Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso; le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 5/6/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Udine in data 31/5/2021 nei confronti COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75 D.Lg 159/2011.
L’imputato, dopo che la polizia giudiziaria aveva effettuato un controllo a casa all ore 21 e non lo aveva trovato, è stato fermato nell’immediata prossimità dell’abitazione.
In quella circostanza ha riferito che aveva avuto mal di stomaco e che si era recato al pronto soccorso e che dopo si era fermato con la moglie, con lui in macchina, in un bar
dove avevano fatto tardi. Ha anche riferito che aveva chiamato il NUMERO_TELEFONO per avvisare del ritardo.
Gli operanti, come da questi testimoniato in udienza, hanno accertato che l’imputato non era andato al pronto soccorso né che risultava una chiamata dello stesso al NUMERO_TELEFONO.
All’esito del primo grado l’imputato è stato condannato.
Sentenza che la Corte d’appello, ritenuto infondate le censure della difesa in merito all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti che hanno riferito quanto appr dall’indagato, ha confermato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 350, commi 6 e 7 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le censure della difesa in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee r dall’imputato nell’immediatezza del fatto.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 195, comma 4, cod. AVV_NOTAIO pen. quanto alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza resa dall’ufficiale di po giudiziaria COGNOME nella parte in cui ha riferito le dichiarazioni rese dall’imputato.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta alla dedotta irrilevanza delle attività investigative poste in essere dalla polizia giudiz finalizzate ad accertare l’effettivo accesso dell’imputato all’ospedale.
3.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti dell’att indagine compiuta dalla polizia giudiziaria al fine di accertare l’effettivo acce dell’imputato all’ospedale.
3.5. Violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti dell’att indagine compiuta dalla polizia giudiziaria al fine di accertare se l’imputato aveva avvisat le autorità competenti in ordine al ritardo nel rientro a casa.
3.6. Violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il teste COGNOMECOGNOME indicato dal teste COGNOMECOGNOME come la persona che avev effettuato la verifica al NUMERO_TELEFONO, della sig.ra NOME COGNOME, che avrebbe potuto riferi sia in ordine all’accesso dell’imputato all’ospedale che in merito alla sosta al bar p cambiare una banconota da 50 euro, e all’acquisizione dei tabulati delle telefonate in entrata alla Centrale RAGIONE_SOCIALE del 112 la sera del 30 novembre 2018.
In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, evidenziato che le censure sono aspecifiche e che i testi
NOME e COGNOME hanno comunque riferito di fatti storici, chiede che il ricorso sia dichi inammissibile.
In data 20 febbraio 2024 le conclusioni della difesa nelle quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi cinque motivi di ricorso, nei quali la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese ufficiali di polizia giudiziaria che avrebbero riferito quanto appreso dallo stesso indaga ed effettuato così degli accertamenti, sono formulati in termini aspecifici.
Il ricorrente, infatti, pure volendo prescindere dalle considerazioni esposte a seguire ha omesso di effettuare nei confronti degli elementi dei quali ha denunciato l’inutilizzabili la c.d. prova di resistenza in base alla quale, allorquando con il ricorso per cassazione lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illu l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez 11283 del 03/02/2023, COGNOME, Rv. 284600 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829).
Profilo questo, peraltro, dirimente nel caso di specie nel quale, pure eliminata la part delle dichiarazioni nella quale gli operanti hanno riferito quanto appreso nell’immediatezza dal ricorrente e gli accertamenti di conseguenza effettuati, resta legittimamente acquisita la prova degli elementi costitutivi del reato, risulta cioè accertato che l’imput sottoposto alla misura di prevenzione, è stato indentificato al di fuori della prop abitazione in orario non consentito e non ha fornito sul punto alcuna spiegazione e, nel corso del processo, non ha documentato alcunché. Elementi questi indicati nella sentenza impugnata e da soli sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità.
Con specifico riferimento alle doglianze, comunque.
3.1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 350, commi 6 e 7, e 195, comma 4, cod. proc. pen.
in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imput nell’immediatezza del fatto e alla testimonianza resa dal teste COGNOME.
Le censure sono manifestamente infondate.
