Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 769 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 769 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 13/08/1977 COGNOME nato il 28/06/1975 HUANG LITANG nato il 23/09/1980 NOME COGNOME nato il 20/10/1974
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 aprile 2024, confermav la sentenza di primo grado nella parte in cui NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati ritenuti responsabili di estorsione aggrava danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME premettendo i motivi di appello (che venivano riportati lamentando la violazione degli artt.512/526 cod. proc. pen. e la motivazi carente e contraddittoria in ordine alla omessa esecuzione di ricerche della per offesa ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in s indagini: infatti, nulla si diceva nella sentenza di primo grado circa le r eseguite e sulla insussistenza di elementi utili per espletare ricerc approfondite, e non era stato considerato nella sentenza impugnata che il t NOME COGNOME aveva fornito l’utenza telefonica della persona offesa e che sare stato possibile risalire alla residenza della stessa ed attivare la r internazionale
Il difensore, richiamato il principio secondo il quale le dichiara accusatorie della persona offesa acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. pro devono trovare riscontro in ulteriori elementi, osserva che tali elementi eran erroneamente individuati nel verbale di arresto e delle percezioni della p giudiziaria, posto che il verbale di arresto riportava le dichiarazioni della offesa e la polizia giudiziaria aveva potuto soltanto osservare i movimenti persone presenti.
1.2 Il difensore ribadisce le considerazioni espresse anche per qua concerneva la parte della motivazione inerente le dichiarazioni del teste COGNOME compagno della persona offesa, che aveva riferito circostanze non vere (ave accusato COGNOME di essere un omicida) e quanto a lui detto dalla persona offesa, essendo mai stato presente ad alcuno dei comportamenti che aveva descritto.
1.3 Il difensore osserva che la Corte territoriale aveva ritenuto c versione alternativa fornita quale spiegazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME non era supportata da altri elementi, senza confrontarsi con il cont della deposizione del teste COGNOME che aveva riferito di essere ven conoscenza, non direttamente, dell’aggressione subita dal marito della sig.r NOME COGNOME da parte della persona offesa e del significato della cd. “busta rossa” viene usata, secondo le usanze cinesi, quando si risarcisce un danno).
1.4 Il difensore lamenta l’omessa motivazione in relazione alla richiest applicazione dell’ipotesi attenuata dell’art. 629 cod. pen., come precisat sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1 II difensore eccepisce l’inosservanza degli artt. 526 comma 1-bis, 512, 191 e 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva confermato sentenza di primo grado senza indicare alcuna prova validamente formatasi sede di istruttoria dibattimentale; rileva che dagli atti presenti nel fas primo grado si evinceva che la persona offesa aveva regolarmente ricevuto tu le notifiche e che era assistita da un difensore di fiducia, fino a quando non decido di tornare in Cina, rendendosi irreperibile e così sottrae volontariamente all’esame dibattimentale (come emergeva dalle dichiarazioni d NOME COGNOME); inoltre, le ricerche della persona offesa si erano limitate indagini di rito, malgrado il compagno della stessa fosse a conoscenza della utenza telefonica, senza prendere in considerazione l’ipotesi di procedere rogatoria internazionale (veniva richiamato quanto scritto in atto di appello)
2.2 II difensore osserva che la motivazione della sentenza emessa dalla Co di appello appariva contraddittoria e manifestamente illogica laddove ponev fondamento della sentenza di condanna le dichiarazioni de relato del teste NOME COGNOME non presente ai fatti, che era stato ritenuto credibile solo ne sfavorevoli agli imputati.
2.3 Il difensore lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della l penale per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e la mancata diminuzione d pena di un terzo ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che ai dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obb effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esist precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, des dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro ele in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertant esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022,
Rv. 283129); inoltre, con riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esa è stato precisato che “in tema di lettura di dichiarazioni predibattimentali 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza de adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la man effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso for assenza di elementi che ne suffraghino l’effettivo utilizzo nel peri svolgimento delle ricerche” (Sez.3, n. 495 del 03/11/2021, dep. 12/01/2022, Rv. 282614).
La Corte di appello ha correttamente applicato i principi sopra richiam evidenziando come la persona offesa si era trasferita presumibilmente in Cina, comunque in luogo sconosciuto, e precisando come la colpevolezza degli imputati non risultava solo dalle dichiarazioni della stessa, ma anche da ulteriori el quali: COGNOME aveva colpito con calci e pungi l’ispettore COGNOME, interve subito dopo la consegna del denaro; COGNOME aveva ammesso di essere stato presente ai fatti e di avere pronunciato la frase di cui al capo di imputazione tranquilli, se voi pagate loro non vengono più”), così fornendo un indub supporto all’azione criminosa degli imputati, ed aveva colpito l’assistente NOME era stata vista dagli operanti ricevere la busta contenente il denaro ed agg la persona offesa; NOME COGNOME indicato dalla persona offesa come uno dei sogge che aveva formulato la richiesta estorsiva, era presente al momento de consegna del denaro; peraltro, la Corte di appello ha anche considerato ch spiegazione fornita dagli imputati secondo cui la dazione della somma era dovu quale risarcimento per l’aggressione operata dalla persona offesa ai danni di cittadino cinese è stata ritenuta inverosimile in quanto non supportata da elemento di prova, per cui la presenza di tutti i coimputati alla riscossion somma non ha alcuna altra spiegazione se non quella legata ad una estorsione; dichiarazioni del teste COGNOME richiamate dalla difesa sono del tutto gene sul punto, avendo sempre il teste precisato che si trattava di circostanze apprese “non direttamente”, che pertanto nessuna rilevanza possono avere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Quanto alle richieste di concessione dell’attenuante di cui all’art. cod. pen. e della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituziona 120 del 2023, la prima è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione lo ed esente da censure, mentre per la seconda si deve ribadire che “in tem impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazion del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia
prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione conclusioni” (Sez.2, n. 19543 del 27/03/2024, G, Rv. 286536); non risultando c vi sia stata una richiesta in tal senso nel corso del giudizio di appello, risulta inammissibile.
2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi de 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese de procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende del somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2024