo Penale. Più precisamente, il deposito, da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE denuncia di cui all’art. 333 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALE relativa procura speciale, RAGIONE_SOCIALE nomina del difensore e RAGIONE_SOCIALE rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 cod. proc. pen., deve avvenire esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, tramite il portale del processo penale telematico, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE.
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Il suddetto provvedimento del direttore AVV_NOTAIO del 5 febbraio 2021 prevede all’art. 7, comma 1, le modalità di deposito, stabilendo che «gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all’articolo 5 sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste: a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell’esecuzione del comando di invio”; e ulteriormente al comma 2 si individuano specificatamente i requisiti RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione del deposito, la quale deve contenere “a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; b) i dati inseriti dal depositante; c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del RAGIONE_SOCIALE».
Nel caso di specie, la lettura degli atti processuali, allegati dall’imputato, ha permesso di verificare le seguenti circostanze: A) in data 01/03/2021, alle ore 10.00, è stato depositato, in relazione al procedimento n. 5600/2020, l’atto di nomina del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con revoca di ogni altro difensore in precedenza nominato; B) il decreto di citazione diretta a giudizio, depositato in cancelleria il 29/06/2021, è stato notificato all’AVV_NOTAIO in data 25/11/2021; C) all’udienza del 20/04/2022 il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha sollevato l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, che il giudice ha erroneamente rigettato.
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dovendosi evidenziare che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lettera c), RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sez. Un., n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Messina, perché proceda al giudizio, previa regolare instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/10/2022