Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27329 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27329 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (NOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato quella emessa il 24 novembre 2017 dalla Corte di assise di Siracusa nei confronti di NOME, alias NOME, alias NOME, con la quale il predetto è stato condannato per il delitto di cui all’art. 12, commi 1, 3 lett. a), b) e d), 3 -bis, 3 -ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 per avere concorso a compiere atti diretti a procurare l’ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riferimento a clandestini di varie etnie trasportati a bordo di un’imbarcazione non idonea a tenere il mare e che era stata condotta sulle coste siciliane dopo un’operazione di soccorso da unità navali militari.
Sono state ritenute sussistenti le aggravanti del fatto commesso in concorso da più di tre persone, del numero degli immigrati superiore a cinque e dell’avere esposto a pericolo la vita e l’incolumità degli stessi.
1.1. Il fatto per il quale si procede è stato ricostruito, nel corso del giudiz di primo grado, attraverso le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria e l dichiarazioni, rese in incidente probatorio, da alcuni dei migranti trasportati, oltr che tramite i verbali di fermo dell’imputato e del correo e i verbali di sequestro in atti.
L’intervento di soccorso da parte delle unità navali militari ha preso il via nel pomeriggio del 20 novembre 2009 quando, a circa 50 miglia a sud est dell’Isola delle Correnti, è stata soccorsa una barca di circa 15 metri sovraccarica, in precario stato di galleggiamento e priva di segnale identificativo.
Sono stati trasbordati 199 extracomunitari in seguito portati al RAGIONE_SOCIALE di Pozzallo e assunte sommarie informazioni da tre migranti che hanno individuato i soggetti che avevano guidato l’imbarcazione e confermato i riconoscimenti fotografici effettuati nell’immediatezza.
In particolare, si è dato atto del riconoscimento dell’imputato (indicato come il soggetto più basso che conduceva l’imbarcazione) operato dagli immigrati NOME, NOME e NOME COGNOME.
Altri elementi a carico dell’imputato sono stati desunti dal fatto che lo stesso, al momento dello sbarco, era in possesso della somma di mille dollari in banconote da 100 dollari con numero seriale consecutivo, dal fatto che solo l’imputato e l’originario correo erano di nazionalità egiziana, mentre i trasportati erano, in gran parte, eritrei, dalla ritenuta attendibilità anche dei testi di pol giudiziaria.
La sentenza della Corte di assise si è soffermata anche sulla questione di
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giurisdizione e su quella processuale relativa alla natura testimoniale delle deposizioni rese dagli immigrati rigettando sia l’eccezione di difetto di giurisdizione che quella relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni trasportati.
1.2. La Corte di assise di appello ha compiuto uno scrutinio analitico dei motivi di impugnazione rigettando, in primo luogo, quello avente ad oggetto l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti.
Secondo la tesi difensiva, costoro avrebbero dovuto essere escussi a norma degli artt. 63, comma 2, 64, comma 3, 64, comma 3-bis, e 191 cod. proc. pen. in ragione della ipotizzabilità, a loro carico, della contravvenzione di cui all’ar 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 connessa con il reato di cui all’art. 12, comma 3, dello stesso d.lgs. che ne avrebbe imposto l’iscrizione nel registro degli indagati.
I giudici di merito, in continuità con quanto deciso dalla Corte di assise di Siracusa, hanno ritenuto infondato il motivo richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità e ribadendo la natura testimoniale delle dichiarazioni.
In ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, pur operando qualche precisazione circa la motivazione adottata dal giudice di primo grado sulle deposizioni assunte in sede di sommarie informazioni e incidente probatorio, ha escluso la ricorrenza di alcun «ragionevole dubbio» sul raggiungimento della prova a carico dell’imputato.
In relazione alla testimonianza di NOME COGNOME, stante la natura di dichiarazione, sostanzialmente, de relato, ha evidenziato la non verificabilità di quanto dallo stesso dichiarato e, quindi, l’inutilizzabilità del relativo narrato.
La testimonianza di NOME COGNOME NOME è stata ritenuta inutilizzabile nella parte in cui egli ha riferito di avere appreso da altri migranti che anche l’imputato aveva preso parte alla guida dell’imbarcazione, mentre ha considerato utilizzabili le dichiarazioni del teste in ordine alla presenza dell’imputato a bordo della barca e all’utilizzazione, da parte dello stesso, di un telefono satellitare.
La deposizione di NOME COGNOME è stata ritenuta integralmente utilizzabile in quanto avente ad oggetto circostanze dallo stesso percepite.
Le dichiarazioni rese dagli ultimi due migranti citati sono state ritenute intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate.
In particolare, il terzo teste ha riferito che l’imputato e l’originario correo trovavano già a bordo del natante prima che vi salissero gli altri migranti, che avevano aiutato gli extracomunitari a trasbordare dal gommone all’imbarcazione più grande indicando loro dove disporsi, che, nel corso della navigazione, erano
gli unici a sedere in prossimità del timone, alternandosi a salire e scendere sotto coperta.
Rilevante è stata ritenuta la circostanza riferita dal teste COGNOME circa il possesso, da parte dell’imputato, di un telefono satellitare e la constatata disponibilità della somma di denaro di 1.000 dollari per come sopra già descritta, oltre alla circostanza della nazionalità egizia, a fronte di quella eritrea di gra parte degli immigrati trasportati.
E’ stata esclusa la fondatezza del motivo riferito all’attenuante del contributo di minima importanza ai sensi dell’art. 114 cod. pen., alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il contributo può essere in quel modo definito solo quando ha rilievo del tutto marginale e sia, quindi, di efficacia trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso.
Ha messo in evidenza come quello dello scafista sia un ruolo senz’altro determinante ai fini del raggiungimento della finalità perseguita, ossia l’ingresso illegale dei migranti sul territorio nazionale.
L’aggravante della finalità di profitto (sotto forma di aspettativa di arricchimento anche di natura non economica, ma identificabile come un «vantaggio apprezzabile») è stata ritenuta dimostrata in ragione del rinvenimento, nella sola disponibilità dell’imputato e del suo complice, di una somma di 1.000 dollari in contanti suddivisi in banconote da 100 dollari e che lo stesso imputato non ha riferito di avere sostenuto spese per il viaggio (configurandosi tale circostanza quale «vantaggio economico ulteriore»).
In relazione al motivo avente a oggetto le circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, la Corte di assise di appello ha segnalato la mancanza di alcun elemento suscettibile di positivo apprezzamento in ragione della gravità dei fatti anche considerato che l’imputato non ha mai fatto alcuna ammissione dei reati ascrittigli.
La gravità dei fatti e della condotta (in ragione di circostanze fattuali specificamente indicate in sentenza) sono state ritenute tali da escludere, altresì, la rideterminazione in me/ius del trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo habiolazione e falsa applicazione degli artt. 63, 64, 191 cod. proc. pen. per essere stata erroneamente dichiarata l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti che avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di
,Ae..a..v· indagati di reato connesso.
Partendo dalla descrizione di un contrasto interpretativo circa la veste nella quale devono essere escussi i migranti (se quali persone informate sui fatti o
indagati del reato di ingresso irregolare nel territorio dello Stato), il ricorrente esposto le argomentazioni a supporto della seconda delle opzioni interpretative, per come già proposte in sede di interposizione dell’appello.
La decisione della Corte catanese di disattendere il correlato motivo di impugnazione nel merito è stata contestata in quanto adesiva ad un arresto delle Sezioni Unite (Taysir del 2016) avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella qui in rilievo e, comunque, giustificata con una motivazione insufficiente.
La questione era stata rimessa su altro tema controverso e, quindi, su quello qui in rilievo la decisione non poteva avere significato nomofilattico in quanto il passaggio motivazionale segnalato era contenuto in una sorta di obiter dictum, in quanto tale, non vincolante.
Elemento essenziale al fine di qualificare esattamente la veste nella quale dovrebbero essere escussi i migranti sarebbe la considerazione che essi «abbiano pretermesso ogni formalità necessaria ad un rituale transito attraverso i posti di frontiera secondo quanto prescritto dalle disposizioni del testo unico sull’immigrazione».
Alla luce di tale circostanza essi sarebbero suscettibili di iscrizione per la fattispecie di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 che si porrebbe i posizione di «collegamento probatorio o occasionale ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.» con il delitto commesso dallo scafista.
In relazione al percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite con la sentenza citata (assenza di rilievo penale della condotta tenuta dai migranti fino all’arrivo nelle acque territoriali italiane e irrilevanza della condotta successiv all’intervento dei soccorritori) il ricorso ha sollecitato l’adesione all’orientamen minoritario secondo cui al migrante soccorso in acque internazionali deve essere ascritto il reato di ingresso irregolare con tutte le conseguenze in tema di modalità della sua escussione.
Peraltro, dal momento che il mezzo con il quale è stato intrapreso il viaggio era, sin dall’inizio dello stesso, inidoneo al raggiungimento della meta finale non può farsi luogo all’applicazione del l’esimente dello stato di necessità, posto che essa sarebbe stato il frutto della scelta dello stesso migrante di fare ingresso illegale in Italia.
In sostanza, «nell’ipotesi in cui lo stato di necessità sia autodeterminato dalla stessa condotta del migrante, preordinato a realizzare l’evento giuridico della condotta descritta ex art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, questi ben possa rivestire, una volta sbarcato, la veste di indagato di reato connesso ex art. 12, lett. b) c.p.p. e – conseguentemente – debba essere assunto a sommarie informazioni con le garanzie previste dalla legge, prima fra tutti l’assistenza di un difensore, l’inosservanza delle quali determina l’inutilizzabilità assoluta delle
dichiarazioni rese contra alios nel corso delle indagini preliminari e, poi, come nel caso di specie, in dibattimento».
2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione di legge in relazione alla circostanza dell’art. 114 cod. pen.
La motivazione riferita alla questione, già posta in sede di appello, è stata censurata per non essere emerso alcun ruolo attivo dell’imputato durante l’organizzazione del viaggio in quanto egli non ha ricevuto soldi, né assunto atteggiamenti violenti verso i passeggeri.
Tenuto conto della complessità dell’organizzazione del viaggio, il contributo avrebbe dovuto essere considerato proprio di minima importanza.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito la carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In particolare, avrebbe errato la Corte nel dare rilievo alla mancata confessione dell’imputato e nel non considerare che la condotta è stata posta in essere dallo stesso solo per migliorare la propria condizione di vita caratterizzata, nello Stato di provenienza, da disagio e miseria.
Peraltro, nel corso del viaggio, l’imputato si era limitato ad usare il telefono cellulare per chiamare i soccorsi e contribuire così al salvataggio dei migranti.
Il difensore ha chiesto procedersi alla discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è privo di fondamento alla luce del costante orientamento espresso da questa Corte in punto di natura delle dichiarazioni rese dai migranti entrati nel territorio italiano per effetto delle operazioni di salvataggio e soccorso.
Sul punto, la ricostruzione dello stato dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità operata alle pagg. 20 – 22 della sentenza oggetto di ricorso è corretta.
Deve, infatti, essere ribadito che «in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell’equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità – considerato che l’ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell’ambito di un’attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione» (Scz. 1/,
(Sez. GLYPH U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 – 02 – in tal senso anche Sez. 1, n. 31501 del 04/03/2022, NOME, n.m.) · GLYPH -4na contravvenzioner
Il caso in esame riguarda dichiarazioni assunte in sede di acquisizione di sommarie informazioni e, successivamente, di incidente probatorio, ma il parametro di valutazione non muta se si considera che, coerentemente con quanto deciso dalle Sezioni Unite, è stato esteso il principio suddetto a qualsiasi «contributo dichiarativo».
Sez. 1, n. 53691 del 16/11/2016, Alli, Rv. 268662 ha, infatti, precisato che «devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagi preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l’azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato». (Sez. 1, n. 53691 del 16/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016 ) Rv. 268662; Sez. 1, n. 27854 del 15/02/2021, Sourba, Rv. 281639 lo ha ribadito per le dichiarazioni spontanee).
La solidità dell’orientamento emerge dalla uniformità delle decisioni assunte successivamente all’intervento delle Sezioni Unite e la circostanza che il principio non si atteggi alla stregua di un obiter dictum (benché la devoluzione alle Sezioni Unite non sia stata effettuata per la soluzione del contrasto interpretativo sul punto) risulta testualmente dalla sentenza che da’ atto della circostanza che la questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti era stata posta e ha formato oggetto della decisione assumendo un rilievo assolutamente dirimente per la decisione finale in ordine al ricorso.
Pertanto, anche nel caso di specie, in cui il soccorso è avvenuto a circa cinquanta miglia a sud dell’Isola delle Correnti, le dichiarazioni dei migranti trasportati sono suscettibili di essere valutate alla stregua di dichiarazioni testimoniali, non essendo configurabile nei loro confronti il reato di cui all’art 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi di soggetti trasportati legittimamente sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso e non entrati illegalmente nel territorio dello Stato per fatto proprio.
D’altra parte la contravvenzione citata non consente di configurare il tentativo di ingresso illegale né può ipotizzarsi che il pericolo di vita a cui è stat consequenziale l’operazione di salvataggio abbia costituito un evento previsto.
Il secondo motivo riferito alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è inammissibile.
La (formalmente) dedotta violazione di legge, si sostanzia in una critica alla motivazione.
La spiegazione del ruolo non marginale dell’imputato è stata illustrata alle pagg. 36 – 39 della sentenza impugnata che, anche in questo caso, ha reso una motivazione completa e priva di vizi manifesti.
Sul punto, ha evidenziato la delicatezza e l’importanza della fase della traversata in cui si è manifestato il contributo concorsuale dell’imputato.
Ha, quindi, segnalato la natura «determinante» di quel contributo consistito nel parlare al telefono satellitare in funzione della navigazione dell’imbarcazione condotta da altro concorrente, valorizzando anche la circostanza che l’imputato si trovasse a bordo del natante prima dell’arrivo dei migranti che ha aiutato a sistemarsi sull’imbarcazione indicando loro le posizioni che dovevano occupare sulla stessa.
I giudici di merito hanno richiamato correttamente il principio consolidato per cui «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso» (fra le molte, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857).
Si tratta di motivazione contrastata con argomenti puramente confutativi dal ricorrente che, sulla scorta di singoli frammenti ricostruttivi e fattuali ( mancanza di condotte violente, piuttosto che la mancata ricezione diretti di denaro dai migranti) pretende di sovvertire la motivazione.
Deve essere ribadito quanA deciso, fra le molte, da Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ossia che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess della valenza probatoria del singolo elemento».
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al terzo motivo riferito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in ordine alle quali è stata denunciato il vizio di motivazione.
Emerge dalla disamina della sentenza impugnata come, con il ricorso, siano stati riproposti i medesimi argomenti già sollevati e disattesi nella fase di merito e, sostanzialmente incentrati, sulle condizioni familiari e sociali (di disagio) dell’imputato.
L’esclusione delle attenuanti generiche è stata motivata con riferimento alla gravità dei fatti e alla mancanza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, oltre che con la mancata ammissione dei fatti ascrittigli e con il comportamento processuale complessivamente considerato.
Sul punto vale richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590 – 01).
Nel caso in esame, non solo è stata evidenziata la mancanza di elementi positivi, ma è stata messa in evidenza la presenza di elementi negativi quali quelli indicati, con particolare riferimento alla gravità dei fatti ampiamente illustrata nella ricostruzione operata in sentenza.
Per completezza, si ribadisce che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e numerose altre conformi precedenti).
Il riferimento alla mancata confessione (espressamente contestato dal ricorrente) non assume rilievo decisivo ai fini del diniego della mitigazione sanzionatoria sicché il motivo di ricorso sviluppato sul punto si rivela, comunque, inammissibile.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in data 09/05/2023
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