Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3286 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3286 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di CREMONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 dicembre 2020, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Cremona ha assolto NOME COGNOME, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. Secondo l’ipotesi accusatoria COGNOME si sarebbe reso responsabile di questo reato, in concorso con altre due persone non identificate, impossessandosi del portafoglio che NOME COGNOME custodiva all’interno della propria autovettura. Il fatto oggetto di imputazione è stato commesso in Cremona il 1° maggio 2017.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti a carico di COGNOME non fossero sufficienti alla condanna. Tali elementi erano costituiti: da un filmato fornito dalla persona offesa (estrapolato dalle riprese del circuito di video sorveglianza cittadino) nel quale si vede un ragazzo che indossa una felpa nera e scarpe rosse con suola bianca passare di lato alla macchina, superarla, tornare indietro e aprirne più volte le portiere; da un’annotazione di servizio attestante che il 5 maggio 2017 agenti di polizia giudiziaria videro un giovane vestito con jeans neri, felpa del medesimo colore e scarpe rosse con suola bianca (corrispondente quindi, per l’abbigliamento, alla persona ritratta nel filmato) e lo identificarono nell’odierno imputato; dal fatto che l’identificazione fu possibile solo dopo un inseguimento perché, accortosi di essere osservato dagli operanti, COGNOME si dette alla fuga; dal fatto che, condotto in Questura, il giovane rese dichiarazioni a contenuto parzialmente confessorio a seguito delle quali l’esame fu interrotto ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata osserva che le dichiarazioni auto-indizianti non sono utilizzabili contro la persona che le ha rese. Rileva che COGNOME fu assunto a sommarie informazioni testimoniali, ma, il verbale dà atto che fu sentito «a seguito di riconoscimento quale probabile autore del furto su autovettura avvenuto il 1° maggio 2017 alle ore 1:15 in INDIRIZZO» sicché, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Sottolinea che gli altri indizi raccolti non presentano, da soli, carattere di univocità, concordanza e precisione.
Contro la sentenza, ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.
Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 350, 63 e 442 cod. proc. pen. Osserva che il verbale delle sommarie informazioni rese da COGNOME quale «persona informata sui fatti ex art. 351 cod. proc. pen.» è transitato nel fascicolo per il dibattimento a seguito della scelta del rito alternativo. Sottolinea
che, in questo verbale, COGNOME ha ammesso di aver aperto la portiera, approfittando del fatto che l’auto aveva il finestrino parzialmente abbassato, e di aver rovistato all’interno del veicolo. Il ricorrente non contesta che, quando fu assunto a sommarie informazioni, COGNOME fosse già attinto da indizi di reato, sostiene, però, che il verbale delle dichiarazioni sarebbe stato erroneamente qualificato dalla polizia giudiziaria come verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti. Si tratterebbe, infatti, di dichiarazioni spontanee res dall’indagato ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. Sottolinea che, nel caso di specie, nulla consente di affermare che COGNOME non abbia liberamente scelto di rendere tali dichiarazioni.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con memoria del 15 dicembre 2022 il difensore dell’imputato ne ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Da lungo tempo questa Corte di legittimità, pur attribuendo al giudizio abbreviato il carattere di un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, ha affermato che «tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio». Ha affermato, dunque, che non rilevano nel giudizio abbreviato «né l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte “secundum legem”, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura d cui all’art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto probatorio·è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva riferimento alla fase dibattimentale» e, tuttavia, va «attribuita piena rilevanza», anche in questo tipo di giudizio, «alla categoria sanzioNOMEria dell’inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assunti “contra legem”,
la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).
Tali principi di diritto non hanno smesso di operare a seguito dell’introduzione del comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen. intervenuta con la legge 23 giugno 2017 n. 103. La disposizione in esame stabilisce, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato determini «la saNOMEria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivant dalla violazione di un divieto probatorio».
Muovendo da queste premesse sono state ritenute utilizzabili nel giudizio abbreviato «le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione» (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280242; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752). Ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., infatti, la spontaneità delle dichiarazioni fa venir meno il divieto di utilizzabilità sancito in termini assoluti dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e ne consente anche l’utilizzazione dibattimentale, sia pure entro i ristretti limiti di cui all’art. comma 3, cod. proc. pen.
Così ricostruite le coordinate ermeneutiche del caso, occorre chiedersi se le dichiarazioni rese da COGNOME alla polizia giudiziaria – dichiarazioni che, nel caso di specie, furono trasfuse in un «verbale di sommarie informazioni» ex art. 351 cod. proc. pen. – possano considerarsi «spontanee»; condizione questa imprescindibile perché la disposizione di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. possa trovare applicazione.
La circostanza che gli operanti abbiano aperto un verbale di sommarie informazioni – abbiano quindi formulato domande alle quali la persona sentita era tenuta a rispondere – impone di concludere in senso negativo. Perché le dichiarazioni siano “spontanee”, infatti, non basta che siano state rese «senza alcuna coercizione», è necessario che siano state rese anche «senza alcuna sollecitazione» e l’apertura di un verbale di sommarie informazioni costituisce una evidente ed innegabile sollecitazione a dichiarare. Se a ciò si aggiunge che (come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso) gli operanti aprirono il verbale di «sommarie informazioni» a seguito del riconoscimento della persona
che doveva essere sentita «quale probabile autore di furto su autovettura avvenuto il 01/05/2017 alle ore 1:15»», appare evidente che a COGNOME fu
chiesto di fornire la propria versione di fatti dei quali poteva essere informato solo perché indiziato di averli commessi. Pertanto, egli avrebbe dovuto essere
sentito sin dall’inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini e le sue dichiarazioni sono affette da inutilizzabilità “patologica” ai sensi dell’art. 63
comma 2, cod. proc. pen.
Si osserva in proposito che, quando consente l’utilizzazione processuale delle spontanee dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria (che può
riceverle, ma non sollecitarle), l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. postula che le dichiarazioni non siano rese nel corso di un «esame»: atto processuale in cui
un soggetto è convocato dall’autorità procedente (sia essa autorità giudiziaria o di polizia) per essere escussa sui fatti per cui si procede, con l’obbligo di
comparire, di rispondere e di dire la verità. In questo caso, infatti, la particolar natura e struttura dell’atto compiuto fa sì che debba operare l’art. 63 del codice
di rito, informato al principio del
“nemo tenetur se detegere”
(sull’argomento
Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273209).
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 11 gennaio 2023
Il Consi re estensore
Il Presidente