Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40693 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo e il rigetto per il resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/06/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12/09/2024 del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con la quale NOME COGNOME, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e unificati i reati dal vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni 5, mesi 5 di reclusione ed € 1.250 di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a), 110, 628, comma 1 e 3, cod. pen. (capo b) e 4 legge 110/75 (capo c).
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.). Il ricorrente si duole del fatto che, nonostante con i motivi aggiunti avesse richiesto il riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza n. 8315/2023 della Corte di appello di Roma, il giudice procedente aveva omesso di pronunciarsi su tale istanza e comunque di motivare sul punto.
2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 512 e 195, comma 4, cod. proc. pen. in quanto entrambi i giudici di merito avrebbero utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni dell’agente di polizia escusso (quale unico testimone di accusa) anche nella parte in cui lo stesso ha riferito di dichiarazioni che erano state rese dall’imputato e dalla persona offesa, la quale si era sottratta all’esame dibattimentale. In particolare, secondo il difensore la penale responsabilità dell’imputato era stata affermata dal Tribunale quasi esclusivamente sulla
base della denuncia sporta dalla vittima della rapina, NOME COGNOME, e delle s.i.t. rese dal cugino di quest’ultimo; dichiarazioni predibattimentali che erano state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. per irreperibilità dei dichiaranti. Ciò, a detta del difensore, era però avvenuto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale a seguito delle sentenze della Corte EDU, aveva affermato che gli atti delle indagini preliminari acquisiti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. non possono costituire la prova esclusiva o prevalente della responsabilità dell’imputato. Con uno dei motivi di appello, la difesa aveva quindi dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto condannare l’NOME per il reato di cui al capo a), fondandosi l’accusa in maniera prevalente sulle dichiarazioni predibattimentali di cui sopra. La Corte di appello aveva però disatteso il motivo di gravame sostenendo che nel caso in esame era decisiva ai fini della ricostruzione dei fatti la deposizione dell’agente operante escusso (carabiniere COGNOME), il quale: a) aveva ricevuto la denuncia orale della vittima (nella quale era descritta la condotta violenta dell’imputato); b) aveva riferito che l’odierno ricorrente, vendendolo parlare col denunciante (e pur non potendo udire ciò che si stavano dicendo), si era spontaneamente avvicinato e aveva spontaneamente dichiarato di essere estraneo ai fatti e di non essere in possesso del cellulare del COGNOME il quale, a suo dire, mentiva; c) aveva rinvenuto nell’auto di servizio (proprio nel punto in cui NOME era stato collocato a seguito del suo arresto) un cellulare che era stato recuperato e restituito al COGNOME stesso. Così facendo, però, secondo il difensore del ricorrente, la sentenza impugnata era incorsa in un’ulteriore violazione di legge, in quanto per attribuire rilievo secondario e non decisivo alle dichiarazioni dei due irreperibili, aveva valorizzato la deposizione dell’agente operante escusso anche nella parte in cui lo stesso aveva riferito di quanto appreso dall’imputato e dalla persona offesa; dichiarazioni, in parte qua, non utilizzabili giusto il disposto dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
2.3. Col terzo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 606 lett. b) ed e) in quanto la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine al motivo inerente la credibilità della persona offesa laddove quest’ultima aveva affermato che il cellulare rinvenuto a seguito dell’arresto dell’imputato era di sua proprietà.
Il 18/08/2025 la difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l’annullamento della sentenza.
Il procedimento si Ł svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile o comunque manifestamente infondato.
Dagli atti trasmessi risulta che nel giudizio di appello la difesa in data 22/01/2025 – in vista dell’udienza fissata per il 20/06/2025 – ha depositato motivi nuovi, con i quali ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e altra rapina perpetrata il 28/05/2021 per la quale l’imputato era già stato giudicato con sentenza della Corte di appello di Roma n. 8315/2023 che allegava ai motivi. In effetti, la Corte di appello non sembra aver preso in considerazione tale istanza. Cionondimeno il motivo di ricorso non può comportare in alcun modo l’annullamento della sentenza.
Occorre in primo luogo rilevare che Ł pacifico in giurisprudenza che l’accertamento del vincolo della continuazione, quando i vari reati non formino oggetto di un unico procedimento, Ł necessariamente condizionato alla irrevocabilità della sentenza relativa ad uno dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 343 del 26/02/1971 Rv. 118374-01). E’ altresì pacifico che,
in tema di continuazione, l’imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 21851 del 12/03/2025, Rv. 288289 – 01). Occorre altresì rilevare che la richiesta di riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati deve essere necessariamente avanzata con i motivi dell’appello principale; solo nel caso in cui la sentenza di condanna per l’altro reato sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare, si può ritenere ammissibile una richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (e sempre che sia accompagnata dall’allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere) (Sez. 2, Sentenza n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991 – 01). Nel caso in esame, dunque, la difesa aveva, sia l’onere provare l’intervenuta irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto il reato rispetto al quale riconoscere la continuazione, sia quello di dimostrare che tale irrevocabilità era intervenuta solo dopo la scadenza del termine per appellare (con conseguente possibilità di avanzare l’istanza nei motivi aggiunti). Cosa che il difensore non ha fatto nØ nel giudizio di appello nØ nel ricorso per cassazione. Dagli atti trasmessi a questa Corte risulta anzi che la sentenza allegata dal difensore ai motivi nuovi di appello non conteneva alcuna attestazione di irrevocabilità della stessa e che il provvedimento (depositato il 22/06/2023) era stato oggetto di ricorso per cassazione presentato dallo stesso difensore.
