Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1873 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1873 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sost Procuratore Generale nella persona di NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in data 11 Gennaio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 09/07/2018 in forza della quale NOME COGNOME er stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 61 n.11 e 624 c.p. (capo a) e 81, 494 e c.p. (capo b) e condanNOME alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore del parte civile.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., violazione RAGIONE_SOCIALE artt.
178 comma 1 lett. c), 179, 96, 97 c.p.p., 24 Cost. e 20 commi 2 e 3 L. 247/2012.
Rileva che proposto appello da parte del proprio difensore d’ ufficio AVV_NOTAIO, il decreto di citazione a giudizio per l’ udienza del 11/01/2021 era stato notifi al predetto legale in data 21/10/2020; che in data 28/12/2020 l’ imputato detenuto aveva desigNOME quale proprio difensore di fiducia l’ AVV_NOTAIO, con revoca dei precedenti difensori; che fissata udienza ai sensi dell’ art. 23 bis comma 2 L. 137/2020 le conclusioni scritte erano stato depositate dall’ AVV_NOTAIO, conclusioni da ritenersi tamquam non esset in quanto detto difensore era stato revocato; che dal momento che il nuovo legale AVV_NOTAIO risultava sospeso dall’ RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 20/12/2020, essendo l’ imputato privo di difensore per l’ udienza (tenutasi in data 11/01/2021) il Collegio avrebb dovuto nominare un difensore dì ufficio.
Tutto ciò premesso assume che essendo stata celebrata l’udienza in assenza di un difensore ritualmente desigNOME, con conseguente violazione del diritto di assistenza e difesa dell’imputato, la sentenza doveva essere ritenuta nulla.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va richiamato il condivisibile principio secondo cui la rituale esecuzione della notifica d decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a ca dell’ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nomiNOME nel co del processo, ancorché l’altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissio non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore c aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell’udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l’onere informarsi circa la data della successiva udienza). (Sez. 2 – , Sentenza n. 30185 del 22/07/2020 Ud. (dep. 30/10/2020 ) Rv. 279858 – 01.
E’ stato ancora rilevato che la parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l’onere di informarlo in ordine allo stato in cui si t processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decre di fissazione dell’udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determiNOME da negligenza del nominante. (Sez. 6 – , Sentenza n. 1589 del 11/12/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280340 – 01
Nel caso in esame il decreto di citazione in appello risulta ritualmente notificato in data ottobre 2020 al difensore dell’imputato AVV_NOTAIO come dedotto dallo stesso ricorrente sicchè la successiva nomina di un difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO è da ritenere irrilevante dovendosi ritenere che la trattazione del procedimento in esame si è svolt regolarmente.
Deve del resto precisarsi che la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l’imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con
conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l’assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., nuovo difensore nomiNOME. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun “vulnus” può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difenso rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale). (Sez. 6 -, Sentenza n. 18113 del 11/03/2021 Ud. (dep. 10/05/2021) Rv. 281093 – 01), con la conseguenza che la nomina del un nuovo difensore AVV_NOTAIO, sospeso dall’ albo, non ha dispiegato alcun effetto.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022
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Il Consigliere Estensore
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Il Preside te