Utilizzabilità delle Dichiarazioni Spontanee nel Giudizio Abbreviato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 48223/2023, torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: l’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nel contesto di un giudizio celebrato con rito abbreviato. La decisione conferma un orientamento ormai granitico, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e fornendo importanti chiarimenti sulla validità di tali elementi probatori.
I Fatti del Caso e la Violazione delle Misure
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per la violazione di specifiche misure di prevenzione. In particolare, al soggetto era stato imposto l’obbligo di rientrare nella propria abitazione in orario serale e notturno, un obbligo che i giudici di merito avevano ritenuto violato. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Dichiarazioni Spontanee
Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su due fronti. In primo luogo, sosteneva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee da lui stesso rese nel corso delle indagini. A suo avviso, tali dichiarazioni non avrebbero dovuto trovare ingresso nel giudizio abbreviato.
In secondo luogo, criticava l’applicazione delle norme sulle misure di prevenzione, argomentando che la contestazione si basava su un generico obbligo di ‘vivere onestamente’, non pertinente rispetto agli specifici obblighi violati, come quello del rientro notturno.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive. Riguardo al primo motivo, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata della stessa Corte, la quale ha più volte affermato che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. Questo rito processuale, infatti, si basa sugli atti raccolti nel fascicolo del pubblico ministero, e le dichiarazioni rese spontaneamente ne fanno parte a pieno titolo. Citando specifiche sentenze precedenti, la Corte ha sottolineato come questo principio sia ormai pacifico e non più soggetto a discussione.
Quanto al secondo motivo, è stato giudicato ‘non conferente’. La Corte ha chiarito che il caso in esame non riguardava la violazione del generico dovere di vivere onestamente, bensì la trasgressione di obblighi specifici e ben definiti imposti dalla misura di prevenzione, ovvero il rientro in orari prestabiliti. Pertanto, il richiamo del ricorrente a un principio generale era del tutto fuori luogo rispetto alla concreta violazione contestata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce con forza due importanti principi. Il primo è di natura processuale: le dichiarazioni spontanee sono una fonte di prova legittima nel giudizio abbreviato. Chi sceglie questo rito accetta di essere giudicato sulla base degli atti d’indagine, inclusi quelli formati con il proprio contributo volontario. Il secondo principio riguarda la sostanza delle misure di prevenzione: la violazione non si configura solo per condotte genericamente disoneste, ma anche e soprattutto per il mancato rispetto di prescrizioni specifiche e puntuali, come gli obblighi di orario. La decisione, pertanto, funge da monito, confermando la serietà di tali misure e le conseguenze della loro inosservanza.
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia sono utilizzabili in un processo con rito abbreviato?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, in quanto questo rito si svolge sulla base degli atti d’indagine raccolti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo contrastava con la giurisprudenza consolidata, mentre il secondo è stato giudicato non pertinente al caso specifico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48223 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48223 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto il primo argomento speso in esso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla utilizzabilità in giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato (v. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466; Sez. 3, Sentenza n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639; Sez. 1 Sentenza n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125) ed il secondo argomento sulla disapplicazione delle misure di prevenzione che prescrivono di vivere onestamente non è conferente con il caso in esame, in cui la misura prevedeva degli obblighi specifici (di rientro nell’abitazione in orario serale e notturno) che i giudici del merito hanno ritenuto siano stati violati dal ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.