Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/07/1989
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 11.05.2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed C 600,00 di multa per i reati di cui agli articoli 624 bis, commi 2 e 3 e 582 cod. pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 512 e 526 cod. proc. pen; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla pronuncia di penale responsabilità; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e, in particolare, in ordine alla ritenuta abitualità della condotta.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Va ricordato che la giurisprudenza GLYPH di GLYPH legittimità GLYPH ha GLYPH costantemente GLYPH affermato GLYPH che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione – avente natura di “diritto consolidato” – espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez.4, n. 13384 del 15/02/2024, Rv. 286348; Sez.2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148; Sez.2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531). La Corte territoriale ha motivato in maniera logica ed esaustiva sull’attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, chiarendone la portata probatoria alla luce della coerenza del loro contenuto rispetto a quanto attestato nel certificato medico rilasciato dal medico di base alla NOME che vi si era recata in stato di shock subito dopo l’accaduto; e osservando che non constavano motivi che avrebbero potuto indurre la donna ad accusare l’imputato, il quale non era stato in grado di prospettare motivi per cui la donna lo avesse accusato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della
deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 )
Rv. 271041 – 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, COGNOME Rv. 253910 –
01; Sez. F – n. 37012 del 29/08/2019 Ud. (dep. 04/09/2019 ) Rv. 277635).
Da ultimo, questa Corte ha precisato che il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle
immagini riprese da telecamere di sicurezza Costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente
proceduto
(Sez.
2, n.
41375
del
05/07/2023 Ud. (dep. 11/10/2023 )
Rv. 285160-01). La Corte territoriale ha ampiamente dato conto delle ragioni di attendibilità dell’operatore di P.G., considerando che il confronto tra i filmati
registrati e le fotosegnalatiche dell’imputato sottoposto il 3 giugno 2019 a rilievi identificativi avevano permesso all’operante di confermare l’identità
dell’autore di reato nella persona di NOME COGNOME che teste aveva saputo fornire una descrizione dettagliata e precisa della persona riconosciuta nei filmati; che non vi erano ragioni per le quali il teste avrebbe dovuto fornire informazioni non veritiere.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, ha negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ritenendo sussistente l’abitualità della condotta sulla base dei precedenti penali dell’imputato per reati della stessa indole. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347; Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell’a Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2t;fi,PC) :17 “.N t ,