Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal Pubblico ministero con conclusioni scritte depositate per la trattazione con rito cartolare, per l’assoluta generici manifesta infondatezza dei motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce (secondo il canone di valutazione di legitti descritto all’art. 606, comma 1. Lett. c, cod. proc. pen.) inosservanza degli articoli 63, c 2, 191, 350 cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, il rigetto (inosservante delle diposi processuali) della Corte di appello del motivo di gravame con il quale si era deAVV_NOTAIOa inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da NOME COGNOME nei cui confronti dovevano ritenersi sussistenti, ab origine, seri indizi di colpevolezza al momento delle propalazioni. Costui ha indicato nell’imputato oggi ricorrente il possessore della “sim-c contenuta nel telefono perso dall’autore del reato di ricettazione del motoveicolo durante la fu tuttavia questi, proprio perché in rapporto di formale signoria con l’apparecchio perso conducente del veicolo, doveva essere ascoltato con le garanzie della persona indagata in quanto in quell’apparecchio cellulare era contenuta un “sim-card” a lui intestata, che aveva ricevuto chiamata recente proprio dalla sua compagna.
Il motivo è infondato. Quanto ad utilizzabilità, nel rito a prova contratta, delle dichia spontanee rese dall’indagato erga alios giova richiamare, a sostegno della correttezza della motivazione censurata, il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legitt secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichia auto ed eteroindizianti, rese in forma spontanea alla polizia giudiziaria, purché emerga c chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, La Corte ed altro, n.m.; Sez. 1, n. 36842, de 14/4/2021, Pizziconi, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 16382, d 18/3/2021, Canino, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598).
Peraltro, il ricorrente neppure deduce che le dichiarazioni non siano state rese in for spontanea, limitandosi a reiterare le ragioni in virtù delle quali il soggetto dichiarante av dovuto ritenersi “sospetto” e potenzialmente indagabile. La Corte sul punto motiva diffusamente, argomentando le ragioni del dissenso valorizzando elementi di fatto precisi (le modalità d archiviazione sulla “sim-card” del nomignolo della fidanzata dell’imputato e, vicever significativamente, l’assenza di registrazione del nome della compagna del COGNOMEnte), che il ricorrente non censura specificamente con i motivi di ricorso.
Del resto, l’aver scelto il rito abbreviato per la definizione del giudizio, inibisce ex se all’imputato di censurare le modalità ed il regime di assunzione della prova dichiarativa, avendo lo stess richiesto che la decisione fondi sugli atti di indagine già affoliati al fascicolo del Pubblico mi e non potendo pertanto più interloquire, prima della formazione dell’atto, sulle “qual
testimoniali” del dichiarante (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624, .che si richia anche per i precedenti conformi, anche a Sezioni unite, citati in nota dall’Ufficio del Massimar
1.2. Alla divisata correttezza della decisione impugnata, che ha stimato utilizzabili, nel prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal COGNOMEnte, consegue assoluta congruità della motivazione che ha “pesato” il quadro probatorio, fondato su prov dichiarativa, in termini inequivocità, valorizzando peraltro anche il dato documentale tratto nominativo (archiviato nella memoria della sim con nomignolo affettuoso) riferibile all’ul chiamata ricevuta da quell’apparecchio proprio dalla fidanzata dell’imputato.
Assolutamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, speso in tema di manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno di una decisione che ha riconosciuto la particol tenuità del fatto di ricettazione (valore irrisorio del ciclomotore), escludendo la pos concorrenza anche della attenuante comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in considerazione del danno patrimoniale provocato, di particolare tenuità.
2.1. La Corte di merito ha infatti logicamente argomentato sul punto – in modo congruo ed immune da vizi logici – ritenendo non duplicabile la medesima valorizzazione “economica”, ove questa abbia già orientato la decisione di qualificare il fatto come attenuato, ai sens capoverso (oggi quarto comma) dell’art. 648 cod. pen. (sul punto si segnalano Sez. 2, n. 2890, del 15/11/2019, Rv. 277963: “in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della specia tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4 c.p., può essere riconosciuta nella sola ipotesi giudice escluda la configurabilità dell’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’ comma secondo, c.p., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto”; nei termini anc Sez. 2, n. 49071, del 4/12/2012, Rv. 253906).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
3.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle qu proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.