Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2622 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 02/01/1987 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalt NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di ricettazione. La Corte fondava la condanna sulla circostanza che lo stesso era stato avvistato a bordo di un ciclomotore provento di furto unitamente a NOME COGNOME che aveva spontaneamente dichiarato, senza essere assistito da un difensore, che si trovava sul mezzo rubato insieme a COGNOME, che lo conduceva.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (art. 350, comma 7, art. 63 cod. proc. pen.) e viz motivazione: le dichiarazioni di NOME COGNOME sarebbero inutilizzabili in quanto sarebbero “spontanee”, ma “sollecitate” e, dunque, tenuto conto dell’emersione di indiz reità a carico del dichiarante, sarebbero state assunte illegittimamente senza la pre del difensore e sarebbero inutilizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il collegio riafferma che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e du nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni s rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell’ comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l’indagato abbia scelto renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (tra le altre: Sez 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 – 01).
La regola di utilizzabilità relativa – ovvero nel procedimento e nei riti a contratta – prevista dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. si fonda, dunque, sulla valorizzazione della “spontaneità” della dichiarazione, che viene resa senza alc sollecitazione, sulla base della libera scelta dell’indagato.
Sul punto il collegio ribadisce che spetta al giudice accertare, anche d’ufficio, base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, n. 36596 d 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253575; Sez. 3, n. 2627 del 19/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258368).
1.2. Ribadita la decisività della valutazione della spontaneità delle dichiarazioni dall’indagato senza l’assistenza del difensore, il collegio rileva che, nel caso in es nell’atto d’appello non veniva specificamente contestata la spontaneità delle dichiara di COGNOME, che veniva ritenuta sussistente d’ufficio, sulla base delle circostanz dichiarazione, per come emergente dagli atti, (b) nel ricorso per cassazione si deduc l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME, senza valutarne la decisìvit dell’accertamento di responsabilità e, dunque, senza effettuare alcuna prova di resist
Lo sviluppo della progressione processuale consente al collegio di rilevare che dichiarazioni contestate “corroborano”, ma non “fondano” l’accertamento d responsabilità, dato che l’identificazione del ricorrente resta ancorata al riconosc effettuato dalla polizia giudiziaria, fondato sulla identità dell’abbigliamento delle avvistate sul ciclomotore rubato con quello indossato dalle persone che erano st identificate nei pressi del luogo ove il ciclomotore di provenienza illecita er parcheggiato (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata)
Ebbene: per giurisprudenza costante della cassazione è inammissibile per aspecifici il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento pro senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adoz provvedimento impugnato (tra le altre Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 28702 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303).
Nel caso in esame il ricorso non esplicita le ragioni della decisività del dichiar COGNOME mentre la sua spontaneità, pur non specificamente censurata con l’appello, ris comunque, valutata dai giudici di merito. Sul punto il giudice di primo grado ha, inf puntualmente evidenziato che le dichiarazioni contestate sono state rese, senza alc sollecitazione, nel corso della redazione del verbale di elezione di domicilio valutazione emergente dalle circostanze della dichiarazione, è stata fatta propria dalla Corte di appello.
Si rimarca, da ultimo, che le dichiarazioni contestate sono state utilizzat confermare la identificazione del ricorrente nel conducente del ciclomotore ruba emergenza che non risultano con4etta da COGNOME, che, sul punto, non ha offer alcuna giustificazione.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ri la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese d procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 19 novembre 2024
L’estensore
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Il Presidinte