Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1596 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1596 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’annullamentocon rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.
Il difensore di parte civile AVV_NOTAIO, depositava conclusioni e nota spese.
Il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, si riportava al ricorso e ne chiedeva l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Cosenza confermava la responsabilità di NOME per il delitto di tentata rapina aggravata dall’essere stato consumato il fatto con l’uso di armi e in piø persone riunite, oltre che per il delitto di lesioni aggravate.
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME che deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all’utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa; tali dichiarazioni sarebbero state acquisite senza l’effettuazione di adeguate ricerche tenuto conto che sia in sede di presentazione della denuncia che quando aveva reso sommarie informazioni la persona offesa aveva indicato la città nigeriana di provenienza (Benin City) ed il numero di telefono all’epoca nella sua disponibilità, sicchØ le ricerche risulterebbero carenti sia in relazione all’omesso tentativo di rintraccio telefonico che in ordine alla mancata attivazione delle rogatorie internazionali; dunque le dichiarazioni rese in fase investigativa dalla persona offesa sarebbero inutilizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE Ł manifestamente infondato e, pertanto, non può essere accolto.
1.1. Il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero
carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01) come affermato nella sentenza 12927del 2022 «l’obbligo di effettuare ricerche anche nel paese di origine del cittadino straniero che abbia reso dichiarazioni predibattimentali e non sia stato successivamente rintracciato per poterlo escutere in giudizio va, necessariamente, correlato alla esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, non esistenti e non allegati dal ricorrente nØ desumibili dagli atti, in assenza dei quali le ricerche in detto paese avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, quando manchi qualsiasi altro elemento, in una attivazione meramente formale, di assai difficile realizzazione, come tale non esigibile secondo canoni di ragionevolezza».
1.2.Si condivide, inoltre, lagiurisprudenzasecondo cui tema di lettura di dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l’effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche. Ciò in virtø della tendenziale variabilità delle utenze telefoniche personali nel quadro di un mercato della telefonia che favorisce tale fenomeno. E che rende in via generale poco ragionevole, in assenza di altri dati di supporto, il ritenere essenziale il ricorso all’utenza telefonica per ricercare in maniera completa a distanza di tempo un soggetto non ritrovato(Sez. 3, n. 495 del 03/11/2021, dep. 2022, C., Rv. 282614 – 01).
1.3. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche lo Corte di appello dava atto della completezza delle ricerche sul territorio nazionale presso gli istituti carcerari e della impossibilità di effettuare ricerche all’estero, tenuto conto della assenza di elementi che indicassero un collegamento certo tra la persona offesa da ricercare ed il luogo, situato all’estero dove si sarebbe dovuta trovare. Ribadiva inoltre che la non rintracciabilità del testimone fosse imprevedibile ed involontaria come emergeva dal fatto che la stessa era residente in Cosenza, munita di permesso di soggiorno dal 2022 e titolare di un contratto di lavoro (pag. 4 della sentenza impugnata).
Il Collegio nel ribadire, in via generale, la non necessità delle ricerche attraverso il numero di telefono nel caso in cui, come in quello di specie, non ci siano elementi idonei a ritenere l’attualità del collegamento della persona da ricercare con l’utenza telefonica nel momento in cui vengono effettuatele ricerche, rileva, comunque, che l’atto d’appello contestava in modo generico la compiutezza di ricerche rilevando che non veniva fatta menzione nel ‘verbale di vane ricerche’ del fatto che le stesse fossero state effettuate all’estero senza proporre alcuna censura in ordine alla mancato tentativo di rintraccio per via telefonica.
La questione, tardivamente devoluta in Corte di cassazione,la cui analisi avrebberichiesto un accertamento di merito, anche per tale ragione,non supera la soglia di ammissibilità.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME