Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11419 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 21/11/1977
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 581, 612 pen. e all’art. 4 L. 110/1975;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazio posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sed legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, ten ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuri esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sen impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona off manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da i motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/20 Bell’Arte, Rv. 253214 – 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano in particolare pag. 4-5 sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazion legge in relazione al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., con particolare rifer all’utilizzo dell’arma – è manifestamente infondato, poiché nel concetto di arma impropri norma dell’art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975, rientrano tutti gli oggetti che, per circostan tempo e di luogo, possono essere utilizzate per l’offesa alla persona (ex multis, sez. 5, n. 5 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce vizio di motivazi ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. p oltre ad essere versato in fatto è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha esposto adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità de fatto;
Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod.
delle modalità della condotta, del grado dì colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del dan o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da rite adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richie dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglie Rv. 273678) – come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di esclud la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condotta e della non occasio della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il c’nsi I e stensore
Il Presidente