L’istanza avanzata al giudice di appello era quindi inammissibile e/o manifestamente infondata.
Ciò detto, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, abbia omesso di prendere in considerazione l’istanza presentata nei motivi aggiunti, il motivo di ricorso per cassazione Ł inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, per genericità, difetto di specificità o per altra causa, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione(Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
2. Il secondo motivo Ł privo del requisito della specificità prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Corte di appello, nell’esaminare le doglianze dedotte dall’appellante, ha infatti preliminarmente richiamato anche le piø recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali ‘le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione – avente natura di “diritto consolidato” espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purchØ rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e
nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto’ (Sez. 4, Sentenza n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01; nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 03, secondo la quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base determinante dell’accertamento di responsabilità, ‘purchØ l’assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi’). Deve dunque ritenersi da tempo superato, il diverso orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente – peraltro formatosi prima dei piø recenti pronunciamenti della Corte EDU sopra richiamati – secondo il quale ‘le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio in sede di indagini preliminari da soggetto divenuto successivamente irreperibile ed acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. hanno rilevanza probatoria a carattere secondario, con la conseguenza che non possono essere poste a fondamento della condanna in mancanza di altri elementi di prova, essendo necessario inquadrarle in un ambito piø ampio nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante’ ( Sez. 6, Sentenza n. 43899 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278 – 01). Ciò premesso, la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, in quanto ha evidenziato che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa – peraltro integralmente confermate da quelle (pure acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.) del cugino presente ai fatti – nelle quali lo stesso riferiva che l’imputato gli aveva sottratto il cellulare minacciandolo con un paio di forbici, avevano trovato riscontro: a) nel fatto che nell’autovettura di servizio dei carabinieri, dove l’odierno ricorrente, subito dopo la presunta rapina, era stato collocato per essere portato in caserma, era stato rinvenuto un telefono cellulare che il rapinato aveva poi riconosciuto come quello a lui sottratto (e che gli era stato quindi restituito); circostanza dalla quale era desumibile che l’imputato era in possesso del telefono del denunciante; b) nel fatto che l’imputato vedendo la persona offesa parlare con i carabinieri, pur non avendo la possibilità di sapere cosa la stessa stesse riferendo, si era spontaneamente avvicinato, e, appreso che era indagato e che dovevano identificarlo aveva fatto resistenza agli operanti; circostanza questa che, anche prescindendo da ciò che l’imputato e la persona offesa avevano detto al carabiniere (dichiarazioni sulle quali quest’ultimo non poteva riferire), si poteva logicamente spiegare solo ipotizzando che l’NOME fosse stato protagonista di un fatto illecito che vedeva coinvolti lui e il denunciante.
I giudici di appello hanno quindi ritenuto, in maniera condivisibile (e comunque non illogica), che i suddetti elementi di fatto riscontravano le dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. e fossero dunque idonei ad integrare quelle «adeguate garanzie procedurali» in presenza delle quali le dichiarazioni predibattimentali possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità.
Con tali argomenti la difesa del ricorrente, invocando un orientamento giurisprudenziale oramai superato, non si confronta in alcun modo, limitandosi a dolersi del fatto che la Corte di appello aveva fatto uso di dichiarazioni dell’agente operante non utilizzabili; dichiarazioni che tuttavia, pur essendo effettivamente non utilizzabili, erano, come detto, oggettivamente secondarie e non rilevanti nØ decisive ai fini dell’accertamento dei fatti e dela decisione.
3. Il terzo motivo di impugnazione, oltre ad essere generico e aspecifico, non rientra tra quelli deducibili in cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. La difesa, infatti, richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Ciò detto, non si può che ribadire il costante orientamento di questa Suprema Corte, la quale ha piø volte affermato che ‘non Ł sindacabile in sede di legittimità,
salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti’ (Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME‘Ippedico, Rv. 271623 – 01). Il difensore, del resto, non ha neppure indicato le ragioni in forza delle quali la valutazione operata dal giudice di appello in ordine all’attendibilità della persona offesa (quanto al riconoscimento del suo cellulare) sarebbe contraddittoria o illogica, limitandosi ad evidenziare un elemento oggettivamente marginale e scarsamente significativo – vale a dire che il denunciante non aveva indicato tutti i numeri identificativi dell’IMEI suo telefono (cosa peraltro del tutto comprensibile) non essendo stato in grado di indicarne ‘solo’ 10 su 15 -. Il motivo, dunque, oltre che non consentito Ł anche generico e aspecifico. Così come del resto generico e aspecifico era l’analogo motivo di appello relativo alla credibilità del denunciante, sicchØ, per le ragioni sopra esposte, il ricorrente non si può neppure dolere dell’eventuale insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
A tale declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME