Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRIVERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Ruma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva
e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 19 luglio 2017.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, nella qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALEa società, al fine di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe occultato le scritture contabili. Avrebbe, inoltre sottratto i seguenti beni RAGIONE_SOCIALEa società: tre autocarri; un trattore e un’automobile.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 24 Cost. e 97, 178 e 179 cod. proc. pen
Il ricorrente rappresenta che: l’imputato, in data 6 giugno 2019, aveva nomiNOME l’AVV_NOTAIO, del foro di RAGIONE_SOCIALE, suo difensore di fiducia; l’AVV_NOTAIO, in data 21 ottobre 2021, era stato cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale, nelle due udienze dibattimentali (del 27 ottobre 2021 e del 13 aprile 2019), costituiva le parti sostituendo il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con un difensore nomiNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa suddetta cancellazione (intervenuta in data anteriore alla prima udienza dibattimentale), che avrebbe dovuto indurlo a nominare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d’ufficio, al quale affidare stabilmente la difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale, avendo lasciato l’imputato privo di una stabile difesa, avrebbe determiNOME una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 157, 157-ter, 161, 179 e 601 cod. proc. pen.
Deduce la nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che essa sarebbe stata eseguita (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) presso il difensore, nonostante l’imputato risiedesse in territorio spagnolo. La notifica, peraltro, sarebbe stata eseguita presso il difensore d’ufficio nomiNOME dall’autorità giudiziaria procedente (AVV_NOTAIO), nonostante l’imputato, in quel momento, fosse difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO. COGNOME.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa alla bancarotta documentale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe speso argomentazioni generiche sulle censure mosse dalla difesa in ordine all’elemento soggettivo del reato.
2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
Contesta il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, che era stato oggetto di specifico motivo di gravame.
Il AVV_NOTAIO generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il primo motivo è fondato.
Dagli atti (che sono stati consultati dal collegio, atteso che il ricorrente ha posto una questione di carattere processuale), risulta che, effettivamente, l’AVV_NOTAIO, in data 21 ottobre 2021, era stato cancellato dall’albo professionale e che il Tribunale aveva proseguito il processo senza nominare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d’ufficio all’imputato, che è rimasto difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO, sostituito, di volta in volta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, com 4, cod. proc. pen.
Al riguardo, deve essere ribadito che «l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile RAGIONE_SOCIALE atti, rilevabile in o stato e grado del processo, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102; Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, COGNOME, Rv. 217664).
Alcun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l’imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che «la nomina di un difensore d’ufficio di sensi deli’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l’assistenza temporanea all’imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato» (Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, COGNOMENOME, Rv. 281498). Risulta, infatti, fin troppo evidente che la difesa non si esaurisce nella mera assistenza tecnica in udienza, ma si articola nel compimento di tutta un’altra serie di attività (a partire dalla predisposizione di una linea difensiva) che implicano l’istaurazione di uno stabile rapporto con l’imputato.
Essendosi verificata, nel corso del giudizio di primo grado, una nullità assoluta che “travolge” tutti gli atti processuali seguenti a essa, devono essere annullate la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di Latina, per l’ulteriore corso.
1.2. I restanti motivi di ricorso, che attengono a presunte violazioni processuali verificatisi nel successivo grado di giudizio e a presunti vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risultano assorbiti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di Latina, per l’ulteriore corso. Così deciso, il 7 febbraio 2024.