Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4421 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4421 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GELA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 699, secondo e terzo comma, cod. pen., per avere portato fuori dalla propria abitazione e in luogo abitato in ore notturne, celato all’interno del vano porta oggetti dell’autovettura in suo uso, un tirapugni artigianale in metallo, strumento da considerarsi arma per cui non è ammessa la licenza;
con i motivi di ricorso, COGNOME censura il giudizio di penale responsabilità, con specifico riferimento alla mancanza di prova precisa e concordante circa la commissione del fatto e l’elemento soggettivo ed oggettivo del reato (primo motivo) e la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (secondo motivo);
in particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che l’affermazione della penale responsabilità non sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio perché fondata su spontanee dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza del fatto, non scritte e sottoscritte dallo stesso e non riscontrate da ulteriori elementi, nonché sulla mancata prova che il tirapugni fosse nel suo possesso, che egli ne fosse detentore e a conoscenza della presenza dell’oggetto – in quanto custodito all’interno del vano porta oggetti dell’autovettura di proprietà della madre e lontano dalla sua vista -, nonché in ragione del fatto che si è proceduto con giudizio abbreviato condizionato all’esame della madre (che si è avvalsa della facoltà di non rispondere) dell’imputato, proprietaria dell’autovettura, la quale avrebbe potuto riferire circa la proprietà del veicolo e del tirapugni;
con il secondo motivo, ha dedotto la carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui l’esclusione della tenuità del fatto è stata ancorata alla potenziale offensività dell’oggetto, tuttavia non indagata in concreto ed in spregio del fatto che l’oggetto si trovava custodito nel vano porta oggetti, dunque, non a vista, e che non fosse stato utilizzato;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito»;
con riferimento al primo motivo di ricorso, invero, va osservato come la sentenza impugnata, dinanzi alla stessa censura qui riproposta, ha ribadito la penale responsabilità dell’imputato in ragione delle risultanze probatorie, dalle quali è emerso che lo stesso deteneva, senza licenza, nel vano porta oggetti del veicolo a lui in uso, uno strumento qualificabile come arma perché offensivo, nonché in ragione del fatto che, nell’immediatezza della perquisizione, lo stesso imputato non ha fornito alcuna giustificazione;
in tale ricostruzione, difatti, ininfluenti sono state ritenute le doglianze difensive circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese perché non scritte e sottoscritte dall’imputato, facendo corretta applicazione del principio per il quale «le dichiarazioni spontanee rese nell’immediatezza dei fatti possono essere pienamente utilizzate sia nella fase delle indagini preliminari, per sorreggere una valutazione relativa agli indizi di colpevolezza, sia in sede di giudizio abbreviato (fra le molte, Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009, COGNOME, Rv. 245622; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 263218)»;
né vale a ritenere tali dichiarazioni inutilizzabili l’assenza di autonomo verbale, atteso che, sul punto, la prevalente giurisprudenza di questa Corte afferma che l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma 2, cod. proc. pen. non è previsto a pena di nullità o inutilizzabilità (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, COGNOME, Rv. 234884; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 263219; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409), poiché l’inosservanza dell’obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge;
priva di pregio è la doglianza anche nella parte in cui si lamenta che all’imputato non fu dato avviso delle facoltà di legge, dovendo a tale proposito rammentare che alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all’art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l’esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.), e nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all’art. 64 cod. proc. pen. perché concerne l’interrogatorio, che è atto diverso (Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, COGNOME ed altro, Rv. 231689);
a fronte, quindi, del tenore delle dichiarazioni in questione, da cui legittimamente è stata desunta la penale responsabilità dell’imputato, irrilevanti divengono la circostanza che l’autovettura non fosse di proprietà dell’imputato e la probabilità che il tirapugni fosse di proprietà della madre;
inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto estremamente generico e teso a sollecitare a questa Corte una diversa lettura degli stessi elementi fattuali già vagliati nella sentenza impugnata con una motivazione, pertanto, insindacabile in questa sede;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025