Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 883 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 883 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’ accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 10 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 8 novembre 2018 confermava la affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai di cui ai capi a) (art. 485 c.p.) e b) (art. 640 c.p.), rideterminando il trattamento sanzi
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c)e
Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo difensore di fiducia.
2.1. NOME COGNOME, con un unico motivo, lamenta ex art. 606 lett. c) c.p.p., vio di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 601 c.p.p.
Deduce che a fronte della nomina del difensore di fiducia mai revocata, il decreto fissazione dell’udienza in appello era stato notificato solamente al difensore nominato d’uff con conseguente nullità del giudizio.
2.2. NOME COGNOME, con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità. Assume che la corte di appello aveva omesso di rispondere alla specifica censura relativa alla totale estraneità ai fatti dell’imputato.
3. Il ricorso della COGNOME è fondato.
Va, invero, osservato che risulta ex actis che l’ imputata aveva nominato quale difensore di fiducia l’ AVV_NOTAIO nomina mai revocata, mentre il decreto di fissazio dell’udienza in appello è stato notificato solamente al difensore d’ufficio il quale presentato l’ atto di appello nell’ interesse dell’ imputata, in violazione dei consolidati secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen »(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 -01).
Posto che l’appello risulta proposto dall’ AVV_NOTAIO n.q. di difensore d’ u designato ex art. comma 4 c.p.p. nel corso dell’udienza di discussione del 8 ottobre 2018 v peraltro, rilevato che il difensore di ufficio nominato’ a norma dell’art. 97, comma 4, cod. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente, sicché la sua impugnazion è utilmente proposta e permette l’instaurazione del giudizio di gravarne, spiegando effetto a quando il difensore di fiducia non presenti, a propria volta, tempestiva impugnazione. (Se 5 -, Sentenza n. 10697 del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/03/2022) Rv. 2E2938 – 01
Poiché l’ imputata ha proposto rituale appello ma la citazione in appello non è sta notificata anche al difensore di fiducia ritualmente nominato con conseguente nullità del giudi di appello la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME va annullata senza ri disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per l’ulteriore corso.
4. Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare,
alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel conferm la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il compl compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità di COGNOME NOME NOME NOME ai reati di truffa e sostituzione di persona.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la su genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento , dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifi conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del COGNOME deve essere dichiarat inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di co emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e dispo trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per l’ulteriore corso. Dichiara inammiss ricorso di COGNOME NOME NOME condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022
Il C ns liere Estensore
Il Presidente