Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/01/2024, la Corte d’appello di Roma rigettava la richiesta, che era stata presentata da NOME COGNOME, di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 06/06/2022 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 21/10/2022, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il delitto di truffa continuata a danni di assicurazioni (artt. 81 e 642 cod. pen.).
Avverso tale ordinanza del 09/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico articolato motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il ricorrente premette che, dagli esiti RAGIONE_SOCIALEe indagini che aveva svolto, il decreto che dispone il giudizio risultava essere stato notificato, il 21/05/2020, presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario AVV_NOTAIO sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, a mani del portiere di tale studio. Il COGNOME espone di avere contattato l’AVV_NOTAIO, il quale gli aveva riferito di non avere mai ricevuto la suddetta notificazione e che, già dal 27/09/2019, il proprio studio era ubicato in INDIRIZZO (sempre in RAGIONE_SOCIALE), come risultava dalla certificazione del RAGIONE_SOCIALE che lo stesso AVV_NOTAIO, dopo averla richiesta, aveva consegnato al COGNOME affinché la producesse nel giudizio di rescissione. L’AVV_NOTAIO gli aveva consegnato anche una dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘amministratore del condominio di INDIRIZZO, nella quale si affermava l’assenza del servizio di portierato in tale condominio da molti anni. Il COGNOME deduce altresì di avere depositato nel giudizio di rescissione anche un esposto disciplinare che aveva presentato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Ciò premesso in fatto, il COGNOME contesta anzitutto l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma secondo cui, poiché l’AVV_NOTAIO era stato presente all’udienza preliminare del 05/03/2020, egli si doveva ritenere «perfettamente consapevole del fatto che, chiusa l’udienza preliminare, si sarebbe aperta la fase dibattimentale» (pag. 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), atteso che, da un lato, l’udienza preliminare non si conclude necessariamente con il rinvio a giudizio e che, dall’altro lato, la citata affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma presupporrebbe che il difensore di fiducia domiciliatario AVV_NOTAIO gli avesse comunicato sia la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare sia l’esito RAGIONE_SOCIALEa stessa udienza, il che sarebbe smentito sia dal menzionato esposto disciplinare sia da quanto era stato rappresentato nella richiesta di rescissione del giudicato.
Il ricorrente lamenta poi che quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma (a pag. 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata) al fine di escludere la “falsità” RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione del decreto che dispone il giudizio denoterebbe «una valutazione dei fatti a dir poco viziata dalla presunzione calunniatoria», atteso che la dichiarazione falsa ben poteva essere quella di colui (tale NOME COGNOME) che si era definito «portiere» RAGIONE_SOCIALEo stabile di INDIRIZZO. Sarebbe, poi, anapodittica la tesi RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello secondo cui sarebbe «prassi di qualunque professionista (ed a maggior ragione di un AVV_NOTAIO) di lasciare un incaricato alla ricezione RAGIONE_SOCIALE atti, per un tempo congruo, nel luogo in cui aveva precedentemente il proprio studio» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata).
COGNOME contesta poi quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma (a pag. 6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata) a proposito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘amministratore del condominio di INDIRIZZO, con la quale questi aveva asserito l’assenza del servizio di portierato in tale condominio «da molti anni», atteso che «ben poteva la Corte con i suoi poteri istruttori avanzare richiesta di informazioni all’amministratore del condominio o onerare il richiedente RAGIONE_SOCIALEa produzione di ulteriori documenti». Il difensore del ricorrente aggiunge di avere chiesto al suddetto amministratore copia del verbale RAGIONE_SOCIALE‘assemblea condominiale del 21/12/2005 che aveva deciso la dismissione del servizio di portierato a decorrere dall’anno 2006 (verbale che viene allegato al ricorso come allegato 10).
La Corte d’appello di Roma avrebbe anche omesso di dare riscontro al tema, che le era stato sottoposto, «relativo alle notifiche effettuate nel periodo RAGIONE_SOCIALEa prima pandemia da Covid-19».
