Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22325 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22325 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a in PAKISTAN il 17/07/1990,
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 18/05/2023, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di tentata rapina e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, l’aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali
revocando, infine, il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso con sentenza del Tribunale di Monza del 14/01/2016, irrevocabile 1’11/03/2016;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 inosservanza di norma processuale e, in particolare, dell’art. 512-bis cod. proc. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte d’appello ha giudicato corretta la acquisizione, ai fini della decisione, delle dichiarazioni della persona offesa in quanto dimorante in Italia e, perciò, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.; segnala che, tuttavia, plurimi erano gli elementi che deponevano per il carattere meramente transitorio della presenza in Italia della Pedrioli Poupon (il luogo di residenza fissato in Svizzera, l’utenza telefonica recante il prefisso elvetico, i documento di identità rilasciato dalla Svizzera, l’autovettura con targa elvetica) di cui non è stata disposta la citazione e che non è stato di conseguenza possibile controesaminare a cura della difesa;
2.2 inosservanza di norma processuale e, in particolare, dell’art. 512 cod. proc. pen.: segnala che, anche a ritenere apPlicabiie l’art. 512 coi proc. pen., non v’è dubbio che l’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali rappresenta una deroga ai principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, consentita dall’art. 111, comma 5, della Costituzione soltanto in caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, non configurabile nel caso di libera e volontaria decisione del teste di sottrarsi all’esame, come peraltro desumibile dall’art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.; aggiunge che l’acquisizione delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento avrebbe potuto intervenire soltanto a seguito di infruttuose ma esaustive ricerche, non necessariamente coincidenti con quelle previste dall’art. 159 cod. proc. pen. e che, nei caso di specie, sono state limitate alla residenza del compagno della Pedrioli Poupon in Seregno, ove costei era stata ospite mentre nessuna ricerca è stata tuttavia effettuata presso il pur noto indirizzo svizzero della persona offesa;
2.3 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla testimonianza del teste COGNOME: richiama le dichiarazioni rese dal COGNOME nel corso del giudizio di primo grado evidenziandone la errata lettura da parte dei giudici di merito;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
NOME COGNOME era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di tentata rapina poiché, “… al fine di trarne un ingiu profitto, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi, mediante minaccia e violenza, di un borsello appartenente a Pedrioli Poupon NOME; minaccia consistita nell’avvicinarsi alla donna sulla pubblica via e nel rivolgerle ripetutamente espressioni del seguente tenore ti ammazzo; violenza consistita nell’afferrare il borsello che la donna portava a tracolla e nel tirarlo con forza, in tre distinti momenti; non riuscendo nell’intent per cause indipendenti dalla propria volontà …”
Pacificamente, la sentenza del Tribunale di Monza e l’affermazione della piena responsabilità dell’imputato riposavano sul contenuto della denuncia-querela sporta dalla vittima il giorno 30/05/2020 ed acquisita, ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., in conseguenza della sopravvenuta irreperibilità della persona offesa; era stato in quell’occasione che la RAGIONE_SOCIALE aveva riferito di un tentativo di rapina perpetrato ai suoi danni da parte di un soggetto tra i venticinque ed i trent’anni di origine indiana o pakistana e di cui aveva descritto la dinamica procedendo, altresì, al riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente.
I giudici di merito avevano richiamato anche la deposizione di NOME COGNOME sentito come teste all’udienza dei 03/11/2022, il quale aveva riferito di avere assistito all’episodio mentre transitava nei pressi alla guida della sua autovettura e di aver notato la vittima che teneva stretto il guinzaglio che, nel contempo, veniva tirato anche da un soggetto di sesso maschile (riconosciuto in foto e, poi, in aula, nel Latif), non avendo tuttavia ritenuto di doversi fermare e verificare Cosa stesse accadendo; soltanto successivamente, infatti, la donna gli avrebbe riferito di essere stata vittima di una tentata rapina.
Dalla lettura delle due sentenze di merito, va ribadito, emerge pacificamente che la condanna dell’odierno ricorrente riposa, in sostanza, sul contenuto della denuncia della RAGIONE_SOCIALE sui presupposti della cui legittima acquisizione ed utilizzazione ai fini del decidere (oggetto, invero, dei primi due motivi di ricorso) il collegio deve pertanto interrogarsi.
