Dichiarazioni Irreperibile: Quando Sono Valide nel Processo?
La gestione delle dichiarazioni di un testimone irreperibile rappresenta una delle questioni più delicate nel processo penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui criteri di utilizzabilità di tali prove, sottolineando il principio della non prevedibilità dell’assenza e la cosiddetta “prova di resistenza”. Questo caso, relativo a una condanna per rapina e lesioni, ci permette di approfondire come la giustizia bilancia il diritto di difesa con la necessità di accertare la verità.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di rapina aggravata e lesioni. La condanna si basava su un quadro probatorio composito, che includeva le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla persona offesa. Tuttavia, al momento del dibattimento, la vittima era divenuta irreperibile e non era stato possibile sentirla in aula.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza d’appello su due punti principali, entrambi legati alla gestione delle prove.
I Motivi del Ricorso e le Dichiarazioni dell’Irreperibile
Il ricorso si fondava essenzialmente su due argomentazioni:
1. Violazione dell’art. 512 c.p.p.: La difesa sosteneva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, poiché le ricerche per rintracciarla erano state limitate al territorio nazionale. Secondo il ricorrente, le autorità avrebbero dovuto estendere le indagini al Paese di origine del testimone (la Nigeria), dove l’Italia dispone di una rete diplomatica e consolare. L’omissione di tale attività avrebbe reso illegittima l’acquisizione delle sue precedenti dichiarazioni.
2. Motivazione contraddittoria: Il secondo motivo criticava la valutazione delle dichiarazioni di un coimputato. La difesa riteneva contraddittorio che i giudici avessero considerato credibile il coimputato quando accusava il ricorrente, ma non credibile quando tentava di minimizzare la gravità dei fatti, descrivendoli come una semplice lite tra ubriachi anziché una rapina.
La Decisione della Corte: La Validità delle Dichiarazioni Irreperibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. La decisione si articola su principi procedurali di grande rilevanza.
Le motivazioni
In merito al primo punto, la Corte ha stabilito che le ricerche della persona offesa erano state condotte correttamente. Al momento della denuncia, infatti, il soggetto era regolarmente presente sul territorio italiano e non vi era alcun motivo per prevedere la sua futura irreperibilità. Non essendo emerso alcun elemento concreto che suggerisse un suo rientro nel Paese d’origine, non sussisteva alcun obbligo per le autorità di estendere le ricerche all’estero. Di conseguenza, l’irreperibilità sopravvenuta e non prevedibile ha reso legittima l’acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini ai sensi dell’art. 512 c.p.p.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un aspetto cruciale: il ricorrente non ha superato la prova di resistenza. Non ha cioè dimostrato in che modo l’eventuale esclusione delle dichiarazioni della vittima avrebbe potuto portare a una sentenza di assoluzione. L’affermazione di responsabilità, infatti, si basava anche su altri elementi probatori, inclusi quelli dichiarativi e documentali, che confermavano la prospettiva dell’accusa.
Anche il secondo motivo è stato respinto. I giudici hanno chiarito che non vi è alcuna contraddizione nel valutare in modo frazionato la testimonianza di un coimputato. È logico e corretto ritenere credibili le parti in cui ammette i fatti e accusa altri, e non credibili quelle in cui cerca palesemente di alleggerire la propria posizione. Nel caso specifico, il coimputato aveva confermato l’intenzione di impossessarsi dello zaino della vittima e di averne sottratto il portafogli, confermando la natura predatoria del reato.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce due principi fondamentali. Primo, le dichiarazioni rese da un testimone divenuto successivamente irreperibile sono utilizzabili se la sua assenza non era prevedibile al momento dell’acquisizione delle dichiarazioni stesse. Secondo, per contestare efficacemente l’uso di una prova, non è sufficiente lamentarne la presunta illegittimità, ma è necessario dimostrare, tramite la “prova di resistenza”, che la sua esclusione avrebbe un impatto decisivo sull’esito del processo. La decisione della Corte, dunque, rafforza la stabilità delle sentenze basate su un solido compendio probatorio, anche in assenza di un testimone chiave.
Quando possono essere utilizzate le dichiarazioni di un testimone divenuto irreperibile?
Secondo la sentenza, le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se l’irreperibilità del testimone non era prevedibile al momento in cui sono state rese e se le ricerche per rintracciarlo sono state condotte in modo adeguato, senza che vi fossero elementi concreti per estenderle all’estero.
Cos’è la ‘prova di resistenza’ in relazione a una testimonianza?
La ‘prova di resistenza’ è un test logico che il giudice (e la parte che contesta) deve effettuare. Consiste nel valutare se, anche eliminando la prova contestata (in questo caso, le dichiarazioni dell’irreperibile), le altre prove disponibili sarebbero comunque sufficienti a fondare la stessa decisione di colpevolezza. Se la risposta è sì, il motivo di ricorso viene respinto.
È possibile considerare un testimone credibile solo in parte?
Sì. La Corte conferma che non c’è contraddizione nel valutare le dichiarazioni di un testimone o coimputato in modo frazionato. Un giudice può ritenere attendibili le parti in cui accusa altri o ammette fatti, e allo stesso tempo considerare non veritiere le parti in cui tenta palesemente di scagionare sé stesso o minimizzare le proprie responsabilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 18/6/1983 avverso la sentenza resa il 12 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mar canza di tempestiva richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento GLYPH I ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.NOME COGNOME tramite difensore di fiducia, impugna la sentenza della Corte I li appello di Milano che ha confermato la pronunzia resa dal Tribunale di Lecco il 18 maglio 2023, con cui è stata affermata la sua responsabilità in ordine ai reati di rapina aggré . vata e di lesioni in danno di NOME
2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, i quanto reitera le ragioni a sostegno del gravame e non si confronta con le corrette oss .rvazioni esplicitate dalla sentenza impugnata.
2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 512 cod.pr pc.pen. e nullità della sentenza, per l’inutilizzabilità della querela e delle dichiara; ioni dibattimentali rilasciate da NOME COGNOME, soggetto nato in Nigeria, acquisite agi atti per la sua irreperibilità; si lamenta che le ricerche del teste, soggetto senza fissa dimora e pregiudicato per reati di spaccio, sono state limitate al territorio nazionale e ion sono state estese nel suo paese di origine, la Nigeria, dove l’Italia ha una propria ar abasciata e una rete consolare che avrebbe reso possibile l’effettuazione di ricerche.
Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta con l’esaustiva mc Ovazione resa al riguardo dal Tribunale e dalla Corte di appello, che hanno respinto L censura formulando argomentazioni conformi ai principi di diritto e alla giurisprudenza in tema, che qui si intendono richiamate. Dagli atti emerge che al momento della pres , !ntazione della querela e del rilascio delle sommarie informazioni NOME era soggetto regolare, facilmente reperibile sul territorio dello Stato e intenzionato a partecipare al Irocesso; le ricerche sul territorio nazionale sono state correttamente effettuate e la sopr3vvenuta irreperibilità del teste non era prevedibile all’epoca delle indagini pr aliminar considerato, peraltro, che il teste si era costituito parte civile. Né risulta dé qualc elemento concreto che Osas fosse rientrato nel suo paese d’origine, così orie itando in tal senso l’attività di rintraccio, come lo stesso ricorrente ammette in ricorso.
La censura è inammissibile anche sotto altro profilo, poiché il ricorre nte, pur lamentando l’inutilizzabilità delle informazioni assunte dall’NOME COGNOME, non e fettua la cd. prova di resistenza e non espone le ricadute che l’eventuale esclu: ione dal compendio probatorio di questo elemento potrebbe avere sul giudizio di colp , wolezza; di contro, deve rilevarsi che l’affermazione di responsabilità risulta fondata anche su altri elementi probatori, dichiarativi e documentali, che palesano la fondate za della prospettazione accusatoria.
2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per contradditorietà in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato COGNOME poiché il Tribur ale lo ha ritenuto credibile, ma non ha considerato che questi non ha descritto una n ipina ma un’accesa discussione tra due soggetti ubriachi; ne consegue che i giudici li merito hanno formulato un giudizio contraddittorio di parziale attendibilità, rite iendo le dichiarazioni del coimputato non veritiere, nella parte in cui ha tentato di scag onare sé stesso dal reato, e credibili quando ha coinvolto COGNOME
3.2 Il motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza di primo grado, ci e riporta ampi stralci delle dichiarazioni del Bakacha, si evince che questi, pur avendo cercato di attenuare le proprie responsabilità, ha confermato lo specifico intento del COGNOME di impossessarsi dello zaino dell’Osas, poiché al suo interno vi era la sostanza stu[ efacente che questi era solito commerciare, e ha spontaneamente ammesso d essersi impossessato del portafogli dell’Osas approfittando della colluttazione, GLYPH .icchè la sentenza non GLYPH incorre in alcuna contraddizione intrinseca nella valuta ‘ione di
attendibilità del coimputato, pur tenendo conto del suo evidente intento di ontenere le proprie responsabilità.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al p gamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in eu o tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 2 aprile 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME.i.e1 Borsellino
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La Presidente