La stessa Corte d’appello di Roma, con l’affermare e valorizzare che, «per tutti gli altri imputati» – e, quindi, con la sola eccezione RAGIONE_SOCIALE imputati NOME COGNOME e del figlio NOME COGNOME – «le notifiche sono state effettuate da ufficiali giudiziari che hanno dichiarato il vero» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), mostrerebbe di non avere letto la sentenza di condanna, atteso che, dalla stessa sentenza, risulterebbe che, dei quattro imputati che erano stati condannati (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), per i primi tre, tutti difesi dall’AVV_NOTAIO, la suddetta condanna era divenuta definitiva per mancata impugnazione, e lo stesso AVV_NOTAIO non li aveva difesi nel corso di tutte le udienze del processo di primo grado.
Il ricorrente segnala poi che, mentre nell’avviso RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari figuravano due capi d’imputazione (“a” e “b”), nel decreto che dispone il giudizio i capi d’imputazione erano divenuti 18 (da “a” a “r”), «senza che ci siano state contestazioni RAGIONE_SOCIALE stessi in sede di udienza preliminare , quindi certamente ci sarà stata la notifica di un nuovo avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari con le residue sedici contestazioni. Ma gli atti non risulta disponibili e la Corte d’Appello non ha inteso procedere ad un approfondimento documentale».
La Corte d’appello di Roma avrebbe anche travisato il verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 20/04/2022 davanti al Tribunale di Roma, atteso che, diversamente da quanto mostrerebbe di ritenere la stessa Corte d’appello (a pag. 6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), non vi sarebbe stata alcuna «istanza» al RAGIONE_SOCIALE, diretta a verificare l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, e nessuna risposta RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, ma solo un accertamento di cancelleria sul sito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente rammenta poi che
la certificazione del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE a trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (da INDIRIZZO, a INDIRIZZO) fu richiesta da tale avvocato, il quale la consegnò al COGNOME «per provare di non aver mai ricevuto la notifica presso il suo studio».
Sarebbe frutto di un travisamento anche l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma secondo cui, alla data RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto che dispone il giudizio, il COGNOME sarebbe stato sottoposto (dal 19/03/2020) all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (pag. 7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), atteso che egli era invece sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente deduce quindi che egli non avrebbe potuto partecipare al proprio processo perché lo stato detentivo (arresti domiciliari) all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare non era stato comunicato al giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e perché l’obbligo di dimora nel Comune di RAGIONE_SOCIALE gli impediva di partecipare al processo che veniva celebrato a Roma.
La giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte d’appello di Roma (al terzo capoverso RAGIONE_SOCIALEa pag. 7) secondo cui l’obbligo di notifica a mani proprie all’imputato detenuto “per altra causa” sussiste solo se tale stato detentivo risulti dagli att sarebbe peraltro inconferente con riguardo al giudizio di rescissione.
La Corte d’appello di Roma avrebbe travisato anche l’esposto disciplinare che era stato presentato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, atto con il quale il COGNOME aveva lamentato che tale avvocato aveva «omesso di comunicarmi la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e il mio rinvio a giudizio, ha abbandonato la mia difesa non comparendo mai all’udienze del mio processo e soprattutto ha omesso di impugnare la sentenza di condanna a mio carico». Da ciò la non «attinenza» RAGIONE_SOCIALEe affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma in RAGIONE_SOCIALE all’asserita «mancata diligenza informativa da parte del COGNOME» (così il ricorso), atteso che egli aveva dichiarato di non avere mai ricevuto notizia dal proprio difensore RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare «né notifica in tal senso», «nonostante il suo interessamento». Il ricorrente deduce anche che, col sospendere l’udienza del 20/04/2022 per «verificare l’attuale iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO INDIRIZZO», il Tribunale di Roma avrebbe «certificato la rinuncia di fatto alla difesa fiduciaria da parte del difensore».
Il ricorrente afferma quindi riassuntivamente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE elementi richiesti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione per lamentare il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, elementi che indica a pag. 9 del ricorso.
Il COGNOME contesta ancora che la Corte d’appello di Roma, con l’affermare che egli ebbe «legale e corretta conoscenza RAGIONE_SOCIALEa svolgimento del processo a Roma» (pag. 7, primo capoverso, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), avrebbe
«equipara la conoscenza formale del giudizio a quella effettiva, in contrasto con la granitica giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte sul punto».
Il COGNOME espone poi che la sentenza COGNOME RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019-01), che era stata citata in udienza del procuratore generale: «attiene a un caso diametralmente opposto», atteso che egli «ha scritto e denunciato in sede di esposto di aver ricevuto informazioni errate da parte del difensore e di non aver mai avuto notizia RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e del rinvio a giudizio»; avrebbe imposto al Tribunale di Roma, una volta venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stato detentivo RAGIONE_SOCIALE‘imputato («aveva avuto notizia certa, attraverso la produzione documentale RAGIONE_SOCIALEa parte civile nella medesima udienza, che COGNOME NOME era, o quantomeno era stato fino a qualche mese prima, sottoposto a custodia cautelare per un procedimento di RAGIONE_SOCIALE»), e una volta «manifestato il dubbio sull’attuale iscrizione all’AVV_NOTAIO con richiesta di formale verifica RAGIONE_SOCIALEa stessa», di disporre la notifica personale all’imputato.
Nel richiamare un passaggio RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza COGNOME, il ricorrente rappresenta ancora che, «ome ampiamente provato documentalmente, COGNOME NOME era detenuto al momento RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e sottoposto all’obbligo di dimora in RAGIONE_SOCIALE al momento del processo di primo grado, le notifiche non sono andate effettivamente a buon fine, e ha ricevuto informazioni errate prima e nessuna informazione poi sulla celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare e sul suo esito da parte del precedente difensore»; elementi che integrerebbero quelle «vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo» alle quali fa riferimento la suddetta sentenza COGNOME.
Nel contestare quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma al quinto capoverso RAGIONE_SOCIALEa pag. 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, il ricorrente nega che egli, alla luce dei documenti che aveva prodotto – e che sarebbero stati travistati dalla Corte d’appello – fosse un “finto inconsapevole”.
Ciò troverebbe conferma anche nei fatti che, se egli fosse stato a conoscenza del processo a proprio carico, non si comprenderebbe perché non avrebbe dovuto proporre appello avverso una sentenza che, nonostante fosse incensurato, non gli aveva riconosciuto la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, e perché non avrebbe dovuto chiedere, nel caso in cui il reato, come era «quasi cert», non si fosse prescritto nel corso del giudizio di appello, la continuazione con i reati di cui all’alt sentenza di condanna che era intervenuta nell’ambito del procedimento davanti all’autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME lamenta ancora che la Corte d’appello di Roma non abbia proceduto a un’integrazione istruttoria, chiedendo ai difensori d’ufficio che si erano succeduti
nel corso del processo se avessero preso contatto con l’imputato o con il suo difensore di fiducia per informarli RAGIONE_SOCIALEo stesso processo e acquisendo il fascicolo RAGIONE_SOCIALEe indagini e RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare.
Dopo avere citato un ulteriore passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza COGNOME nel quale la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio RAGIONE_SOCIALEo stesso difensore può legittimamente fondare il convincimento RAGIONE_SOCIALEa conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato «solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione», il ricorrente lamenta che, a tale proposito, la Corte d’appello di Roma avrebbe impropriamente utilizzato anche motivazioni che erano relative al giudizio di rescissione che era stato intentato dal proprio figlio NOME COGNOME, nonostante le due vicende fossero totalmente diverse.
Il COGNOME rappresenta ancora la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione là dove la Corte d’appello di Roma, da un lato, ha escluso che vi fosse la prova che l’AVV_NOTAIO si fosse disinteressato del processo e che la sua mancata partecipazione alle udienze potesse «divenire elemento di rescissione» e, dall’altro lato, ha disposto la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Roma in quanto «la condotta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, come descritta, parrebbe integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 380 c.p.».
Il ricorrente esclude poi che Sez. 3, n. 4026 del 28/10/2020, COGNOME, non massimata, e Sez. F, n. 38463 del 24/08/2023, COGNOME, non massimata, richiamate dalla Corte d’appello di Roma, siano pertinenti rispetto al proprio caso. Con particolare riguardo a quest’ultima sentenza, il COGNOME deduce che «non si comprende come lo stesso avrebbe potuto constatare l’eventuale volontà di rinunciare al mandato da parte del difensore, quando tale volontà non è stata mai espressa al COGNOME, che addirittura aveva contatti continui con quel difensore che lo assisteva nei processo di RAGIONE_SOCIALE durante la pendenza del processo di Roma».
