Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato in Cina il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 06/12/2023 del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
-1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno procede per ipotesi di riciclaggio di somme di denaro contante (euro 246.250,00) stivate in pacchetti sotto vuoto occultati in vani non immediatamente visibili all’interno della vettura condotta dall’indagato in transito nel porto di Livorno, proveniente dalla Sardegna (art. 648 bis cod. pen.: trasferimento occulto in auto di somme di denaro contante di importo rilevante).
1.1. Nell’ambito di tale procedimento era sottoposta a sequestro probatorio e preventivo, confermati in sede di riesame, la somma di denaro poco sopra indicata. L’ipotesi di accusa muove dal presupposto, argomentato sulla base della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria, il conseguente sequestro ed il testo delle spontanee dichiarazioni verbalizzate nella immediatezza del ritrovamento (art. 350, comma 7, cod. proc. pen.), della provenienza da delitto della valuta contante occultata all’interno della vettura condotta dall’indagato, oggi ricorrente.
Avverso l’ordinanza del riesame che conservava il sequestro solo sulla somma contante di denaro, restituendo ogni diverso oggetto, proponeva ricorso la difesa, iterando gli argomenti proposti al tribunale del controllo cautelare reale.
2.1. Il ricorrente, a ministero del difensore, ha articolato a motivi della impugnazione la violazione della legge penale (art. 648 bis cod pen.) non potendosi identificare il fumus commissi delicti del delitto di riciclaggio al cospetto del mero possesso di una somma (per quanto ingente) di denaro contante; la inosservanza della legge processuale (artt. 61, 63, 64, 191, 350, comma 7, cod. proc. pen.) non potendo ritenersi utilizzabili contra se le dichiarazioni (di dubbia spontaneità) rese dall’indagato dopo quasi 5 ore dall’avvio degli accertamenti di polizia giudiziaria; violazione di quella sostanziale che identifica il delitto tributario presupposto, in assenza di elementi integratori della fattispecie; ancora la violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e di quella processuale, anche per difetto di proporzionalità del mezzo rispetto al fine da dimostrare; mancanza di motivazione delle esigenze dimostrative del fatto contestato necessarie a mantenere il vincolo sulla cosa avvinta al procedimento; mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari in vista della ipotizzabile confisca, in evidente difetto di proporzionalità dello strumento cautelare e pericolo di dispersione del denaro sottratto alla disponibilità dell’agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018, dep. 2019). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto o la non soddisfacente risposta argomentativa offerta dalla giurisdizione ad esso, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
1.2. Ciò posto, e principiando l’esame dei motivi dalla contestata utilizzabilità contra se, nell’incidente cautelare reale, delle dichiarazioni spontanee rese nella immediatezza della constatazione alla polizia giudiziaria, senza la presenza del difensore, deve rilevarsi che accanto ad una pronunzia nel senso ritenuto dal ricorrente, (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119: «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall’inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni con cui un soggetto si era attribuito la proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta poco prima, nel corso di una perquisizione, nell’intercapedine di un muro esterno della sua abitazione».), se ne rinvengono numerose altre, più recenti e più attente alla liturgia disegnata dal legislatore processuale, secondo cui è possibile utilizzare le spontanee dichiarazioni dell’indagato, rese in assenza difensore e neppure verbalizzate, purchè emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nel rendere le stesse e l’assenza di coercizione o di sollecitazione (Sez. 4, n. 39180 del 13/6/2023, ric. COGNOME, non 4 mass.; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 3, n. 15798 del
30/04/2020, COGNOME, Rv. 279422-02; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272541; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 271148; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 269598). Si tratta di un diffuso orientamento, costituente, allo stato, “diritto vivente”, di cui occorre prendere atto, che si rifà alla puntualizzazione che si legge nella sentenza resa a Sez. unite (n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884), secondo cui «Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari». Nel caso di specie, peraltro, il tema della eventuale mancanza di spontaneità delle dichiarazioni dell’indagato, pur introdotto con i motivi di ricorso, non è stato accompagnato da elementi dimostrativi dell’assunto; laddove il tribunale ha speso sullo stesso tema una congruente e logica argomentazione fondata sull’esame diligente degli atti di indagine.
1.3. Stante la utilizzabilità, nella fase incidentale cautelare di carattere reale, delle dichiarazioni rese spontaneamente contra se e verbalizzate dalla polizia giudiziaria nelle ore immediatamente seguenti il rinvenimento della somma di denaro contante in sequestro, deve necessariamente sgombrarsi il campo dai motivi di ricorso che, valorizzando un contrasto interpretativo ritenuto a torto immanente, denunciano violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice del riciclaggio, che sanziona una condotta di reato “derivato” da una fattispecie “produttiva” posta a monte. Nella concreta fattispecie, infatti, stante la perfetta utilizzabilità (ai fini della applicazione della regola di giudiz propria dell’incidente cautelare reale, il fumus commissi delicti) delle dichiarazioni rese contra se dall’indagato, sul luogo e nella immediatezza del fatto, resta integrato il tipo descritto nella provvisoria contestazione, per la indicazione del delitto presupposto (di natura tributaria) e per la descrizione della condotta di trasporto in forme occulte della notevole somma di denaro contante stivato nelle intercapedini recondite della vettura condotta dall’indagato (in tema si veda Sez. 2, n. 28264 del 10/5/2023, NOME COGNOME, in motivazione).
Il Tribunale ha dunque argomentato il proprio convincimento attingendo ad elementi di fatto (le spontanee dichiarazioni e le prime indagini svolte dalla polizia giudiziaria a riscontro delle spontanee ammisisoni), seguendo un percorso logico che non appare censurabile in questa sede di legittimità, vieppiù attraverso il ridottissimo diametro del canale calibrato nel testo dell’art. 325 del codice di rito.. Del pari è a dirsi per la proporzione del mezzo cautelare rispetto al fine duplice (probatorio e di confisca) da conseguire; corretta pertanto anche
la motivazione addotta sul pericolo di dispersione della somma in sequestro in attesa della definitiva- confisca, che si pone in sintonia con- i principi recentemente dettati da questa Corte, nella massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281948).
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.