Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1700 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1700 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a CAMPI SALENTINA DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta inviata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni inviate nell’interesse del ricorrente dal difensore, coerenti ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe, con la quale è stata conferma la condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia perché responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 4, comma 3, cpv, legge n. 110 del 1975.
Si propongono sei motivi di ricorso.
2.1. Con i motivi addotti per primo e terzo si contesta il giudizio di responsabilità reso ai danni del ricorrente con riguardo alle due ipotesi di reato allo stesso ascritte.
2.1.1. Con il primo motivo, legato alla ritenuta detenzione a fine di spaccio delle sostanze rinvenute nella disponibilità del ricorrente, si lamenta che il giudizio di responsabilità sarebbe stato reso ribadendo l’utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente all’atto dell’arresto; ciò senza dare il giusto rilievo alla ritrattazione operata da COGNOME, la cui maggiore attendibilità trovava conforto
nelle indicazioni logiche esposte con l’appello, pretermesse dalla Corte del merito, dirette a dimostrare la ragion d’essere lecita della detenzione stessa.
2.1.2. Con il terzo motivo, si ribadisce la carenza di approfondimenti investigativi a sostegno della ritenuta riferibilità al ricorrente delle armi rinvenute all’interno dell’auto sulla quale lo stesso si trovava al momento della relativa perquisizione: ciò sia con riguardo alla titolarità dall’auto; sia in relazione alla frequentazione di corsi marziali da parte dell’imputato, utili a giustificare il possesso degli strumenti rinvenuti nella sua disponibilità.
2.2. Con i motivi secondo e quarto si contestano le valutazioni spese nel negare l’applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all’ari 131 -bis cod. pen. in relazione ai due reati in contestazione, a fronte del mancato riscontro di profili attestanti una abitualità ostativa e considerata l’inadeguatezza argomentativa quanto alle considerazioni svolte a supporto del disvalore oggettivo delle condotte a giudizio.
2.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso, si contesta la revoca della sospensione condizionale operata dal Tribunale avuto riguardo alla condanna esternamente resa per il fatto di reato commesso il 7 aprile 2014, disposta, ad avviso del ricorrente, in violazione dell’art. 168 i comma 1 1 n. 1; si lamenta, ancora, l’illegalità della riduzione per il rito apportata sull’ammenda irrogata per la contravvenzione di cui al capo 2), comminata in un terzo e non nella metà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso riposa su censure quantomeno infondate. Merita, in coerenza, la reiezione.
2. È infondato il primo motivo di impugnazione.
Giova premettere che il ricorso non mette più in discussione la ritenuta utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee – rese dal ricorrente all’atto dell’arresto in flagranza- con le quali COGNOME ebbe a precisare a verbale che parte del denaro sequestratogli era frutto dell’attività di spaccio dallo stesso svolta.
Piuttosto, la difesa lamenta la maggiore attendibilità data a tali dichiarazioni rispetto alla ritrattazione operata, in sede di convalida, dall’imputato: ritrattazione logicamente confermata dalle indicazioni, offerte con l’appello e pretermesse dai giudici del merito, dirette a sostenerne la credibilità alla luce della equivocità degli altri momenti fattuali apprezzati a sostegno della responsabilità (in particolare, la droga rinvenuta, di diversa qualità, nonché la suddivisione in dosi e la riscontrata
disponibilità di strumenti utili al confezionamento e alla pesatura), funzionali ad una detenzione non necessariamente illecita dello stupefacente sequestrato.
Se, tuttavia, si muove dall’idea della spontaneità delle dette dichiarazioni, non altrimenti indotte, emerge con evidenza che gravava sulla difesa il compito di spiegarne la ragione, primo passaggio imprescindibile per poi dare credibilità alla successiva ritrattazione: aspetto, questo, mai chiarito, che finisce per rendere recessive, sul piano della relativa attendibilità, le dichiarazioni rese in sede di convalida, trovando le stesse coerente giustificazione nell’esigenza dell’imputato di sottrarsi a responsabilità.
Di contro, l’insieme di ragioni logiche esposte dalla difesa a sostegno della maggiore attendibilità della ritrattazione, piuttosto che mettere in luce l’essenziale scaturigine dell’originario comportamento dell’imputato, altrimenti poco comprensibile, si sostanziano esclusivamente in una lettura alternativa degli altri elementi di giudizio posti a fondamento della responsabilità.
Elementi, tuttavia, che f visti attraverso la lente offerta dalle dette originarie dichiarazioni, perdono incertezza interpretativa, ponendo la valutazione di responsabilità legata al fatto di cui all’art. 73 citato al riparo da censure prospettabili in questa sede.
Ad una identica soluzione si perviene guardando al capo 2) della rubrica.
A fronte della immediatezza logica offerta dal dato fotografato dal sequestro degli strumenti – apprezzati a sostegno della ritenuta responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 3, cpv, legge n. 110 del 1975- rinvenuti all’interno dell’auto sulla quale viaggiava COGNOME, la difesa fonda il motivo di ricorso su un argomentare critico meramente congetturale.
La possibile titolarità dell’auto in capo ad un soggetto terzo risulta affermata in termini ipotetici e non trova alcuna conferma.
Parimenti, in termini di mera eventualità, si prospetta la possibile frequentazione, da parte di COGNOME, di un corso di arti marziali, ritenuto giustificativo della disponibilità degli oggetti in questione: ma anche sul punto la deduzione assume toni meramente suppositivi, affatto confortati da idonee conferme che solo la difesa poteva se non allegare, quantomeno addurre.
Da qui l’infondatezza dei rilievi proposti dal terzo motivo di ricorso riguardo alla contravvenzione di cui al capo 2), rispetto alla quale, peraltro, vale ribadire l’attualità della pretesa punitiva.
Il tempo utile alla prescrizione, sia nella sua massima espressione ex artt. 157 e 161 cod. pen. sia con riferimento a quella intermedia (tra i diversi fatti interruttivi, avuto riguardo in particolare al lasso temporale trascorso tra le due decisioni di merito), nel caso non è infatti decorso per l’applicabilità alla specie – i
fatti risalgono al 20 giugno 2019- delle previsioni di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (la quale ultima non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134: cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175, COGNOME).
Non merita censure, ancora, la assorbente valutazione operata dalla Corte del merito nel rimarcare il disvalore oggettivo delle condotte a giudizio, aspetto ritenuto ostativo rispetto alla possibilità di ritenere applicabile alla specie, con riguardo ad entrambe le imputazioni, la causa di non punibilità di cui all’ad 131bis cod. pen.
Sotto questo versante, con argomentare che per linearità e puntualità porta le relative valutazioni di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede, sono decisivi i riferimenti operati:
-alle capacità di approvvigionamento (di sostanze di diversa natura) mostrate da COGNOME, in linea con la professionalità dell’attività di spaccio cui rimanda la detenzione illecita contestata al capo 1 (il ricorrente non risulta altrimenti occupato);
-quanto alla contravvenzione, la pluralità degli oggetti apprezzati a sostegno della ritenuta responsabilità.
Gli ultimi due motivi di ricorso sono inammissibili per più concorrenti ragioni.
Riguardano, in primo luogo, profili di censura non prospettati con l’appello, estranei a criticità rilevabili d’ufficio (quanto alla natura del vizio riguardante la riduzione per il rito apportata in relazione all’ammenda comminata per il capo 2, si veda Sez. U n. 27059 del 27/02/2025, Rv. 288214, Elian).
In ogni caso, si tratta di rilievi manifestamente infondati, giacchè:
-in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce, come erroneamente sostenuto nel ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 35563 del 10/11/2020 Rv. 280056;
il comma 3, cpv, dell’ad 4 della legge n. 110 del 1975 indica in 1000 euro il minimo dell’ammenda da comminare, qui determinata in euro 500 e dunque per forza di cose comminata apportando una riduzione nella metà (in presenza del giudizio di equivalenza tra recidiva e generiche).
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME