Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50682 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50682 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 7.11.2022 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. 9
4-e
ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe provveduto all’impianto di una piantagione di cannabis indica, fatto accertato in Cassano all’Ionio il 30 luglio 2015.
Il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa in data 4 aprile 2019 all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del NOME, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 187, commi 1 e 2, 125, 442 cod. proc. pen. e la violazione di legge in relazione all’art. 63 cod. proc. pen.
Il difensore si duole che la Corte di appello ha ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’imputato; entrambi i dichiaranti, infatti, erano stati sentiti senza difensore, ancorché fossero già emersi indizi di reità a loro carico, in quanto colti dagli inquirenti nel fondo ov era coltivata la manjuana.
Le dichiarazioni rese dai coindagati sarebbero, dunque, affette da inutilizzabilità patologica, in quanto rese in violazione del diritto di difesa e, u volta eliminate tali dichiarazioni, non sussisterebbe più il fondamento probatorio della condanna del ricorrente.
Ad avviso del difensore, infatti, il semplice riferimento ai contatti telefonic del NOME con il COGNOME non consentirebbe di addivenire ad alcun giudizio di responsabilità, in quanto sarebbe privo di riscontri individualizzanti.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 novembre 2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con le conclusioni depositate in data 28 novembre
2023, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il difensore censura l’erronea applicazione degli artt. 63, 187, commi 1 e 2, 125, 442 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata sarebbe fondata su dichiarazioni rese dai coindagati senza l’assistenza del difensore e, dunque, affette da inutilizzabilità patologica.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la ratio della decisione impugnata sul punto oggetto di censura ed è comunque manifestamente infondato.
Il ricorrente non ha contestato, infatti, la spontaneità delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME, che risulta da quanto verbalizzato dagli agenti di polizia giudiziaria e che costituisce il fondamento della piena utilizzabilità delle stesse.
La Corte di appello ha, infatti, disatteso l’eccezione di inutilizzabilit formulata nell’atto di appello, correttamente rilevando che, ove un soggetto, il quale debba essere sentito in qualità di indagato, sia stato avvertito di tale qualità e abbia reso, anche in assenza di difensore, dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, la disciplina applicabile è quella dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e, dunque, tali dichiarazioni sono utilizzabili nel giudizio abbreviato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono, infatti, utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63 comma 1 e 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 (dep. 2021), Minauro, Rv. 280242 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv.271148).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì < disporsi che il ricorrenteWiersi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della (assa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.