Il COGNOME rappresenta che la regolarità formale RAGIONE_SOCIALEe notificazioni, sulla quale la Corte d’appello di Roma avrebbe fondato il proprio convincimento, sarebbe pertanto «errata», e che la stessa Corte d’appello di Roma avrebbe ritenuto la volontarietà RAGIONE_SOCIALEa propria assenza sulla base, oltre che RAGIONE_SOCIALEe suddette notificazioni, di mere presunzioni – segnatamente, la nomina di un difensore di fiducia e «l’elezione di domicilio presso la nonna» (sic) le quali non potrebbero «trovare spazio nel nostro sistema processuale».
Il ricorrente rammenta a quest’ultimo proposito che, come è stato chiarito dalla sentenza Ismail RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01), gli elementi che sono indicati nell’art. 420-bis cod. proc. pen. costituiscono dei meri indici e non RAGIONE_SOCIALEe
presunzioni di conoscenza, e ribadisce che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa ragionevole conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto, sulla base RAGIONE_SOCIALE stessi indici, sarebbe stata effettuata dalla Corte d’appello di Roma «sulla base di informazioni (a dir poco) errate fornite al giudice dall’ufficiale giudiziario», e senza tenere adeguatamente conto del fatto che il proprio difensore di fiducia aveva «di fatto rinunciato al mandato difensivo non avendo però mai informato il proprio assistito e non avendo partecipato nemmeno ad un’udienza dibattimentale».
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Roma, non vi sarebbe stata alcuna mancanza RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta “diligenza informativa”, attesi «il momento particolare vissuto» dall’imputato (che «da incensurato era stato per la prima volta in vita sua tratto in arresto e condotto in carcere , sottoposto custodia cautelare per quasi un anno e mezzo e poi sottoposto all’obbligo di dimora in RAGIONE_SOCIALE per due anni») e «le informazioni errate circa l’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare ricevute dal difensore di fiducia, l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE ufficiali giudiziari».
Il ricorrente richiama ancora l’interpretazione che è stata data nella ricordata sentenza Ismail RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione al concetto di mancanza di “diligenza informativa”.
Il COGNOME conclude negando che egli abbia liberamente scelto di non comparire al processo, atteso che «non vi è stata libera scelta (e non c’era nemmeno libertà personale), ma anzi informazioni errate e omesse da parte del suo precedente difensore, come provato documentalmente», e affermando che anche l’assistenza di un difensore di fiducia non potrebbe consentire un’interpretazione in contrasto con i principi di diritto affermati dalla Corte cassazione a proposito RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALEa mancata instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e il suo assistito, atteso che, «”», come affermato da Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. (non massimata sul punto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è fondato.
Si deve premettere che non è in contestazione il fatto che il COGNOME aveva nominato proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO e aveva altresì eletto domicilio presso di lui.
3. Ciò posto, al fine di scrutinare il motivo, si deve prendere le mosse dalla sentenza COGNOME RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-01), mentre non è direttamente pertinente rispetto al caso in esame la sentenza RAGIONE_SOCIALEe stesse Sezioni unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, cit.).
Quest’ultima sentenza ha infatti affermato l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato, a costitui presupposto idoneo ai fini RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di assenza, mentre, nella fattispecie che viene qui in rilievo, l’indagato, come si è detto, nominò un difensore di fiducia.
La sentenza COGNOME era relativa al caso di una ricorrente che non aveva mai ricevuto notizia del processo celebrato in sua assenza, in quanto il relativo atto introduttivo era stato notificato al difensore che era stato eletto quale suo domiciliatario per un altro procedimento penale; quindi, sulla base di una domiciliazione che era priva di efficacia per il diverso giudizio.
Le Sezioni Unite, all’esito di un’approfondita disamina RAGIONE_SOCIALE istituti qui al vaglio, hanno ritenuto che lo strumento dalla rescissione del giudicato – e non quello RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 670 cod. proc. pen. – è «il solo corretto ed adeguato» per dedurre la nullità assolute RAGIONE_SOCIALEa vocatio in ius, non rilevate nel processo di cognizione, le quali abbiano pregiudicato l’informazione sull’esistenza del processo e sulla fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o no.
