Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME responsabile di falso ideologico, per avere indotto il AVV_NOTAIO ad attestare falsamente in un atto pubblico l’identità del soggetto – che le conferi apparentemente procura speciale all’incasso di un assegno circolare intestato a NOME COGNOME, dell’importo di euro 8.400,00 (capo A) – il quale si era presentato dinanzi al notai con tale identità, che documentava mediante la presentazione di una falsa carta di identità con una foto che lo ritraeva; l’imputato è stato, invece, assolto dal delitto di cui all’art. 34 pen. (capo B), per l’insussistenza del fatto.
Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO articolato in tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi d 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 526, 374, comma 2, 64, comma 3, cod.proc.pen. e vizi della motivazione, quanto alla affermata utilizzabilità de verbale di dichiarazioni spontanee del AVV_NOTAIO in data 30/09/2021, assistito da due difensori, da ritenersi rese in sede di interrogatorio assunto in assenza degli avvertiment di cui agli artt. 64 e 65 cod.proc.pen.. Erroneamente, i Giudici di merito avrebbero ritenu utilizzabili tali dichiarazioni, inquadrandole nella disciplina di cui all’art. 374, co cod.proc.pen., atteso che, indipendentemente da quanto contenuto nel verbale, il COGNOME aveva già ricevuto un atto contenente la contestazione del fatto per effetto della precedente attività di indagine compiuta; in particolare, il decreto di sequestro probatorio notificato 30/6/2021 e la informazione di garanzia, in cui gli si contestava il reato di falso ideologico relazione alla procura menzionata nell’imputazione.
2.2. Con il secondo motivo sono dedotti analoghi vizi, contestandosi che le dichiarazioni del AVV_NOTAIO siano state poste a fondamento della pronuncia di condanna, pur essendo inutilizzabili, e comunque senza adeguato vaglio di attendibilità del dichiarante, atteso che Corte di appello non ha fornito una logica argomentazione sulle ragioni della ritenuta prevalenza della versione del AVV_NOTAIO rispetto a quella dell’imputata.
2.3. Il terzo motivo pone la questione della illegittimità costituzionale del regime transitor tema di improcedibilità, di cui all’art. 2, comma 5, legge 134 del 2021.
3.Con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, la Difesa ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso e, quanto alla questione di legittimità costituzionale, ha speci che ciò che si ritiene costituzionalmente illegittimo non è la scelta legislativa di introdurre deroga temporanea alla riforma, né il fatto che la norma si applichi a tutti i reati commessi decorrere dal 10 gennaio 2020. L’illegittimità si ravvisa, invece, nel criterio individuato da disposizione ai fini della sua applicazione, che determinerebbe un grave pregiudizio per alcuni soggetti – tra i quali la ricorrente – in quanto stabilisce un termine di efficacia della discip più oneroso del tutto illogico e irrazionale, vale a dire la data del 31 dicembre 2024, quale lim entro il quale deve essere proposta l’impugnazione. In tal senso, l’eccezione di incostituzionalit dedotta non risulta – si dice- sovrapponibile a quelle già decise in relazione all’art. 344-bis proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato.
2. Secondo la Difesa ricorrente, l’interpretazione letterale e sistematica della norma, all’int della disciplina delle garanzie a tutela dell’indagato, comporterebbe che, qualora l’organ inquirente intenda accogliere dichiarazioni spontanee da chi è già indagato per un fatto determinato, debba farlo nelle forme dell’interrogatorio alla presenza del difensore e previ avvertimento sulle conseguenze di legge. Nel caso in cui l’inquirente non proceda con le predette modalità, le dichiarazioni raccolte sarebbero in assoluto inutilizzabili a fini proba nel caso di specie, nei confronti della coindagata qui ricorrente.
