Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26387 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TORINO il 08/02/1970
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino ha assolto COGNOME NOME con riferimento al reato di cui capo A), limitatamente ad un episodio di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina lemma NOME, che era deceduto immediatamente dopo l’assunzione in strada, in quanto non risultava provata la circostanza che la dose di eroina che ne aveva cagionato la morte fosse sta fornita dal COGNOME. Il giudice di primo grado ha invece affermato la penale responsabil del COGNOME in relazione ai fatti contestati nel capo A), previa riqualificazione ai se comma quinto dell’art. 73 d.P.R.309/1990, limitatamente alla cessione di singole dosi di eroi a COGNOME Roberto, e condannato l’imputato con riferimento ai fatti contestati al cap imputazione sub B) ai sensi dell’art. 81, 73, comma 4, d.P.R.309/1990, in relazione a reiter cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish a NOME COGNOME, con cadenza di 1 -2 volte al mese, dal 2014 al novembre 2019.
2.La Corte d’appello di Torino, con riferimento al capo di imputazione sub A), ha ritenu non provata la circostanza che il COGNOME fosse dedito alla cessione di sostanza stupefacent di natura pesante, quale l’ eroina e, pertanto, ha ritenuto che la contestazione contenuta capo A), relativa alla cessione a COGNOME NOME, avesse ad oggetto hashish, posto che i riferimento a “due bombette” sembrava riferirsi, nel gergo in uso, a droghe leggere. Il giud a quo ha dunque ritenuto che l’imputato, consumatore abituale di marijuana e hashish, fosse divenuto un punto di riferimento per la cessione di questa tipologia di sostanza fra coloro ne facevano uso, nell’ambito della sua cerchia di amicizie.
Con riferimento al capo di imputazione sub B), inerente alle cessioni reiterate di sostan stupefacente del tipo hashish pari gr.20/30, una Q due volte al mese in favore di NOME COGNOME la Corte territoriale ha inoltre ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e assolto fatto non sussiste il COGNOME, in quanto ha ritenuto non credibili le dichiarazioni re teste acquirente COGNOME il quale ha ritrattato le dichiarazioni rese nel corso delle i preliminari, contestandone la veridicità. Il giudice a quo, con riferimento alla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel corso delle indagini prelimina richiamare l’interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione dell’art. 500 comma 2 cod. pro pen., secondo cui le contestazioni rilevano solo ai fini della valutazione della credibilità de ha ritenuto che tale profilo di inutilizzabilità non sia stato adeguatamente valutato dal g di primo grado, il quale ha recepito acriticamente le dichiarazioni fornite nel corso delle in preliminari, sebbene non confermate dal teste in sede dibattimentale. Pertanto, non sussistendo elementi probatori tali da supportare l’ipotesi accusatoria contenuta nel suddetto capo imputazione, ha assolto l’imputato perché non sussiste il fatto.
3.11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con riferimento al capo di imputazione sub B), per il qual Corte territoriale ha assolto l’imputato, formulando due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento della prova, in quanto atti processuali e dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME non emerge alcuna rilevan discrasia tra le diverse versioni offerte agli inquirenti prima e poi al giudice all’udienz novembre 2021, almeno con riferimento a due episodi, posto che il teste, pur negando di aver incontrato con cadenza mensile il Marranghella per rifornirsi di stupefacente, ha ribadito di ricevuto dall’imputato a titolo gratuito due spinelli di hashish già confezionati nel 2014 affermato che, in una successiva occasione, l’imputato lo aveva accompagnato presso il proprio fornitore. Ne segue pertanto che in sede di testimonianza, all’udienza del 18 novembre 2011, teste ha confermato, anche se parzialmente, quanto riferito dinnanzi alla polizia in ordine due cessioni da parte dell’imputato di sostanza stupefacente del tipo hashish, e precipuamente, la prima a titolo gratuito e la seconda con l’effettuazione di un acquisto per cont consumatore. Dunque, non vi è stata, sotto questo profilo e in relazione a questi fatti, diffo tra i contenuti dichiarativi resi dal teste, tale da rendere in modo integrale inutiliz testimonianza da lui resa, essendo state rievocate e confermate sia la cessione a tit gratuito che l’effettuazione di un acquisto per conto del consumatore.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in quan giudice territoriale ha ritenuto che la ritrattazione delle accuse formulate con le inform rese nel corso delle indagini preliminari, avvenuta nel corso della testimonianza assu all’udienza del 18/11/2021, abbia evidenziato l’assoluta inattendibilità delle dichiarazio teste. Tuttavia, il giudice a quo avrebbe ben potuto effettuare quantomeno una valutazione frazionata in ordine all’attendibilità del teste e ritenere non credibile la ritrattaz dichiarazioni rese in fase predibattimentale, in quanto dettata dall’evidente motivo di aggravare la posizione dell’imputato. Infatti, si è affermato in sede di legittimità che in di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testim durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le s permettono di accertare la inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testi in dibattimento (Sez.5, n.13275 del 19/12/2012, Rv. 255185; Sez.2, n. 15652 del 21/12/2022, Rv. 28448). Pertanto, il giudice territoriale ha errato nel richiamare l’art. 500, comma 2, proc. pen., ritenendo che la deposizione testimoniale di ritrattazione sebbene palesemente fals possa inficiare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine all’affermazione della responsabi profilandosi elementi di inattendibilità della deposizione testimoniale di ritrattazione, da v in modo concreto.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dell Corte di appello di Torino.
Con memoria difensiva l’imputato ha precisato che non vi è stato alcun travisamento probatorio, posto che è evidente la discrasia ictu °cui/ tra gli enunciati narrativi resi dall’Arpaia:
in uno l’Arpaia ha sostenuto di aver ricevuto con regolarità da Marranghella, ogni 15/20 gior dei quantitativi di hashish di circa 20 grammi, nell’altro ha riferito unicamente che nel aveva riallacciato i rapporti con l’imputato, che questi gli regalò due spinelli e c successivamente, andò con lui a comprare un po’ di hashish. Evidenzia peraltro che nel capo di imputazione si contestano una pluralità di cessioni, avvenute con cadenza mensile dal 2014 al novembre 2019; le dichiarazioni fanno invece cenno a due cessioni e una intermediazione nell’acquisto. Rappresenta, in ogni caso, che il reato riferito alla prima cessione a titolo g è estinto per il decorso del tempo, trattandosi di ipotesi di cui al quinto comma dell’a D.P.R. 309/1990, e che l’altra successiva condotta appare pienamente sussumibile nel paradigma del consumo di gruppo o, in via alternativa, il relativo reato appare a sua vo prescritto.
6. L’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
Si premette che l’art. 500 cod. proc. pen. prevede un regime particolare delle contestazio poste durante l’esame testimoniale, nel caso in cui il testimone che depone nel dibattiment abbia reso deposizioni difformi rispetto quelle rese in sede di indagini preliminari, stabilen comma secondo che, in caso di difformità con la dichiarazione precedente, le dichiarazioni let per la contestazione possono essere . valutate ai fini della credibilità del teste, non poten fondare l’affermazione della responsabilità.
In giurisprudenza, si è affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate p contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppu quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di rese. Tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità ma mai elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati.
In GLYPH tal GLYPH senso, GLYPH la GLYPH giurisprudenza GLYPH assolutamente GLYPH dominante (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445; Sez. 5, n. 45311 del 21/09/2005, Rv. 232734) a cui questo Collegio aderisce, non potendosi condividere il contrario indirizzo giurisprudenziale di cui ai due precedenti citati dal Proc generale ricorrente, contraddette da un orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dall Corte costituzionale (Corte cost. n. 0473 del 2002), che ha dichiarato la manifesta infondatez della questione di legittimità dell’art. 500 comma 2 cod. proc. pen.
Ebbene, si osserva che nel caso in disamina, emerge effettivamente dalla lettura dell deposizione di COGNOME Bernardo del 18 novembre 2021, richiamata testualmente in nota nel testo della sentenza di primo grado, alle pagine 14- 17, nonché allegate dal ricorrente, che il t COGNOME sia pure negando di aver mai acquistato sostanza stupefacente dal Marrachella dal 2014, ritrattando quanto aveva precedentemente dichiarato a seguito di esplicita contestazione, h tuttavia confermato una parte del narrato reso in sede di indagini preliminari, avendo ammesso di aver ricevuto in regalo “un paio di canne” e di aver chiesto al COGNOME di dargli indic relative a un fornitore.
Dunque, come lamentato dal ricorrente, gli enunciati narrativi resi dall’Arpaia non sono tutto distonici, avendo il teste comunque confermato di aver ricevuto dall’imputato, nel 20 dopo aver riallacciato i rapporti interrotti da molto tempo, due spinelli in re l’intermediazione all’acquisto; sicchè le dichiarazioni rese dal teste in sede dibattimenta da un lato non possono essere poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità con riferimento alle condotte ritrattate, inerenti alle cessioni effettuate all’Arpaia con mensile, ribadiscono quanto già dichiarato limitatamente agli episodi afferenti alla cessio titolo gratuito di droga leggera e all’intermediazione nell’acquisto di ulteriore stupefacent
Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, erroneamente, ha utilizzato dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini in data 26/01/2020, sebbene no confermate in dibattimento all’udienza del 18/11/2021, e richiamate solo a titol contestazione, che non avrebbe potuto porre a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dei fatti contestati nel capo di imputazione sub B), ovvero i reiterati epi Cessione di sostanza stupefacente, con freqúenza di una o due volte al mese, per un quantitativo di circa venti o trenta grammi alla volta.
La Corte territoriale, nel vagliare il profilo della valutazione dell’attendibilità del tes dell’art. 500 comma 2 cod. proc. pen., riscontrata la difformità tra i contenuti narrativi de dichiarazioni, come emersa dalla contestazioni, ha espresso una valutazione di total inattendibilità del testimone e, conseguentemente, ha ritenuto che il quadro indiziario non fo sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, senza tuttavia valutare, ai fini dell’affermaz della responsabilità, i contenuti dichiarativi confermati e ribaditi dal teste in sede dibatti non rinvenendosi, nell’apparato giustificativo del provvedimento impugnato, alcun accenno agli unici episodi di cessione a titolo gratuito ribaditi dal teste COGNOME La Corte territoriale si infatti ad enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto totalmente non attendibile il seguito della contestazione delle dichiarazioni accusatorie, senza far menzione delle emergenze processuali acquisite in sede dibattimentale in relazione a una parte delle dichiarazioni confermano un segmento della vicenda, per l’appunto quello inerente alle cessione di due “canne” a titolo gratuito e alla intermediazione nell’acquisto di ulteriori quanti stupefacente.
E’ dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragion a fondamento della statuizione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione.
2.E’ invece infondato il secondo motivo di ricorso per le ragioni già esposte, condividendo questo Collegio l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secon cui debba tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini prelimi legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettono di accertar inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (S n.13275 del 19/12/2012, Rv. 255185; Sez.2, n. 15652 del 21/12/2022, Rv. 28448).
Infatti, l’art. 500 cod. proc. pen. non contempla espressamente, ai fini dell’utilizzabili dichiarazioni testimoniali rese in assenza di contraddittorio, il caso in cui sulla base di circ processuali aliunde acquisite, la ritrattazione effettuata dal testimone in dibattimento inattendibile.
La deroga al principio secondo il quale le dichiarazioni lette per le contestazioni pos essere valutate ai soli fini della credibilità del teste, è ammessa esclusivamente nei ca comprovata condotta illecita, tipizzati nel quarto comma dell’art.500 cod. proc. pen.
Restano ovviamente salve le sanzioni penali applicabili al teste che abbia ritrat dichiarando il falso.
Sul punto, va chiarito che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le con sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione di principi sanciti dall’art 1 (c.f.r. Corte cost., ord. n.365 del 27/05/2002), con la conseguenza che il principi contraddittorio nella formaiione della prova es .clude che l’istituto delle contestazioni póssa produrre effetti diversi da quelli declinati nel secondo comma dell’art. 500 cod. proc. pen. a nei casi in cui il giudice ritenga inattendibile la ritrattazione delle dichiarazioni rese in contraddittorio. L’art 111 Cost., dando rilievo costituzionale al principio del contradditt imposto meccanismi normativi diretti al salvaguardare il materiale processual probatoriamente utilizzabile, da contaminazioni fondate su atti raccolti unilateralmente nel c delle indagini preliminari, escludendo perciò che le contestazioni possano operare in mod incondizionato per l’acquisizione di dichiarazioni rese inaudita altera parte, fatti salvi casi di comprovata condotta illecita.
3.La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione sulla base del primo motivo che ne determina l’annullamento con rinvio, onde consentire al giudice di rivalutare il punto.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d appello di Torino.
Così deciso all’udienza del 17/04/2025
il Consigliere estensore
Il Presidente