Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IESPLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità, non confrontandosi appieno con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, e tende comunque a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice d merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, evidenziando comunque la presenza di ulteriori elementi a carico oltre alle dichiarazioni della PO deceduta);
che, in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già sentita nel corso delle indagini preliminari, integra un’ipotesi di impossibilità natura oggettiva che consente l’acquisizione e l’utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, anche quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell’art. 6 CEDU, in assenza di un intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471-02), di modo che il profilo di censura risulta manifestamente infondato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.