Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27147 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME
nato a Catania il 19/06/1989
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza nella parte in cui il G.u.p. del Tribunale di Catania, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di riciclaggio; in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva rideterminava la pena per detto reato in due anni, otto mesi di reclusione e 3.333,34 euro di multa e dichiarava non doversi procedere per il delitto ex artt. 477 e 490 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, in ragione di tre motivi.
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto.
Dette dichiarazioni, in realtà, non furono spontanee, essendo state trasfuse in un “verbale di sommarie informazioni” ex art. 351 cod. proc. pen.; NOME, indiziato di avere commesso un reato, avrebbe dovuto essere ascoltato sin dall’inizio quale persona sottoposta alle indagini, con la conseguente inutilizzabilità patologica delle sue dichiarazioni, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del codice di rito.
2.2. Violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, non provata dal solo fatto che l’imputato si trovasse alla guida di un’autovettura rubata con targhe e numero di telaio alterati.
2.3. Vizio della motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva, decisione contraddittoria con il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente, insistendo nei motivi proposti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte generici.
4.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, condiviso dal Collegio, in tema di giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla
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polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285110 – 01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466 – 02; Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, L., Rv. 283740 – 01; Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 280860 – 01).
La difesa, mentre nell’atto di appello aveva censurato la “utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato” nell’immediatezza del fatto ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., nel ricorso non ha contestato la correttezza del suddetto principio, richiamato dalla Corte territoriale, ma ha sostenuto che in realtà le dichiarazioni di NOME furono “trasfuse in un ‘verbale di sommarie informazioni’ ex art. 351 c.p.p.” e che gli operanti, “aperto un verbale di sommarie informazioni”, avevano “quindi formulato domande alle quali la persona sentita era tenuta a rispondere”.
Premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), osserva il Collegio che la circostanza dedotta nel ricorso (per la prima volta e senza allegazione dell’atto) è smentita dall’allegato n. 4 alla informativa di reato del 20 novembre 2015, costituito dal “verbale di spontanee dichiarazioni rese da NOME NOME” il giorno precedente, atto dallo stesso sottoscritto, nel quale egli “spontaneamente riferisce” esattamente quanto riportato nella nota a pagina tre della sentenza impugnata.
4.2. Anche in ragione di dette dichiarazioni, con le quali l’imputato ha ammesso di essere l’utilizzatore del veicolo sottratto al proprietario nel 2014, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato (pag. 4) sulla qualificazione della condotta come riciclaggio e non come ricettazione, con argomentazioni del tutto obliterate nel ricorso, che sul punto è privo di specificità estrinseca.
4.3. È privo di ogni fondamento anche l’ultimo motivo, non essendo ravvisabile la denunciata contraddittorietà della motivazione, là dove per un verso ha confermato l’applicazione della recidiva, rimarcando la maggiore pericolosità dell’imputato desunta soprattutto dalla “sua spregiudicatezza criminale nel medesimo settore illecito nel periodo che viene in rilievo (a fronte anche delle ulteriori condanne riportate per reati della medesima indole)” e per altro verso ha riconosciuto le attenuanti generiche “al fine di adeguare la pena al
comportamento successivo dell’imputato che da tempo non risulta essere ricaduto nel reato”.
Considerate l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti
(cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 275319 – 01), la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato ai fini dell’applicazione della
recidiva è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 – 01; da ultimo
cfr. Sez. 5, n. 17653 del 26/03/2025, COGNOME, non mass.).
5. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così fissata in ragione soprattutto della manifesta
infondatezza del primo motivo, con il quale è stata rappresentata una realtà
processuale oggettivamente smentita dagli atti.
Sul punto il Collegio condivide il principio da ultimo affermato da questa
Corte, secondo cui, al di fuori dei casi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vds. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), «la misura dell’ammenda andrà stabilita secondo un criterio graduale che tenga conto delle ragioni dell’inammissibilità, financo a giungere ad un aumento sino al triplo allorché l’impugnazione assuma natura “temeraria” (si pensi al motivo che fa riferimento a dati di fatto del tutto smentiti dalla realtà processuale ovvero persino inesistenti, ovvero all’ipotesi in cui ricorra un’ipotesi di “abuso del processo”)» (Sez. 2, n. 45862 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287349 – 01) .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025.