2.1. La tesi a non è condivisibile: l’art. 374 cod.proc.pen. distingue chiaramente l’ipotes spontanea presentazione, disciplinata al comma 1, da quella dell’interrogatorio, disciplinata a comma 2, prevedendo solo in quest’ultimo caso le garanzie di cui agli articoli 64 e 364 cod.proc.pen. Dunque, pretendere di estendere l’operatività di tali garanzie anche alle ipotesi in cui esse sono esplicitamente escluse (quella della presentazione spontanea senza interrogatorio) significa propugnare un’erronea interpretazione della legge processuale, la quale distingue chiaramente la presentazione spontanea da quella disciplinata al comma secondo per l’assenza della contestazione del fatto a chi si presenta spontaneamente. Come ha chiarito la giurisprudenza, l’atto così compiuto equivale “ad ogni effetto” all’interrogatorio ex art. comma 2 cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, Citarella, Rv. 257824), e deve essere compiuto con l’assistenza delle garanzie difensive (Sez. 1, n. 39352 del 31/10/2002, P.M. in proc. Sarno, Rv. 222846), altresì osservando, con riferimento al presupposto della contestazione del fatto ed alla facoltà attribuita al propalante di esporre le sue difese, che l’atto deve conten esplicazione, da parte dei preposti organi statuali, della volontà di esercitare il diritto pu in relazione ad un fatto-reato ben individuato e rivolto alla conoscenza dell’incolpato (Sez. 5, 6054 del 22/04/1997, COGNOME, Rv. 208089). D’altronde, la stessa pronuncia menzionata dalla ricorrente (Sez. 2, n. 45272 del 7/10/2022, non mass.) si muove in linea con tale opzione interpretativa, laddove evidenzia, in primo luogo, che «Se l’iniziativa del contatto l’inquirente è rimessa alla volontà dell’indagato, è tuttavia rimessa alla discrezionalità pubblico ministero non solo la scelta del “valore” da far assumere alle informazioni rese contestando o meno l’addebito, ma anche, se consentire lo stesso colloquio con l’inquisito”, e, poi, che “non è corretto ritenere che la semplice contestazione di un fatto di reato avvenuta ne corso delle indagini prelinninari…determini per ciò solo l’applicazione della disciplina del co 2 dell’art. 374 cod. proc. pen. e ciò in quanto, per espresso tenore normativo, le garanzi difensive trovano applicazione solo in presenza di una contestazione, chiara e precisa, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, a colui che si presenta, restando confinate nel comm precedente le dichiarazioni spontanee rese dalla persona che sa che nei suoi confronti vengono svolte indagini». In definitiva, secondo la norma invocata è il pubblico ministero a scegli quale valenza attribuire alla presentazione dell’indagato procedendo o meno alla formale contestazione degli addebiti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Come risulta dalla intestazione del verbale di presentazione spontanea del 30/09/2021, e dal contenuto dello stesso, le dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO sono state raccolte dal pubblico ministero senza alcuna contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato, secondo quanto prevede l’art. 374 comma 2 cod. proc. pen., “a chi si presenta”.
2.3. Correttamente, quindi, l’ordinanza impugnata ha distinto le due ipotesi di dichiarazion spontanee, quelle rese ai sensi del comma 1 e quelle rese ai sensi del comma 2, e ha tratto la conclusione della utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee del AVV_NOTAIO, che si è di prop iniziativa presentato dinanzi alla polizia giudiziaria per rendere la sua versione dei fatti dop perquisizione eseguita anche nei suoi confronti.
2.4. In un caso analogo, in cui l’indagato aveva avuto conoscenza che, nei suoi confronti, erano svolte indagini per avere ricevuto notificazione del decreto di perquisizione e sequestro e s presentava spontaneamente al Pubblico Ministero, al quale rendeva spontanee dichiarazioni non precedute da contestazione del fatto, la Corte di legittimità ha ritenuto che quelle dichiarazio in assenza di contestazione in forma chiara e precisa del fatto alla quale persona che si era presentata rientrino nella disciplina del comma 1 dell’art. 374 cod.proc.pen. e la lor utilizzabilità ammessa dalla legge (Sez. 3, n. 47012 del 13/07/2018, Rossi, Rv. 274198).
2.5. Deve, conclusivamente, ribadirsi che la precedente notifica all’indagato di un decreto di perquisizione e sequestro non costituisce la contestazione, in forma chiara, di uno specifico fatto.
Non ha pregio il secondo motivo, dal momento che non è corretto sostenere che le dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO siano il solo elemento di prova a carico della ricorrente, poiché la sentenza impugnata, a p. 3, ha indicato gli elementi di riscontro (dichiarazioni res dal vero COGNOME NOME), dando conto delle ragioni della inverosimiglianza della tesi difensiva, e, con riguardo alla circostanza che il AVV_NOTAIO non avrebbe dato atto, nella procur speciale all’incasso, della presenza dei testimoni, la difesa nulla dice in ordine alla decisivi tale elemento ai fini nell’economia della decisione impugnata, senza considerare che, come è noto, la presenza di testimoni è richiesta dalla legge solo per i cc.dd. atti solenni (donazio convenzioni matrimoniali) o se una delle parti ‘non sa o non può leggere e scrivere’.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa transitoria in punto di improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen., con specifico riferimento al criterio regolatore del regime transitorio di cui all’art. 2, comma 5, legge 134 del 2021, c in ottica difensiva, determinerebbe un grave pregiudizio per alcuni soggetti – tra i quali l ricorrente – laddove stabilisce un termine di efficacia della disciplina più oneroso del tut illogico e irrazionale, vale a dire la data del 31 dicembre 2024, quale limite entro il quale de essere proposta l’impugnazione.
