Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Soverato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 20 aprile 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, rigettando la sua richiesta di riesame, ha confermato
l’ordinanza applicativa della misura di custodia cautelare in carcere per il reato di c all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine.
Con un unico articolato motivo deduce vizi cumulativi di violazione di norme processuali e di mancanza di motivazione in ordine alle eccezioni di inutilizzabilit delle intercettazioni di cui ai decreti n. 317/2021 RIT e 391/2021 RIT ed ai successivi decreti di proroga, nonché delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quanto al primo profilo deduce la violazione degli artt. 267, 271, cod. proc. pen., 13 d.l. n. 152 del 1991, 125, comma 3 e 177 e ss. cod. proc. pen. Quanto al secondo profilo, deduce la violazione degli artt. 63, comma 2, e 350 cod. proc. pen.
I due profili sono strettamente correlati tra loro in quanto gli indizi di reato a fondamento del decreto n. 317/21 RIT e, successivamente, dei decreti di proroga e del decreto n. 391/2021 RIT con le relative proroghe, sono stati desunti dal contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME che, secondo il ricorrente, non sono utilizzabili sia perché non verbalizzate, ma riportate in una nota di Polizia Giudiziar sia perché assunte senza il rispetto delle garanzie difensive previste per l’indagato.
Quanto a tale ultimo profilo, osserva il ricorrente che le dichiarazioni rese d COGNOME dovevano essere verbalizzate ai sensi dell’art. 357, comma 2, cod. proc. pen. e raccolte con le garanzie di cui all’art. 63 , comma 2, cod. proc. pen., nonché con l’osservanza delle cautele previste per le persone minorenni, in quanto questo, nel momento in cui fu sentito, era stato appena sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di gr. 8, 70 di marijuana.
Analoghe considerazioni vengono svolte anche in relazione alle dichiarazioni rese da NOME all’esito della perquisizione domiciliare a suo carico svolta il 6/2/2021 rappresenta, peraltro, che tale perquisizione, sebbene con esito negativo, era stata preceduta da altra perquisizione effettuata il 23/12/2020 all’esito della quale sono stati sequestrati a carico del Alj gr. 4,50 di marijuana.
1.1 Deduce, inoltre, il ricorrente che l’inutilizzabilità delle , d chiarazioni rese da COGNOME ed NOME si riflette sulla tenuta della motivazione del primo decreto autorizzat delle intercettazioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato che, depur da queste, sarebbe fondata solo sulle modiche quantità di sostanza stupefacente sequestrate al COGNOME il 19/11/2016 ed il 23/12/2020.
Rileva, inoltre, che quand’anche si ritenesse di espungere le sole dichiarazioni di COGNOME, difetterebbe, comunque, l’ulteriore requisito della indispensabilità de intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini; ciò in quanto nelle dichiarazioni NOME non ha mai fatto il nome di NOMENOME ma ha solo fornito alcun
dettagli identificativi del soggetto che gli aveva ceduto la sostanza stupefacente (nome, età e auto nella sua disponibilità). Aggiunge, inoltre, che, in ogni caso, ne momento in cui sono state rese tali dichiarazioni, il reato risultava già accertato comunque, era riconducibile alla più tenue fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla quale non sono consentite le intercettazioni.
1.2,Quale effetto conseguenziale delle considerazioni svolte, il ricorrente deduce la nullità o inutilizzabilità derivata dei successivi decreti di proroga intercettazioni autorizzate con il decreto n. 317/21 RIT la cui motivazione si fonda comunque, sulle risultanze delle intercettazioni autorizzate con il decreto genetico e di quelle oggetto dei successivi provvedimenti di proroga.
1.3,Secondo il ricorrente la patologia del primo decreto autorizzativo dovrebbe travolgere anche il decreto n. 391/2021 RIT e, per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, anche i successivi decreti di proroga, in quanto la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato richiama per relationem le risultanze delle intercettazioni autorizzate con il decreto n. 317/21 RIT e le successive proroghe.
2.11 Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha rilevato, tra l’altro, che l’indirizzo attuale della giurisprudenza di legittimità utilizzabili ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. le dichiarazioni delle per informate sui fatti non verbalizzate dalla polizia giudiziaria. Ha, inoltre, ded l’infondatezza della questione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni res NOME NOME NOME da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ponendo l’accento sul fatto che dall’ordinanza impugnata risulta che Alj è stato deferito ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 309/1990. Ha, inoltre, dedotto che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili, cosicché il vizio dell’origin decreto autorizzativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati (si richiama, a tale fine, Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266496). Infine, quanto alla specifica posizione del ricorrente, ha dedotto la sussistenza, in ogni caso, di gravi indizi idonei a giustificare le intercettazioni, emergenti dal rinvenimento nella sua disponibilità di una quantità, sia pure modica, di sostanza stupefacente in due occasioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di sE:guito esposte.
2. Muovendo preliminarmente dall’esame della questione relativa alla qualità dei due dichiaranti, va ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale la ve della sussistenza della qualità di indagato, ai fini dell’applicabilità delle gara previste dagli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., non postula la previa formale iscrizion della persona nel registro degli indagati di cui all’art. 335 cod. proc. pen., ma condotta secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile a soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese; spetta, pertanto, al giudice il potere di verificare se, al momen dell’assunzione delle dichiarazioni, sussistevano a carico del soggetto precisi elementi di reità, e tale accertamento, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246534; Sez. 4, n. 48778 del 19/11/2019, Rv. 277401).
Inoltre, con specifico riferimento all’assunzione delle dichiarazioni dell’acquirent di modiche quantità di sostanze stupefacenti, ritiene il Collegio che, qualora non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, detto acquirente deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale (cfr. Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370) dal momento che – come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 – le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogaz di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19 D.B. contro Consob (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Campione, Rv. 284191).
2.1 Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena esposte, ritiene il Collegio che l’eccezione dedotta dal ricorrente è generica e manifestamente infondata.
L’ordinanza impugnata, con argomentazioni coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, ha, infatti, escluso che NOME e NOME dovessero essere sentiti nell qualità di indagati, essendo stati entrambi denunciati per l’illecito amministrativo cui all’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, elemento, questo, con il quale il ricorso omett di confrontarsi criticamente ed in termini specifici, limitandosi a denunciare, senza
alcuna argomentazione a sostegno, un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale. Peraltro, anche prescindendo dalla formale iscrizione o dalla contestazione dell’illecito amministrativo, il motivo in esame non fornisce alcun ulteriore elemento che possa incidere sulla tenuta logica della motivazione del Tribunale e disarticolare le considerazioni svolte in ordine alla esclusione della quali di indagato dei due dichiaranti.
3.Una volta esclusa la qualità di indagati dei due dichiaranti, occorre procedere all’esame dell’ulteriore eccezione di inutilizzabilità delle rispettive dichiarazio quanto non verbalizzate ai sensi dell’art. 357 cod. proc. pen.
Ad avviso del Collegio tale eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
Va, innanzitutto, premesso/che mentre nella attuale giurisprudenza della Corte sussiste un contrasto sulla utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazi spontanee dell’indagato di cui sia stata omessa la verbalizzazione (cfr. Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 276176; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, COGNOME, Rv. 279422 – 02), si è, invece, registrata un’evoluzione sulla questione relativa all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti senza essere state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, sono riportate i un’annotazione o in una relazione di servizio redatte e sottoscritte dall’ufficiale polizia giudiziaria operante.
Secondo l’indirizzo oggi prevalente, condiviso dal Collegio e correttamente applicato dall’ordinanza impugnata, tali dichiarazioni, ancorché non verbalizzate, non sono affette da alcuna ipotesi di invalidità patologica e sono utilizzabili per l’adozio di misure cautelari (Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, COGNOME, Rv. 284018), per l’autorizzazione delle intercettazioni (cfr. Sez. 2, n. 30113 del 01/07/2005, Scrugli Rv. 231662), ai fini dell’emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258916) o ai fini della decisione, qualora l’imputato abbia prestato il consenso alla loro acquisizione al fascicolo del dibattimento (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, NOME Rv. 283658).
Si è, a tal fine, posto l’accento sull’atipicità degli atti di indagine, sull’asse qualsiasi previsione di nullità o inutilizzabilità generale o specifica (Sez. 1, n. 33 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 26109301; Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 25891601; Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 24373401; Sez. 3, n. 863 del 04/03/1998, COGNOME, Rv. 21074301), nonché sull’applicabilità al solo dibattimento del divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, COGNOME, ha, inoltre, osservato che, a differenza di quanto previsto dall’art. 350, comma 6, cod. proc. pen. per le notizie e l indicazioni assunte dall’indagato sul luogo e nell’immediatezza del fatto senza l’assistenza del difensore, non vi è alcun divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria.
A ciò deve aggiungersi che la verbalizzazione di un atto di assunzione di informazioni richiede, anche ove redatto solo in forma riassuntiva, una serie di adempimenti formali che possono essere incompatibili con le specifiche condizioni nelle quali la polizia giudiziaria può venirsi a trovare, in specie nell’immediatezza d fatto.
Tale conclusione è confermata dalla scelta del legislatore, il quale, nel prevedere, all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il divieto di testimonianza della poliz giudiziaria sulle dichiarazioni rese “da testimoni con le modalità di cui agli articoli e 357, comma 2, lettere a) e b)” l’ha, invece, consentita “negli altri casi”. A t riguardo, Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225469 ha affermato che in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria “altri casi” cui si riferisce l’art. 195, comma 4′ cpp, per i quali la prova testimon è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuo uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità.
4.L’infondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità ha una valenza assorbente rispetto all’esame delle ulteriori questioni, dedotte dal ricorrente quale conseguenza dell’accoglimento della tesi difensiva, in merito alla nullità o inutilizzabilità dei d autorizzativi delle intercettazioni e dei successivi decreti di proroga.
5.AI rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il President:e