Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
THIAM COGNOME
NOMENOME>nato in SENEGAL il DATA_NASCITA (CUI 05HHRHO)
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, decidendo sul gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME, condannato dal Tribunale di Genova per i reati di rapina e lesione personale, in parziale riforma della decisione di primo grado, escludeva l’applicazione della recidiva,
riconosceva all’imputato le attenuanti generiche e per l’effetto rideterminava la pena in un anno, sei mesi di reclusione e 280 euro di multa.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 526, comma 1-bis, e 533 cod. proc. pen.) e illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
La Corte di appello, pur dando atto che le telecamere e i testi indifferenti hanno ripreso e visto solo una colluttazione tra il ricorrente e NOME COGNOME, ha poi apoditticamente affermato che il primo avrebbe sottratto una banconota da cinquanta euro alla persona offesa, sulla base di una dichiarazione da quest’ultima resa nella fase delle indagini, non riscontrata né ribadita in aula dalla stessa, volontariamente sottrattasi all’esame, al quale era stata subordinata la richiesta di rito abbreviato, accolta dal Tribunale.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato il difensore richiamando anche le argomentazioni svolte nella precedente memoria (inviata il 29 maggio 2024 alla Settima Sezione, avanti la quale il processo era stato originariamente fissato), riguardanti gli effetti della sopravvenuta sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 62 cod. pen. là dove prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.
È priva di fondamento la censura con la quale si è dedotta la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
Tale disposizione va intesa nel senso che l’utilizzazione delle dichiarazioni è preclusa dalla verifica che «il soggetto, avendone comunque avuto conoscenza, non si è presentato all’esame in dibattimento o in rogatoria, quali che siano i motivi della mancata presentazione, purché ovviamente riconducibili ad una sua libera scelta, e cioè ad una scelta non coartata da elementi esterni» (così Sez. U -n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250198 – 01; Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 225470 – 01).
Pertanto, per quanto non sia necessario che venga in rilievo la specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, occorre pur sempre che il soggetto possa avere contezza della prevista comparizione, in modo che la mancata presenza possa dirsi dipendente da libera scelta, in qualsivoglia guisa motivata: in tale prospettiva la circostanza che il soggetto sia risultato irreperibile, senza aver ricevuto notizia della citazione, pur da sola non decisiva, suffraga sul piano sintomatico l’assunto che la mancata comparizione non abbia costituito il risultato di una sua scelta, in assenza di elementi dai quali quella scelta possa essere se desunta, nel caso di specie neppure indicati dalla difesa.
La Corte di appello si è attenuta a questo principio, poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 12791 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279060 – 01; Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018, COGNOME, Rv. 274278 – 01; Sez. 6, n. 57243 del 15/11/2017, Afif, Rv. 271713 – 01; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397 – 01; Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L.R., Rv. 269055 – 01), dovendosi evidenziare che nel caso di specie dai verbali di udienza dibattimentale del processo di primo grado risulta che la citazione del teste presso il solo luogo di residenza all’epoca conosciuto, effettuata dalla difesa, ebbe esito negativo e che il difensore neppure sollecitò ulteriori ricerche della stessa persona offesa.
In proposito va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, nell’escludere la revocabilità dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato per sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova, hanno affermato che «la richiesta condizionata non fornisce all’imputato il mezzo per un controllo sullo sviluppo della base cognitiva della decisione che dovrà essere assunta in esito al giudizio abbreviato. Da un lato, infatti, l’imputato, nel momento in cui formula la domanda, accetta consapevolmente l’eventualità che la prova non possa essere assunta per cause che possono determinarsi anche nel giudizio ordinario: basti pensare, a questo proposito, alla sopravvenuta irreperibilità del teste (circostanza verificatasi nel caso in esame) oppure all’esercizio della facoltà di non rispondere di cui si avvalga l’imputato di reato connesso ex art. 210 cod.
proc. pen. Sotto altro profilo occorre ricordare che l’integrazione officiosa a norma dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può essere disposta dal giudice anche quando vi siano già state acquisizioni in accoglimento della domanda difensiva. Quindi, con la richiesta condizionata, l’imputato assume tanto il rischio che l’integrazione probatoria non sia in concreto esperibile quanto che nuove prove vengano assunte fuori del suo controllo». Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253211 – 01; in senso conforme vds. Sez. 2, n. 12792 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279060 – 01).
Il ricorrente ha poi richiamato il principio statuito nella citata sentenza delle Sezioni Unite in precedenza citata (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, cit.), secondo il quale le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale.
Tuttavia, alla luce delle sentenze emesse dalla Grande Camera della Corte EDU il 15 dicembre 2011 e il 15 dicembre 2015, rispettivamente nel caso COGNOME e COGNOME c. Regno Unito e nel caso COGNOME c. Germania del 15 dicembre 2015, la Corte di cassazione ha affermato che l’applicazione della regola basata sulla “prova sola o determinante” «è stata resa dalla Corte EDU maggiormente flessibile attraverso l’introduzione di un nuovo criterio direttivo, rappresentato dalla contestuale valutazione di tutti quei contrappesi che possono aver bilanciato, sotto il profilo della complessiva equità del procedimento, l’oggettiva restrizione subita dalla difesa a causa dell’utilizzazione di una prova determinante sottratta alla garanzia del contraddittorio» (Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771 – 01; in senso conforme vds. Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018, COGNOME, Rv. 274278 – 01 nonché Sez. 6, n. 50094 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 01).
Anche successivamente questa Corte ha affermato che «la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase investigativa da persona successivamente divenuta irreperibile richiede la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di “adeguate garanzie procedurali”, o in alternativa, la verifica dell’esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori» (così Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 – 01; in senso conforme cfr. Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 01).
Il tema della condanna emessa sulla base di una prova dichiarativa formatasi al di fuori del contraddittorio ha una chiara affinità con quello della riforma in appello della sentenza assolutoria fondata su una diversa valutazione di una
prova dichiarativa decisiva la cui rinnovazione, imposta dall’art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen., sia divenuta impossibile.
Di recente le Sezioni Unite hanno statuito che la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, ma la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, D., Rv. 282808 – 01).
Nell’affermazione di tale principio le Sezioni Unite hanno espressamente richiamato le più recenti pronunce sul tema di cui qui tratta, rimarcando la «formidabile convergenza della giurisprudenza nazionale con quella europea» e condividendo l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità registratasi dopo le due citate sentenze adottate dalla Grande Camera della CEDU.
Nel caso di specie la Corte di appello, condividendo le valutazioni del primo giudice, ha evidenziato i riscontri alla denuncia della persona offesa presentata cinque giorni dopo il fatto, indicandoli nelle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza e nelle s.i.t rese da NOME COGNOME, la quale ha dichiarato che immediatamente NOME le riferì della violenta sottrazione della banconota da cinquanta euro: si tratta di «elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori», come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, e non già di una prova “autosufficiente”, come invece pretenderebbe il ricorrente, di fatto espungendo dal materiale probatorio le dichiarazioni della persona offesa divenuta irreperibile.
Peraltro, con valutazione tutt’altro che illogica e pertanto incensurabile, la Corte di appello ha sostenuto che proprio le modalità della colluttazione e la fuga di NOME avvalorano l’ipotesi della sottrazione del denaro e, quindi, la qualificazione giuridica del fatto come rapina.
Con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, e in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono che la pena ivi comminata «è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Nel caso di specie il primo Giudice ha riconosciuto l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, avuto riguardo (soltanto) alla modesta entità della somma sottratta, mentre la Corte di appello, ritenuto che l’azione delittuosa apparisse quale l’effetto di un «bisogno contingente legato alla sopravvivenza», ha concesso anche le attenuanti generiche, escludendo l’applicazione della recidiva.
I giudici di merito, tuttavia, hanno ricostruito il fatto evidenziando le modalità particolarmente violente della condotta tenuta dall’imputato che, strappata di mano la banconota all’altro giovane, lo aveva colpito “con un pugno alla tempia” e poi “aveva ripreso a colpirlo, con calci al capo ed al busto, schiacciandogli il collo a terra con un piede” ed ancora “con pugni al capo” (pag. 2 della sentenza di primo grado). La persona offesa, conseguentemente, riportò lesioni consistite in un traumatismo alla testa, escoriazioni al volto e tumefazioni in regione frontale.
La ricostruzione del fatto valutato nel suo complesso, avuto riguardo alle modalità dell’azione e alla entità del danno, non lascia spazio per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ulteriore circostanza attenuante introdotta nell’ordinamento a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/09/2024.