Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
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RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 18 settembre 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli / il 9 dicembre 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di hashish, fatto, qualificato come violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28 aprile 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena e ha concesso il beneficio della non menzione della condanna; con conferma nel resto.
2.L’impugnazione è affidata a tre motivi con i quali si denunzia sia violazione di legge (il primo ed il terzo motivo) sia difetto di motivazione (tutti i motivi).
2.1. Con il primo censura violazione degli artt. 350, comma 7, 191 e 63 cod. pen. e, nel contempo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della questione concernente la inutilizzabilità, che era stata dedotta già nel giudizio di primo grado e, poi, con l’atto di appello (pp. 1-2), delle dichiarazioni spontanee dell’indagato. Infatti né il Tribunale né # L-) ((.11 -& GLYPH 7 » , ”’T , ; , -(prin –Ii:Ad9 hanno accertato che le stesse siano state rese senza nessuna sollecitazione o coercizione da parte della polizia giudiziaria, circostanza sulla quale poggia la utilizzabilità di tali dichiarazioni, come puntualizzato da Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125. Tale preliminare scrutinio, che è stato omesso dai decidenti, sarebbe stato indispensabile, specialmente tenuto conto – osserva il ricorrente – che i fatti risalgono al 28 aprile 2020, cioè in piena pandemia, quando vi erano «strutturali difficoltà logistiche della tutela di ogni garanzia difensiva» (così alla p. 2 del ricorso).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della «prova logica e diretta» (così alla p. 3 della sentenza impugnata) della responsabilità di NOME COGNOME, responsabilità che i giudici di merito ii16:gigTa -0 -o sulle circostanze di essere stato l’imputato visto dalla polizia giudiziaria étr ate( con fare sospetto in un edificio isolato e abbandonato ed uscirne poco dopo e di essere stata trovata droga a terra nelle immediate prossimità del punto in cui era da poco passato ed altra occultata all’interno dell’immobile, peraltro all’interno di una intercapedine: si sottolinea la fallacia argomentativa del ragionamento dei giudici di merito, che presuppongono già raggiunta una prova di responsabilità che, in realtà, manca.
2.3. Tramite il terzo motivo l’imputato si duole della violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e di motivazione mancante e manifestamente illogica quanto alla mancata riqualificazione migliorativa in fatto di lieve entità, non avendo i giudici di merito fatto applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di piccolo spaccio, che può assumere anche forma organizzata, peraltro nel caso di specie rudimentale; le caratteristiche concrete sarebbero pienamente compatibili, insomma, con l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE ella requisitoria scritta in data 28 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2.Quanto al primo motivo (in tema di utilizzabilità o meno delle dichiarazioni spontaneamente rese alla p.g.), il ricorso fa leva su di un orientamento che, seppure esistente e validamente argomentato in senso garantista (cfr. Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264119, e Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253574), è, tuttavia, risalente nel tempo e minoritario rispetto alla interpretazione maggioritaria, cui hanno aderito i giudici di merito, della quale sono espressione, tra le altre pronunzie, Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639 («Le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, da/l’indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche qualora egli si rifiuti di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la loro non spontaneità, ed essendo invece necessario che, a sostegno di tale prospettazione, siano dedotti dalla difesa elementi concreti»), ed inoltre Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018, S, Rv. 273745; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273642; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280242; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409.
In relazione al secondo motivo (con il quale si contesta la esistenza di una “prova logica e diretta” della responsabilità penale di NOME COGNOME, che i giudici di merito, alla p. 3, poggiano sulle circostanze di essere stato l’imputato visto dalla polizia giudiziaria entrare con fare sospetto in un edificio isolato e
abbandonato ed uscirne poco dopo e di essere stata trovata droga a terra nelle immediate prossimità del punto in cui era da poco passato ed altra occultata all’interno dell’immobile, peraltro all’interno di un’intercapedine), si tratta effetti – di elementi indiziari che, ove isolatamente presi, potrebbero risultare non decisivi nel senso dell’affermazione della responsabilità penale; nondimeno, gli stessi sono stati, non illogicamente, letti dai decidenti di merito i correlazione con la confessione stimata spontanea dell’imputato di cui si è detto al punto precedente.
A proposito dell’ultimo motivo di ricorso (relativo alla invocata riqualificazione del fatto in violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), le considerazioni svolte sul punto dai Giudici di merito alla p. 4 della sentenza impugnata ed alla p. 2 di quella di primo grado, incentrate sulla quantità della sostanza e sulle modalità professionali dell’azione / appaiono sufficienti, non illogiche e non incongrue, oltre che solo genericamente contrastate da parte della Difesa.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.