Come più volte evidenziato da questa Corte e correttamente evidenziato dal giudice di appello, infatti, «è legittima, perché riconducibile agli “altri casi” di cui all’a comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell’ufficiale o agente di polizi giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall’imputato al di fuori procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dai·Nkeste» (Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 269574 – 01; nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 09/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254180 – 01 per la quale «è ammissibile la testimonianza indiretta dell’ufficiale o agente di P.G. sulle dichiarazioni di contenuto narrativo rese dall’imputa al testimone al di fuori della sede processuale, ovvero prima dell’inizio delle indagini»).
Sotto altro profilo, poi, si deve considerare che nella sentenza impugnata, oltre che alla testimonianza resa dall’operante COGNOME, il giudice di merito ha fatto riferimento contenuto dell’interrogatorio reso dal ricorrente, acquisito sull’accordo delle parti.
3.2. Nei motivi terzo, quarto e quinto la difesa deduce la violazione di legge e il viz di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità dell’esito delle attività investi effettuate dalla polizia giudiziaria presso l’ospedale e in ordine alla circostanza relativa a telefonata che il ricorrente avrebbe effettuato per avvisare del ritardo, nonché circa i rilievo a queste attribuito in sentenza.
Le censure sono manifestamente infondate.
I testi, COGNOME e COGNOME, infatti, hanno reso dichiarazioni in ordine alle attività direttamente effettuate (la verifica al pronto soccorso ovvero l’accertamento dell’assenza di chiamate dell’imputato al NUMERO_TELEFONO di Udine) e questo, a prescindere dalle circostanze che hanno indotto gli operanti a procedere in tal senso, può essere oggetto di testimonianza ed è stato legittimamente riferito.
Ciò anche considerato che lo stesso art. 350, comma 5, cod. proc. pen. prevede espressamente che sul luogo e nell’immediatezza del fatto gli ufficiali di polizia giudiziari anche senza la presenza del difensore, possono assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini notizie e indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione del indagini, in ordine alle quali gli operanti sono tenuti a rendere testimonianza.
La motivazione del provvedimento in relazione all’attendibilità dei testi e al rilievo d attribuire a quanto da questi riferito, con gli specifici riferimenti all’attività compiuta, confermata dalle circostanze indicate nell’interrogatorio reso dall’imputato, d’altro canto, è adeguata e coerente, tanto che le censure risultano inconferenti anche per tale aspetto.
3.3. Nel sesto motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il teste COGNOME, indi dal teste COGNOME, come la persona che aveva effettuato la verifica al NUMERO_TELEFONO, della sig NOME COGNOME, che avrebbe potuto riferire sia in ordine all’accesso dell’imputato all’ospedale che in merito alla sosta al bar per cambiare una banconota da 50 euro, e all’acquisizione dei tabulati delle telefonate in entrata alla Centrale RAGIONE_SOCIALE del 112 la sera del 30 novembre 2018.
Le censure, dedotte con riferimento all’art. 495 cod. proc. pen. ma relative al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, istituto reg dall’art. 603 cod. proc. pen., sono manifestamente infondate. La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, infatti, è un istitu carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudi dell’impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l’integrazione si indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell’istruttor fondata sull’indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d’altro canto, l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il po discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio dell “non decidibilità allo stato degli atti”, così che la motivazione del provvedimento nel qual siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla valutazion degli elementi già acquisiti e, soprattutto alla totale irrilevanza di quanto richiesto alla delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio acquisito, cioè che il ritardo stato determinato dall’essersi intrattenuti al bar), le ragioni della scelta operata, incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 – dep. 11/01/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 27511401). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né, d’altro canto, alcuna violazione è riscontrabile in ordine alla mancata assunzione della testimonianza dell’appuntato COGNOMECOGNOME la cui audizione non risulta essere stat richiesta all’esito dell’esame reso dal teste COGNOME COGNOME, comunque, entro la chiusura d dibattimento di primo grado (Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651: «in tema di testimonianza “de relato”, è onere della parte interessata a renderla inutilizzabi richiedere l’esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto “ex officio” d giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia all sua escussione»; così anche Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 gi 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso a Roma il 28 febbraio 2024.