Dichiarazioni Mendaci per il Reddito di Cittadinanza: Condanna Valida Anche Senza Firma
In un’epoca di crescente digitalizzazione delle procedure amministrative, la Corte di Cassazione interviene con una pronuncia di grande attualità, chiarendo la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci reddito di cittadinanza. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno stabilito che il reato si configura indipendentemente dalla forma della dichiarazione, anche in assenza di una firma autografa.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna inflitta dal Tribunale a una donna per il reato previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019. L’imputata aveva presentato due distinte dichiarazioni all’ente previdenziale, in date diverse, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. In tali dichiarazioni, attestava falsamente che il proprio nucleo familiare includeva anche i suoi tre figli, i quali, in realtà, non risiedevano più presso l’abitazione familiare da tempo. Questa falsa rappresentazione della composizione del nucleo familiare è un elemento cruciale per la determinazione del diritto al beneficio e del suo ammontare.
Il Motivo del Ricorso: La Mancanza di Sottoscrizione
Di fronte alla condanna, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo. Si sosteneva che la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, essendo priva di sottoscrizione, fosse inidonea a integrare il reato contestato. Secondo questa tesi, l’assenza della firma renderebbe l’atto giuridicamente irrilevante ai fini della responsabilità penale.
Le Motivazioni della Cassazione sulle Dichiarazioni Mendaci Reddito
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa argomentazione, definendo la doglianza ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno chiarito che la fattispecie penale in questione punisce la condotta di chiunque renda dichiarazioni false per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. La norma non attribuisce alcuna rilevanza alla forma con cui tali dichiarazioni vengono presentate.
La Corte ha sottolineato due punti fondamentali:
1. Irrilevanza della Forma: Non importa se le dichiarazioni siano sottoscritte, se consistano in una semplice fotocopia o, come sempre più spesso accade, se vengano trasmesse per via telematica. L’elemento che integra il reato è la mendacità del contenuto, ovvero il fatto di fornire informazioni non veritiere all’ente erogatore.
2. La Condotta Rilevante: Il reato si perfeziona con la semplice presentazione della dichiarazione falsa, poiché è questa azione che mira a indurre in errore l’amministrazione pubblica per conseguire un vantaggio economico ingiusto.
La decisione si allinea con l’evoluzione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, dove le procedure online e le comunicazioni digitali sono ormai la norma. Pretendere una firma autografa come requisito essenziale per la configurabilità del reato sarebbe anacronistico e creerebbe una falla nel sistema di controllo.
Le Conclusioni: Responsabilità Piena per Dichiarazioni False
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia ribadisce un principio di diritto chiaro e rigoroso: chiunque fornisca informazioni false per accedere al reddito di cittadinanza commette reato, a prescindere dalle formalità di presentazione della domanda. La responsabilità penale deriva dalla sostanza della dichiarazione e non dalla sua forma. A seguito dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona tali comportamenti.
Una dichiarazione per il reddito di cittadinanza è penalmente rilevante anche se non è firmata?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza sussiste indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia firmata. Ciò che conta è la falsità delle informazioni fornite.
Quale condotta integra il reato di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza?
Il reato è integrato dalla condotta di chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omette informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il beneficio. La modalità di presentazione (cartacea, fotocopia, telematica) è irrilevante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non essere in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con il Tribunale di Marsala ha condannato la ricorrente per il reato di cui all’art. 7 commi n.4 del 2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizi motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, rappresentando che la dichia sostitutiva di autocertificazione è priva di sottoscrizione e quindi inidonea ad integra
La doglianza è manifestamente infondata. La fattispecie in contestazione è integrat condotta di chi rende dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del reddito di citt senza che assuma alcuna rilevanza che le dichiarazioni siano sottoscritte o che siano c da una semplice fotocopia, potendo peraltro essere effettuate anche in via telemat caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che l’imputata ha reso dichiarazioni mendaci in ordine alla composizione del nucleo familiare, avendo dichiarato all’RAGIONE_SOCIALE in data 12/ e in data 21/02/2020, che il nucleo familiare era composto anche dei tre figli, che i risiedevano da tempo nella casa familiare.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente