Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24736 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24736 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni e note spese depositate udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 18/02/2022, che aveva rideterminato la pena alla quale COGNOME era stato condannato per estorsione aggravata.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello si era adagiata sulle considerazioni del giudice di primo grado, enfatizzando l’attendibilità della persona offesa COGNOME, senza considerare che nei motivi di gravame non si era voluto evidenziare una presunta inutilizzabilità della dichiarazioni di COGNOME, ma si intendeva sottolineare che il predetto, oltre a risultare persona offesa, aveva rivestito la qualità di indagato in procedimento connesso per il reato di furto in appartamento, archiviato solo per l’esimente di cui all’art. 649 cod. pen.; vi era stato inoltre un travisamento delle dichiarazioni di COGNOME, che aveva affermato di essere stato costretto dagli imputati, dopo aver consegnato agli stessi l’oro prelevato dalla cassaforte dei suoi genitori, ad aspettare che partissero con il primo treno per Potenza: poiché il primo treno partiva alle ore 18.06 ed il furto era stato commesso dopo le 17, l’affermazione di COGNOME non corrispondeva al vero, perché già alle 17.50 egli era rientrato a cara ed avvisato il padre del furto; vi erano poi altre diverse contraddizioni nel racconto di COGNOME, incompatibile con i tempi nei quali si sarebbe realizzato il furto, raggiunti gli imputati presso l stazione e tornato verso casa, ed illogico quanto ai suoi rapporti con COGNOME.
La Corte di appello -prosegue il difensore- non aveva adeguatamente interpretato la portata delle dichiarazioni testimoniali di NOME, COGNOME NOME e NOME NOME, con evidenti travisamenti della prova.
1.2 n difensore eccepisce l’illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.: le circostanze dedotte da COGNOME NOME, che nel corso del suo interrogatorio aveva indicato testi di riferimento,avevano indotto il Tribunale a disporre la loro audizione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., ma la Corte di appello aveva ritenuto erroneamente COGNOME NOME e COGNOME NOME testi della difesa, e non si era conformata alle risultanze probatorie, che avrebbero portato ad un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato.
1.3 II difensore lamenta la violazione dell’art. 431 cod. proc. pen. : la Corte di appello aveva ritenuto legittima l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di trascrizione degli sms rinvenuti nella memoria del telefono cellulare in uso a COGNOME, e le doglianze difensive si riferivano alla inutilizzabili dell’atto, in assenza di un esplicito consenso alla sua acquisizione e considerando
che il telefono non era mai stato sequestrato; inoltre, l’ufficiale di poliz giudiziaria non aveva descritto, letto o riportato il contenuto degli sms, ma si era limitato a descrivere genericamente l’attività svolta e non era stato possibile determinare se la trascrizione dei messaggi fosse avvenuta in maniera integrale o solo parziale, per cui l’imputato non aveva potuto esercitare il suo diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, COGNOME, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che lo stesso è stato riscontrato da numerosi elementi probatori, costituiti dai tabulati telefonici acquisiti, dal testo messaggi rinvenuti sul telefono cellulare di COGNOME, dalle dichiarazioni dei
testimoni ed anche da quelle dell’imputato (pag. 11 e seguenti della sentenza impugnata).
La Corte di appello ha anche chiarito perché non sono state ritenute rilevanti le testimonianze di NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME con la motivazione contenuta a pag.12 della sentenza impugnata; su tali aspetti (come su quello relativo all’orario del treno che da Avigliano portava a Potenza) si deve ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); del tutto irrilevante è poi che i testimoni NOME, NOME e NOME siano stati considerati testi della difesa anziché testimoni sentiti ai sensi dell’art 507 cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3 Relativamente alla eccezione sulla irritualità della acquisizione dei dati contenuti nel telefono cellulare della persona offesa, va anzitutto precisato che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515-01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322-01) e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata. Ne consegue che il giudice di legittimità, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente
argomentata (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391-01; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636-01)
Ciò premesso, appare corretta la decisione della Corte di appello con la quale è stata rigettata l’eccezione di inutilizzabilità del verbale riportante il tes dei messaggi contenuti sul telefono cellulare di COGNOME; a prescindere dalla qualificazione dell’attività investigativa compiuta quale atto irripetibil (“L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, l sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.” ,Sez.1,38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072), si deve rilevare che nessuna delle parti ha formulato la richiesta di espunzione degli atti dal fascicolo entro i termini previsti dall’art. 491 cod. proc. pen.: giurisprudenza di questa Corte è costante nel ribadire che “L’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall’art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l’acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli prev dall’art. 431, comma 1, cod. proc. pen” (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281781 – 02; vedi anche Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266995; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, COGNOME, Rv. 263261). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale principio non è applicabile soltanto quando si tratti di inutilizzabilità patologica della prova, ma tale non è il caso in esame, tanto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in sede di giudizio abbreviato, il giudice possa “valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (cosiddetti “brogliacci”), essendo utilizzabili ai fini della decision tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubbli ministero” (vedi Sez.4, n. 35535 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264406).
Si deve inoltre rilevare che, pur avendo il ricorrente formulato obiezioni e riserve circa il metodo seguito per l’estrapolazione delle conversazioni e dei messaggi, relativamente al contenuto delle singole comunicazioni la difesa
dell’imputato si è, almeno in parte, confrontata in sede di merito, offrendo la propria diversa lettura e interpretazione (si veda pag.12 dell’atto di appello).
Infine, si ricorda come secondo l’orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, i motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustifica l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del 135a, motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e dagli altri elementi di prova indicati sopra.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 03/05/2023