Dichiarazioni Tossicodipendenti: Quando le Garanzie Difensive Non si Applicano
In un recente provvedimento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità delle dichiarazioni tossicodipendenti rese in un procedimento penale. L’ordinanza chiarisce un punto cruciale della procedura penale: le garanzie previste per chi rende dichiarazioni auto-incriminanti non si estendono automaticamente agli acquirenti di sostanze stupefacenti per uso personale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica per i processi in materia di droga.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per reati legati agli stupefacenti. La sua condanna si basava, tra le altre cose, sulle dichiarazioni rese da alcuni soggetti acquirenti. L’imputato, sia in appello che in Cassazione, ha sostenuto che tali testimonianze fossero state acquisite in violazione delle garanzie difensive. A suo dire, gli acquirenti, ammettendo di aver comprato la sostanza, stavano di fatto confessando un illecito e avrebbero dovuto essere assistiti dalle tutele previste per gli indagati. La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, confermando la sentenza di primo grado.
La Questione delle Dichiarazioni Tossicodipendenti e le Garanzie
Il punto centrale del ricorso verteva sull’applicabilità dell’articolo 63, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che se una persona, sentita come testimone, rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità deve interrompere l’esame, avvertirla che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarla a nominare un difensore. Secondo il ricorrente, questa procedura non era stata seguita per gli acquirenti, rendendo le loro dichiarazioni tossicodipendenti inutilizzabili.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
Genericità dei Motivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. Il ricorrente non ha mosso critiche specifiche alla motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. La Cassazione ha ricordato che la sentenza di secondo grado aveva correttamente fatto riferimento alla completa e adeguata motivazione della sentenza di primo grado, che aveva già dato risposta alle obiezioni difensive.
L’Inapplicabilità delle Garanzie all’Acquirente
Il cuore della decisione risiede nel secondo motivo. La Corte ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza in materia: le garanzie difensive dell’art. 63 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni tossicodipendenti rese da acquirenti di stupefacenti. La ragione è puramente giuridica: l’acquisto di sostanze per uso personale non costituisce reato penale in Italia. Tale condotta integra unicamente un illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Di conseguenza, l’acquirente che ammette l’acquisto non sta confessando un crimine, ma un fatto che comporta solo una responsabilità amministrativa. Non essendo prospettabile a suo carico una responsabilità penale per quel fatto, non assume la qualità di indagato e non ha diritto alle relative garanzie difensive.
Conclusioni
L’ordinanza conferma una distinzione netta tra la posizione dello spacciatore (soggetto a responsabilità penale) e quella del consumatore (soggetto a responsabilità amministrativa). Le implicazioni pratiche sono notevoli: le dichiarazioni degli acquirenti possono essere legittimamente utilizzate come prova contro i cedenti senza la necessità di applicare le complesse tutele procedurali previste per chi si auto-incrimina di un reato. Questa decisione, oltre a sanzionare la genericità del ricorso con la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende, rafforza gli strumenti investigativi a disposizione dell’accusa nei procedimenti per spaccio di stupefacenti.
Le dichiarazioni di un acquirente di droga possono essere utilizzate come prova contro lo spacciatore?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che le dichiarazioni rese da chi acquista droga per uso personale sono pienamente utilizzabili come prova nel procedimento penale a carico del venditore.
Perché un acquirente di droga non ha diritto alle garanzie difensive quando testimonia?
Perché l’acquisto di sostanze stupefacenti per uso strettamente personale non è considerato un reato penale, ma un illecito amministrativo. Di conseguenza, chi ammette tale condotta non sta rendendo dichiarazioni auto-incriminanti per un reato e non assume la qualifica di indagato, per cui non si applicano le garanzie dell’art. 63, comma 2, del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6239 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6239 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTOMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive ritenuto che la questione di carattere processuale è inammissibile perché la Corte di appello ha correttamente seguito la consolidata giurisprudenza in tema di garanzie difensive previste dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui tale disciplina è inapplicabile alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore