Dichiarazioni Spontanee alla Polizia: Piena Validità se Verbalizzate
L’Ordinanza n. 8410/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla validità e l’utilizzo delle dichiarazioni spontanee rese da un indagato alla polizia giudiziaria. In un caso di reato legato agli stupefacenti, la Suprema Corte ha confermato la loro piena utilizzabilità nel processo, a patto che vengano rispettate precise garanzie formali, respingendo il ricorso dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (originariamente contestato come ipotesi grave e poi riqualificato come fatto di lieve entità). La difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando le proprie argomentazioni principalmente su due punti:
1. Un presunto vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato agli agenti subito dopo i fatti, che sarebbero state in contrasto con quelle fornite successivamente in sede di convalida dell’arresto.
2. Un’errata valutazione delle modalità di confezionamento della sostanza stupefacente.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le discrepanze tra le sue diverse versioni dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ritenendo che i motivi del ricorso non fossero validi per quel tipo di giudizio. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i limiti del ricorso e l’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee
Le motivazioni della Corte si concentrano su due principi fondamentali del nostro ordinamento.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. I motivi presentati dall’imputato sono stati qualificati come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa che non è permessa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già analizzato e respinto le stesse censure con una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
Il punto centrale della decisione riguarda però il valore delle dichiarazioni spontanee. La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 41705/23), ha stabilito un principio chiaro: nel contesto di un giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese liberamente da un indagato alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili. La condizione essenziale per la loro validità è che vengano verbalizzate in un atto scritto e sottoscritto dal dichiarante. Questa formalità serve a garantire il giudice sulla provenienza e sul contenuto delle dichiarazioni, permettendogli di verificarne l’autenticità e di evitare possibili abusi o malintesi da parte dell’autorità di polizia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un importante principio di procedura penale. Le parole dette ‘a caldo’ agli agenti di polizia possono avere un peso determinante nel processo, specialmente se si sceglie un rito come il giudizio abbreviato. La formalizzazione scritta e la firma dell’indagato diventano elementi cruciali che ‘cristallizzano’ quella versione dei fatti, rendendola una prova a tutti gli effetti. Per la difesa, ciò significa che non è possibile contestare in Cassazione la valutazione di tali dichiarazioni semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica e puntuale alla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le dichiarazioni fatte alla polizia subito dopo un fatto possono essere usate in un processo?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili, specialmente in un giudizio abbreviato, a condizione che siano state verbalizzate in un atto scritto e sottoscritto da chi le ha rese.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero ammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse critiche sui fatti già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare una critica effettiva delle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA,
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di Roma per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 otl:obre 1990, n. 309, riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato agli operanti nell’immediatezza dei fatti rispetto alle diverse dichiarazioni rese in sede di convalida dell’arresto, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle modalità di confezionamento dello stupefacente) non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che ripropongono le medesime censure articolate in sede di merito ed analiticamente affrontate dalla Corte di appello, con un percorso argomentativo congruo, logico e non contraddittorio, nonché coerente con gli elementi in fatto e i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (pp. 3-4) In particolare, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell’immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/23, Rv. 285110); che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p.5), non rinvenendosi nel ricorso alcun previo confronto, né una effettiva critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il’ Presi ent