In estrema sintesi, nel solco tracciato dalla sentenza Burba (Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01), le Sezioni Unite hanno ribadito che la rescissione del giudicato si configura quale mezzo d’impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, atteso che, con esso, viene perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Le Sezioni unite hanno tra l’altro evidenziato che «l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza incolpevole RAGIONE_SOCIALEa celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione RAGIONE_SOCIALEe udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere».
Ad avviso, ancora, RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite, «un diverso approdo interpretativo che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per
errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile RAGIONE_SOCIALEa citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali, priverebbe di tutela il condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa; ciò contrasto con gli obiettivi perseguiti con la introduzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto di cui all’ 629-bis cod. proc. pen. e con le modifiche apportate nel tempo al processo penale per adeguarlo ai canoni del giusto processo, come interpretati dalla Corte EDU».
Sulla scorta di tali principi, si deve osservare che, anche ad ammettere che l’imputato NOME COGNOME possa non avere avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza – in quanto l’atto introduttivo del giudizio gli sarebbe stato notificato al “vecchio” studio del proprio difensore di fiducia domiciliatario a mani di un asseritamente inesistente portiere RAGIONE_SOCIALEo stabile in cui lo stesso studio era ubicato -, tale mancata conoscenza del processo, per assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa rescissione del giudicato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 629-bis cod. proc. pen., non deve essere “colpevole”.
E, a tale proposito, assume decisivo rilievo la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta nomina fiduciaria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Infatti, come è stato recentemente affermato, in modo condivisibile, dalla Corte di cassazione, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputat pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di p grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il proprio difensore di fiducia i contatti periodici essenziali per essere informato RAGIONE_SOCIALEo sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01).
Inoltre, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il quale assume l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa presenza del proprio difensore di fiducia domiciliatario all’udienza preliminare del 05/03/2020, tale circostanza risulta dimostrativa RAGIONE_SOCIALE‘effettività del mandato defensionale (e del suo espletamento con riguardo a uno snodo processuale decisivo), considerato che non è emerso che il suddetto difensore abbia eccepito alcunché in RAGIONE_SOCIALE all’assenza di contatti con il proprio assistito.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, sempre in modo che si ritiene di condividere, che, in tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all’udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché si deve reputare effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282813-01).
Insomma, sussiste colpa nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., quando la persona indagata o imputata, dopo avere nominato un difensore di fiducia, con il quale si sia anche effettivamente instaurato il rapporto professionale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato RAGIONE_SOCIALEo sviluppo del procedimento.
In effetti, il mandato professionale rilasciato al difensore, con l’ulteriore onere RAGIONE_SOCIALEa domiciliazione, non grava solo il designato RAGIONE_SOCIALEe prestazioni connesse all’incarico da esso ricevuto e accettato, ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nel seguirne il decorso, il cui mancato adempimento è suscettibile di refluire nella volontaria sottrazione alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE atti de procedimento penale la quale preclude la possibilità di fare valere l’incolpevole mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento.
La Corte di cassazione ha del resto avuto occasione di affermare che l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti RAGIONE_SOCIALEa progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il ferm o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, tanto più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305-01).
Il ricorrente pretende di trarre la prova RAGIONE_SOCIALEa propria incolpevole mancata conoscenza del processo anche dalla trascuratezza che è stata mostrata dal proprio difensore AVV_NOTAIO, che – come il COGNOME aveva lamentato in un esposto disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso avvocato – non aveva presenziato alle udienze dibattimentali e non aveva proposto appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Roma.
Come è stato chiarito sempre nella citata sentenza RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 6057 del 13/2022, RAGIONE_SOCIALE, cit.), tuttavia, la suddetta circostanza si deve ritenere impropriamente invocata, in quanto pretende di inferire dall’inadeguato espletamento del mandato defensionale l’inesistenza di rapporti informativi tra il legale di fiducia domiciliatario e il suo patrocinato.
Si deve quindi ritenere l’esistenza di una colpa, in capo al COGNOME, per la mancata conoscenza del procedimento, per non essersi egli attivato per mantenere i contatti periodici essenziali con il proprio difensore di fiducia domiciliatario, con la conseguenza che, dovendosi considerare ciò come assorbente rispetto a tutti i profili di doglianza che sono stati avanzati da ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
Ne discende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 14/05/2024.