La Corte d’appello, cui la difesa aveva devoluto !a questione con un puntuale ed articolato motivo di gravame (cfr., pagg. 1-6 dell’atto d’appello), l’ha affrontata e risolta sul rilievo, ritenuto assorbente, secondo cui nel caso in esame non sarebbe applicabile, come ventilato dalla difesa, la disciplina di cui all’art. 512bis cod. proc. pen. ma solo ed esclusivamente quella dettata dall’art. 512 cod.
proc. pen. in quanto la COGNOME, pur cittadina svizzera, era tuttavia stabilmente domiciliata in Italia, in Seregno, INDIRIZZO presso l’abitazione del suo compagno.
3.1 I giudici milanesi hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da persona residente all’estero, la disciplina di cui all’art. 512 bis cod. proc. pen. non è applicabile alle dichiarazioni dei cittadini stranieri che abbiano avuto dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile, risiedendovi anche solo di fatto, riguardando coloro che, al momento del rilascio, si siano trovati solo transitoriamente sul territorio italiano (cf Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T., Rv. 280669 – 01; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397 01; Sez. 6, n. 12374 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255389 – 01; Sez. 3, n. 2470 del 01/12/1999, dep., 2000, I., Rv. 215530 – 01, in cui la Corte aveva spiegato che l’art.512-bis cod. proc. pen. non impiega il termine residenza nel suo significato tecnico giuridico, come una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quella della dimora, ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini stranieri che sono di fatto stabilmente e normalmente residenti e dimoranti all’estero, e che soltanto occasionalmente e per un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia, ragion per cui la disposizione non è applicabile a quei cittadini stranieri che abbiano conservato la residenza all’estero ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano, invece limitati ad una breve permanenza sul territorio italiano).
Dallo stesso tenore del ricorso, peraltro, si ricava che la COGNOME, cittadina svizzera, dopo essere stata domiciliata per un certo periodo di tempo in Italia vivendo con il proprio compagno in Seregno, si era tuttavia risolta a tornare nel suo paese natale alla morte di quest’ultimo, intervenuta dopo circa sei mesi dai fatti per cui è processo; in tal senso, peraltro, si era espresso anche il COGNOME il quale aveva riferito di non averla più vista dopo la morte del COGNOME (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado).
Certamente corretta, pertanto, era stata la diagnosi di “ripetibilità” delle dichiarazioni rese in occasione della denuncia essendo del tutto imprevedibile il suo successivo allontanamento in quanto, come appena detto, fegato ad un evento in quel momento non pronosticabile.
3.2 Se non r ché, la acquisizione del contenuto della denuncia aveva fatto seguito alle ricerche della Pedrioli Poupon che erano state eseguite dalla PG, oltre due anni dopo, solo ed esclusivamente presso la abitazione di NOME COGNOME deceduto quasi due anni prima.
Nel verbale di “vane ricerche” stilato da personale della Polizia Locale del Comune di Seregno in data 12/11/2022 si precisa, anzi, che “… da informazioni assunte nuovamente in data 11.11.2022 alle ore 13,00 presso i proprietari dell’abitazione COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME, residenti in INDIRIZZO si è appurato che la COGNOME è stata presente presso l’indirizzo indicato solo per alcuni mesi, ora si trova in Svizzera (sconosciuto l’indirizzo)” (cfr., dal verbale).
Si può certamente convenire con la Corte d’appello sull’osservazione (cfr., pag. 7 della sentenza in verifica) secondo cui il riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME è frutto di un errore tanto evidente quanto sostanzialmente irrilevante.
Deve essere invece stigmatizzata l’apoditticità della motivazione con cui i giudici di merito hanno avallato la “esaustività” delle ricerche eseguite al fine di ritracciare la persona offesa onde poterne acquisire la testimonianza nel contraddittorio delle parti.