4.1.In primo luogo, si osserva che questo Giudice di legittimità – investito in due occasioni del q.l.c. dell’art. 344-bis, cod.proc.pen., comma terzo, sotto il profilo della limitazione cronolo
dell’applicazione di tale causa di improcedibilità ai soli reati commessi a far data dal pri gennaio 2020 – nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione afferente alla normativa intertemporale ivi prevista, ha affermato e ribadito la ragionevolezza della gradualità nell’introduzione dell’istituto, funzionale a consentire un’adeguata organizzazione degli uffi giudiziari (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043), argomentando che il regime transitorio è funzionale al coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch’essa applicabile ai reati commessi dal 1″ gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.
4.2. Invero la scelta del legislatore di introdurre una deroga temporanea al rigido sistema dell’improcedibilità in appello si giustifica con il fine, del tutto ragionevole, di int gradualmente la riforma prima che essa vada a pieno regime.
Il comma quinto del citato art. 2 prevede testualmente che” Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli s termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all’atto di impugnazion proposto per primo.”
4.3.Ritiene il Collegio che non risulti per l’appunto manifestamente irragionevole la scel legislativa che, nel disciplinare, con il comma quinto, il regime transitorio riguardante il te entro il quale si perfeziona la improcedibilità dell’azione penale, ha previsto – per le impugnazi proposte entro la data del 31 dicembre 2024 – un termine di definizione del giudizio impugnatorio (di merito o di legittimità), pena la sanzione processuale della improcedibilità, più ampio rispe a quello del regime ordinario, individuando – quale spartiacque – quello della data (il 31/12/202 appunto) di presentazione dell’impugnazione, poiché si tratta del momento (quello dell’impugnazione) che mette in mora il giudice dell’impugnazione ai fini del decorso del termine della improcedibilità. In tal modo risulta, infatti, rispettata la ratio deristituto della improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., che riguarda il tempo entro il quale essere definito il giudizio di impugnazione, e, quindi, la durata di quel giudizio, per cui il de del tempo in tanto assume valenza dirimente in quanto risulti esercitato il diritt impugnazione: da quel momento, cioè, inizia a decorrere il tempo entro il quale l’impugnazione dovrà essere definita. Posto, quindi, che l’intervento derogatorio si è concentrato sull’element temporale sul quale è incentrata la previsione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., risulta, in ottica, del tutto ragionevole che, medio tempore, sia stato individuato un termine più ampio perché posa dirsi compiuto il termine per la improcedibilità, stante l’effetto oggettivame dirompente, sul sistema processuale, prodotto dalla introduzione della novella.
4.4. Dunque, posto che, come si è già ricordato, è stata ritenuta ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari, riguardo alla specifica eccezione qui in scrutinio, non è dato cogliere la pur denunciat irragionevolezza della previsione legale, che disciplina un istituto di natura processuale (sez. n. 334 del 05 /11/2021 (dep. 2022); sez. 3 n. 1567, del 14/12/2021) – governato, secondo l’esegesi dell’art. 11 preleggi, dal noto canone tempus regit actum, (a tenore del quale si applica la norma in vigore al momento dell’accadimento del fatto o di creazione dell’atto, a nulla rilevando l’ipotesi che, nel momento in cui è stato commesso il fatto criminoso, vigesse una norma processuale più favorevole al reo) – in cui il decorso del tempo, a differenza della prescrizione, non estingue il reato, ma solo il processo (l’improcedibilità ex art. 344-bis co proc. pen. mira all’azione penale). Proprio perché si è al cospetto di una norma processuale (e non sostanziale), l’elemento temporale può essere un legittimo criterio di discrimine, come si ritiene accadere nella fattispecie legale in discussione, dovendo, altresì, darsi atto che disparità di trattamento dedotta nel ricorso è basata su presupposti di fatto, mentre ne deve essere denunciata la natura formalmente discriminatoria, nel senso che deve essere rappresentata l’assenza di una giustificazione ragionevole per la disparità di trattamento che si viene a creare nella situazione specifica disciplinata dalla norma censurata.
5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore