Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sentiti i difensori, AVV_NOTAIO del foro di Crotone e AVV_NOTAIO l’accoglimento del ricorso sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Petronà il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; COGNOME del foro di Catanzaro, che hanno concluso per
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17/10/2023 il Tribunale di Catanzaro, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro emessa in data 14/09/2023, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, sub capi 6 e 16 dell’incolpazione provvisoria, in riforma del provvedimento impugnato, ha annullato limitatamente al capo 6 e confermato per il capo 16, sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari.
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Avverso l’ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, sulla base di quattro motivi:
violazione di legge, in relazione agli artt. 136, 137, 357 e 373 cod. proc. pen. per l’inutilizzabilità, anche in fase cautelare, delle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME in data 12 giugno 2020, prive di sottoscrizione, sintetizzate nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria;
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273, 292, 309 cod. proc. pen. circa la valutazione degli elementi indizianti, senza considerare le circostanze tese ad inficiare l’attendibilità del COGNOME, le cui dichiarazioni era altresì prive di riscontri esterni;
violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo sia dell’impiego d metodo mafioso sia del dolo di agevolazione dell’associazione, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., rispetto alle affermate esigenze cautelari, nonostante il tempo “silente” dalla commissione del fatto, risalente al 2017, e il superamento della presunzione relativa di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 -bis cod. proc. pen. per il ridimensionamento del quadro indiziario.
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
Le censure, infatti, reiterano doglianze già correttamente disattese dal giudice del riesame cautelare, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.
La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità – richiamata dal Tribunale – ritiene, in termini condivisibili, che sono utilizzabili per l’adozione misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio redatte e sottoscrit dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione (Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018-01; Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, Rv. 282123-01), con la conseguenza che sono state ritenute a ragione utilizzabili nella fase procedimentale in questione le dichiarazioni rese dalla vittima dell’estorsione, NOME COGNOME, il quale, a seguito di un pestaggio, decise di rivolgersi confidenzialmente agli inquirenti e di specificare i termini dell’intera vicenda, senza sottoscrivere la denuncia per timore di ritorsioni.
Il Tribunale ha ritenuto credibile il Rizzuto, sottolineando la coerenza del narrato di costui e richiamando gli elementi di riscontro, riportati nell’ordinanza genetica (le conversazioni intercettate, le dichiarazioni rese da terze persone informate sui fatti); in particolare, ha evidenziato che anche la vittima era un operatore commerciale che operava nella stessa realtà imprenditoriale del ricorrente (RAGIONE_SOCIALE), notoriamente inquinata da dinamiche mafiose di controllo del territorio e delle relative attività economiche, citando i punti salie della denuncia (“due o tre anni fa, ho fatto dei funerali fuori paese; poco dopo ho ricevuto in Petronà la visita di COGNOME NOME, il quale mi ha detto che dovevo dargli 500 euro per ogni funerale che facevo; nell’occasione COGNOME mi diceva che i soldi erano destinati ai suoi amici”).
Le argomentazioni difensive sono state altresì considerate e disattese, con sufficiente grado di persuasività, posto che l’alternativa lettura del rapporto fra lo COGNOME e il COGNOME si pone nell’ambito dell’approfondito di merito e non inficia l coerenza logica delle dichiarazioni della vittima, alla luce anche degli ulteriori att di indagine, tesi a confermare la pressione della famiglia COGNOME sugli altri operatori del settore, per operare in regime di monopolio.
4.1. La fattispecie risulta aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione, oggettiva e soggettiva, dell’elemento circostanziale.
Il provvedimento impugnato – in linea con il dato normativo – da conto del metodo mafioso, costituito dal fatto che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un prezzo da pagare per avere la protezione del gruppo criminale e per evitare ritorsioni; inoltre, sottolinea come l’azione delittuosa avesse il fine di supportar la compagine mafiosa, garantendo il consolidamento del racket estorsivo ed il controllo sulle vicende inerenti alle realtà imprenditoriali insistenti sul territo (pagina 5).
5. L’ultimo motivo riguarda le esigenze cautelari.
Ritiene il ricorrente che non sarebbe stato considerato che i fatti risalgono al 2017 e “che, da allora, giammai COGNOME NOME, per come ammesso dallo stesso COGNOME NOME.. .ha più effettuato alcuna richiesta nei suoi confronti” (pag. 15 del ricorso).
In realtà, il cd. tempo silente è stato adeguatamente considerato dal Tribunale che ha diversamente valutato le esigenze cautelari, in ragione anche del ridimensionamento del quadro indiziario rispetto al capo 6, sostituendo la misura detentiva con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Il contesto di consumazione dei fatti, la gravità intrinseca degli stessi e le allarmanti modalità esecutive, tipicamente mafiose, hanno giustificato il presidio
del domicilio coatto, per recidere i legami col contesto criminale di riferimen evitare in tal modo il rischio concreto di recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegu condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente