Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46458 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME, si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata e insiste per raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, Sezione per il riesame, con ordinanza del 24/5/2023, depositata il 26/5/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 18/4/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecco ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di tentato omicidio ex artt. 56 e 575 cod. pen. e di detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967.
Il ricorrente, attualmente latitante, è sottoposto a indagini per avere compiuto, in concorso con il fratello NOME e con NOME COGNOME, atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME COGNOME.
Condotta consistita nell’inseguire la persona offesa guidando un’autovettura ed esplodendo un colpo di arma da fuoco.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rite sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento valutazione in termini di utilizzabilità e credibilità delle dichiarazioni re persona offesa. In un unico articolato motivo la difesa evidenzia ch conclusione cui è pervenuto il giudice del riesame in ordine all’identificazio ricorrente come uno degli autori del fatto, fondata sulle sole dichiarazion dalla persona offesa, sarebbe errata. Dagli atti, infatti, risulterebbe che NOME era comunque coinvolto in traffici illeciti e lo stesso, pertanto, a dovuto essere sin dall’inizio sentito come persona sottoposta a indagini e, qu quanto dallo stesso riferito non sarebbe utilizzabile. Sotto altro profilo, canto, in assenza di effettivi riscontri o comunque di elementi individualizzan stesse dichiarazioni, comunque interessate e poco chiare, non sarebbero idon a concludere nel senso che gli autori del fatto siano stati i due fratelli A cui presenza in quei luoghi e a quelle ora non sarebbe dimostrata.
In data 18 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento dei motiv produce in allegato il verbale dell’incidente probatorio dal quale emerge che persona offesa in quella sede sono stati formulati gli avvisi di cui all’art. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si dive rilevare che il ricorso non è tardivo.
Avviso di deposito dell’ordinanza, emessa il 23 maggio 2023 e depositat il 26 maggio 2023, è stata notificato al difensore a mani di una collaboratri studio il 29 maggio 2023 e all’indagato latitante, ai sensi dell’art. 165 co pen., presso il difensore a mezzo pec, inviata e ricevuta il 31 maggio 2023.
Il ricorso, pertanto, pervenuto in cancelleria il 9 giugno 2023 è tempesti
In un unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazion legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei indizi di colpevolezza con specifico riferimento alla valutazione in termi utilizzabilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Secondo la difesa le dichiarazioni rese dalla persona offesa, unici eleme posti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevol sarebbero inutilizzabili in quanto rese da soggetto che avrebbe dovuto ess sentito con le garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen. poiché indagab
reati in materia di stupefacenti, collegati con quello oggetto dell’ procedimento.
Sotto tale profilo, d’altro canto, il giudice avrebbe dovuto applicare, ai dell’art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen., il criterio di cui all’art. 192, comm 4, cod. proc. pen. così che, considerata la scarsa credibilità della persona e l’assenza di elementi di riscontro individualizzanti, non sussisterebbe la g indiziaria richiesta per l’applicazione della misura della custodia cautel carcere.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Il Tribunale del riesame, cui la questione è stata post correttamente ritenuto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa fos utilizzabili e che a queste, quanto meno allo stato, non dovesse essere appl il criterio di cui all’art. 192, comma 4 cod. proc. pen.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, alle date in cui sono state rese e verbalizzate le dichiarazioni poste a fondamento della decision 21.2.23, il 24.2.23 e il 27.2.23, la persona offesa non era sottoposta a in né, anche se non era escluso il possibile coinvolgimento in attività illecite, ritenersi che fosse “indagabile” per un reato collegato con quello di cui è vittima.
Solo il 6 marzo 2023, infatti, con il deposito dell’annotazione redatta polizia giudiziaria, attraverso l’acquisizione dei dati contenuti nel telefon emersi elementi per cui si può ritenere che NOME COGNOME sia effettivame coinvolto in reati in materia di stupefacenti.
In tale situazione, nella quale non erano emersi elementi a suo carico persona offesa è stata correttamente ascoltata senza le garanzie prev dall’art. 63 cod. proc. pen. e le dichiarazioni da questa rese sono utilizzab erga omnes (esattamente in questi termini, come correttamente evidenziato da Tribunale, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417 – 01) in quan l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., richied carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anch gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi de automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qua modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo a formazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 5, n. 24953 del 15/05/20 Costa, Rv. 243891 – 01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 25351 – 01; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, COGNOME, Rv. 258109 – 01; Sez. 4 29918 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264476 – 01; Sez. 1, n. 48861 d 11/07/2018, COGNOME, Rv. 280666 – 01).
Quanto riferito da NOME COGNOME in merito al tentato omicidio di cui è s vittima, d’altro canto, sarebbe comunque utilizzabile nei confronti di terzi se le dichiarazioni avessero contenuto autoindizia l ie, ciò in quanto in questa ipotesi prevale la. qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né d dichiarazioni si può eccepire l’inutilizzabilità “erga omnes” sulla base del fat le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascolta con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini (Sez. 5, n. 4 del 28/05/2014, Barba, Rv. 261078 – 01).
Per altro verso, inoltre, la motivazione resa dal Tribunale quanto alla v da attribuire a NOME COGNOME allorché è stato ascoltato dalla polizia giudiz congrua e coerente e questa, pertanto, non è sindacabile in sede di legitt (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01; Sez. 2, n. 51840 d 16/10/2013, COGNOME, Rv. 258069 – 01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019 Pavone, Rv. 277947 – 01
Né, infine, assume rilievo, quanto meno allo stato, la circosta rappresentata dalla difesa nel ricorso e nei motivi aggiunti mediant produzione del verbale di incidente probatorio, che la persona offesa sia s successivamente ritenuta “indagabile” e, quindi ascoltata previa formulazio degli avvisi di rito.
Tale circostanza sopravvenuta, infatti, si riferisce a elementi emersi che è stata disposta la misura e, pertanto, non determina l’inutilizzabilit dichiarazioni rese in precedenza che, in virtù del principio di conservazione d atti e della regola a esso connessa del “tempus regit actum”, s legittimamente utilizzabili poiché al momento della verbalizzazione la perso offesa rivestiva ancora e soltanto lo “status” di persona informata sui fatti ,a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME Presti, Rv. 264482 – 01).
2.2. Anche le censure circa la mancanza di credibilità delle dichiarazioni r dalla persona offesa sono infondate.
Il Tribunale, infatti, con motivazione esente da vizi logici, pure ten conto della parziale reticenza della vittima del reato quanto al con complessivo nel quale si sono svolti i fatti, ha dato atto dell’assenza di calunniatori e dell’attendibilità generale del dichiarante.
In ordine all’accaduto e al coinvolgimento del ricorrente nei fatti, d canto, il giudice del riesame, con lo specifico riferimento alle dichiarazion dalle persone informate dei fatti, agli accertamenti effettuati in merito all’ dell’auto BMW, ad alcuni dati relativi al traffico telefonico e all’individua
dell’abitazione di Seveso, ha evidenziato gli elementi ulteriori che, quanto meno allo stato e facendo riferimento allo standard probatorio della fase, sono idonei a riscontrare quanto dichiarato dalla persona offesa e a fondare la conclusione in termini di gravità indiziaria.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/9/2023