Va a tal proposito ribadito che è preciso onere del giudice che procede compiere congiuntamente tutte le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., anche nel paese di origine del cittadino straniero che abbia reso dichiarazioni predibattimentali e non sia stato successivamente rintracciato onde poterlo escutere in giudizio eseguendo tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale del dichiarante, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio, dando conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, S., Rv. 283129 – 01 ma, anche, Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C. Rv. 282182 – 01, in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, per non aver compiuto il giudice di merito nessun accertamento volto a verificare, anche tramite rogatoria internazionale, il luogo di residenza della teste, di cui era noto solo un domicilio estero, e la oggettiva impossibilità di esaminarla in giudizio, ribadendo che l’irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge; con?., Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 08/04/2016, N., Rv. 266601-01, in cui la Corte – ritenendo insufficiente la ricerca limitata al territorio nazionale di due testimoni rumeni, l cui cittadinanza comunitaria avrebbe facilitato i meccanismi di rintraccio nei loro
Paese d’origine – ha ribadito che, ai fini della lettura e della utilizzabilit dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell’irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale; conf., su quest’ultimo profilo, Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155 e, tra le non massimate, Sez. 2, n. 9804 del 14/02/2025, S.; Sez. 5, n. 6007 del 13/11/2023, M., Sez. 2, n. 49951 del 26/10/2023, Dimitrí; conf., ancora, Cass. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 – dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250199).
Una volta eseguite le ricerche, deve essere effettuato un ulteriore accertamento, funzionale alla verifica della “ragione dell’allontanamento”, dato che la volontà del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio inibisce la utilizzabilità d testimonianza ai sensi dell’art. 526 comma 2 cod. proc. pen.; si è chiarito, infatti, che ai fini della lettura e dell’utilizzabilità di dichiarazioni predibattirnentali soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell’assenza, che comporta l’operatività del divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta .e non necessariamente dall’intenzione di sottrarsi al contraddittorio (cfr., ad esempio, Se:. 3, n. 3068 del 08/09/2016 dep. 23/01/2017, L R, Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014 – dep. 06/11/2014, COGNOME e altro, Rv. 261265).
In definitiva, l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona successivamente divenuta irreperibile richiede: a) l’accertamento rigoroso della irreperibilità, mediante ricerche da eseguire sia sui territorio nazionale, che all’estero, ed attraverso il ricorso a tut gli strumenti di ricerca disponibili; b) la verifica della “ragio dell’allontanamento”, onde escluderne la riconducibilità alla volontà del teste di sottrarsi a! contraddittorio; c) la valutazione della imprevedibilità dell’irreperibil nella fase investigativa, atteso che la eventuale prevedibilità impone l’attivazione del contraddittorio incidentale; d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di “adeguate garanzie procedurali”, o ·in alternativa, la verifica dell’esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori.
Nel caso di specie, come puntualmente segnalato dalla difesa, il procedimento di acquisizione risulta carente e viziato sin dal primo dei presupposti appena richiamati: il Pubblico Ministero, infatti, aveva a disposizione tutti gl elementi per rintracciare e, conseguentemente, citare la COGNOME la quale,
sia in sede.di presentazione della denuncia (formalizzata in data 30/05/2020) che, il giorno successivo, convocata presso la Stazione dei Carabinieri di Seregno per
procedere al riconoscimento fotografico del suo aggressore (in data 01/06/2020), aveva declinato le sue generalità, venendo identificata con una carta di identità
svizzera, indicato la sua residenza eh/etica in GentilinoINDIRIZZO INDIRIZZO
102, e, da ultimo, fornito il suo numero di telefono.
E, tuttavia, nonostante la disponibilità di questi dati, nessuna ricerca era stata eseguita presso quell’indirizzo o cercando di contattare la donna su
quell’utenza telefonica atteso che, come si è detto in precedenza, le uniche ricerche erano state effettuate presso il domicilio di Seregno da cui la COGNOME
COGNOME si era allontanata ormai da due anni.
4. Le considerazioni sin qui svolte impongono di convenire sulla inutilizzabilità del contenuto delle denuncia-querela della RAGIONE_SOCIALE acquisita
a tal fine dal Tribunale e, richiamate le premesse in punto di decisività delle stesse ai fini della decisione, di pervenire – precluso l’esame del terzo motivo di ricorso –
,all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra
Sezione della Corte d’appello di Milano.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Così è deciso, 14/05/2025
Il Consigli
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stensore
PIERLU4 GLYPH
FROCCA
Il Presidente
NOME COGNOME