Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a TREVISO il 21/03/2003
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la
Corte di appello di Venezia confermava la decisione impugnata, con cui NOME
NOME era stato condannato alla pena di due mesi di arresto e 400,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a
Villorba il 21 novembre 2021.
Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda
processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Venezia, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1,
n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013,
Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi eseguiti nell’immediatezza dei fatti, risultavano univocamente
orientati contro NOME COGNOME non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, comma 2, così come contestato all’imputato, che ammetteva di essere il possessore dell’arma da taglio controversa.
Ritenuto che non è possibile dubitare della spontaneità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, così come riportate nel verbale di sequestro, essendo state le stesse raccolte nell’immediatezza del controllo di polizia eseguito nei suoi confronti e dalla circostanza che tali dichiarazioni venivano corroborate dallo stesso ricorrente, che provvedeva a sottoscrivere il relativo verbale, facendone proprio il contenuto.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.