Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22316 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (Romania) il 28/12/1975
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME per il reato di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423 -bis, comma 2, cod. pen. (fatto del 12.8.2017).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato , lamentando violazione di legge in ordine al mancato esame del motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e al diniego dell’attenuante speciale di cui al comma 6 del l’art. 423-bis cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’ annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dall’imputato al COGNOME non sono giuridicamente inquadrabili nella disciplina prevista dall’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Tali dichiarazioni, infatti, sono state rese ad un soggetto che in quel momento non figurava come organo di polizia giudiziaria, visto che il COGNOME (agente della Guardia di Finanza) era libero dal servizio e, nell’occasione, stava operando come volontario della protezione civile nella zona della pineta dove il giorno prima era scoppiato l’incendio.
Ne discende che non si tratta di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (come sostenuto dal ricorrente) ma di dichiarazioni rese ad un soggetto non investito in quel momento di attribuzioni per lo svolgimento di una indagine penale; quindi, di dichiarazioni rese in un contesto extra procedimentale. Ciò comporta come sia legittima, perché riconducibile agli “altri casi” di cui all’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall’imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 269574 – 01). In tale prospettiva, i giudici hanno correttamente utilizzato la testimonianza del COGNOME su quanto a lui riferito dal COGNOME, secondo cui costui il giorno prima dell’incendio si era addormentato nel bivacco in pineta dopo aver messo a cuocere sul fuoco delle pietanze e si era poi svegliato a causa delle fiamme che lo costringevano ad abbandonare il posto di corsa.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni del diniego dell’attenuante speciale di cui al comma 6 dell’art. 423 -bis cod. pen., motivando nel senso che il Moise, dopo avere appiccato il fuoco, si è immediatamente allontanato di corsa dal luogo dell’incendio per farvi ritorno solo il giorno successivo , rendendo necessario l’intervento del Corpo Forestale per sedare le fiamme.
8 . Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2025