Dichiarazioni all’Investigatore Privato: Valgono come Confessione? La Cassazione Risponde
Le dichiarazioni rese a un investigatore privato possono essere usate contro di te in un processo? Questa è una domanda cruciale, specialmente nei casi di frode assicurativa, dove le compagnie spesso si avvalgono di professionisti per accertare i fatti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla piena validità probatoria di tali dichiarazioni, qualificandole come confessione stragiudiziale. L’analisi di questo provvedimento chiarisce come le parole dette in un contesto apparentemente informale possano avere conseguenze legali significative.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 del codice penale. La Corte di Appello, pur concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva confermato la sua colpevolezza. L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado sulla base di quattro motivi principali, con la speranza di ottenere l’annullamento della condanna.
L’analisi delle dichiarazioni all’investigatore privato
Il ricorrente ha fondato la sua difesa su diversi punti, ma il più rilevante riguarda l’utilizzabilità delle sue stesse ammissioni. I motivi del ricorso erano i seguenti:
1. Tardività della querela: Secondo la difesa, l’azione penale non avrebbe dovuto essere avviata perché la querela era stata presentata oltre i termini di legge.
2. Inutilizzabilità delle dichiarazioni: Il punto centrale del ricorso. L’imputato sosteneva che le dichiarazioni da lui rese all’investigatore privato, delegato dalla compagnia di assicurazione, non potessero essere utilizzate nel processo.
3. Indebita valorizzazione del silenzio: La difesa lamentava che i giudici di merito avessero interpretato negativamente il silenzio mantenuto dall’imputato durante il processo.
4. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si contestava il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure sollevate. Le motivazioni offrono importanti chiarimenti su ciascuno dei punti contestati.
Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la questione sulla tardività della querela fosse già stata correttamente esaminata e risolta dai giudici di merito, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza.
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del secondo motivo. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le dichiarazioni rese all’investigatore privato da una persona che successivamente assumerà la veste di indagato hanno natura di confessione stragiudiziale. In quanto tali, sono pienamente utilizzabili nel processo e possono essere valutate dal giudice come qualsiasi altro mezzo di prova. Questo conferma che le ammissioni fatte in un contesto non giudiziario, ma a un soggetto incaricato di accertare i fatti per conto della parte lesa (l’assicurazione), hanno un peso probatorio significativo.
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha chiarito che i giudici di merito non hanno “punito” il silenzio dell’imputato, ma si sono limitati a constatare l’assenza di una versione alternativa dei fatti. I giudici hanno il potere di valutare la condotta processuale dell’imputato, incluso il silenzio, insieme a tutti gli altri elementi di prova, senza che ciò costituisca un’inversione dell’onere probatorio. Il silenzio, in concorso con altre circostanze, può quindi assumere una sua portata significativa.
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità. La decisione dei giudici di merito era stata ampiamente motivata, tenendo conto dei profili di danno e delle modalità della condotta, elementi che ostacolavano la qualificazione del fatto come di particolare tenuità.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione consolida principi giuridici di grande rilevanza pratica. La principale conclusione è che chiunque si trovi a interloquire con un investigatore privato, specialmente in contesti assicurativi, deve essere consapevole che le proprie dichiarazioni possono essere registrate e successivamente utilizzate come prova in un eventuale procedimento penale. La qualificazione di tali dichiarazioni come confessione stragiudiziale le rende uno strumento probatorio potente a disposizione dell’accusa. Inoltre, l’ordinanza riafferma che, sebbene il silenzio non sia una prova di colpevolezza, la sua valutazione da parte del giudice, nel contesto di un quadro probatorio già delineato, è pienamente legittima.
Le dichiarazioni rese a un investigatore privato ingaggiato da un’assicurazione sono utilizzabili in un processo penale per frode?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che tali dichiarazioni hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, pienamente utilizzabili e valutabili come prova nel processo penale.
Il silenzio dell’imputato durante il processo può essere valutato negativamente dal giudice?
Il giudice non può considerare il silenzio come una prova di colpevolezza. Tuttavia, può valutare la condotta processuale complessiva dell’imputato, incluso il silenzio, insieme ad altri elementi di prova, come la mancanza di una versione alternativa dei fatti a fronte di un quadro accusatorio solido.
Cosa si intende per confessione stragiudiziale in questo contesto?
Si intende una dichiarazione fatta al di fuori del processo (in questo caso, all’investigatore privato) con la quale una persona ammette fatti che sono a proprio svantaggio. Tale dichiarazione, una volta introdotta nel processo, ha valore di prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in data 28/6/23, ha parzialmente riformato, limitatamente alla concessione del beneficio del sospensione condizionale, la decisione del locale Tribunale, la quale aveva riconosciut l’imputato colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena ritenuta giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita p.c.;
considerato che:
-il primo motivo che assume la tardività della querela è stato correttamente scrutina dai giudici territoriali (pag.6) e disatteso sulla base dei principi costantemente affermat giurisprudenza di legittimità in materia;
-il secondo motivo che deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal preve all’investigatore privato è analogamente riproduttivo di censura già valutata in sede di me e disattesa con congrua motivazione in adesione al principio secondo cui, in tema di reato frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rila all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumer la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizz in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272674 – 01);
-il terzo motivo che lamenta l’indebita valorizzazione del silenzio dell’imputa manifestamente infondato, essendosi la Corte di merito limitata alla constatazione circ l’assenza di una versione alternativa dei fatti proveniente dal ricorrente. Non è, peraltro di luogo rimarcare che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di libero convincimento al giudice non è precluso di valutare la condotta processuale dell’imputato coniugandola co ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben può considerare, in concorso di altri elementi, la portata significativa del silenzio serbato su circo potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Rv. 276381 – 01; nel senso che il giudice dal silente comportamento processuale può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze “aliunde” acquisite, senza che ciò possa determin alcun sovvertimento del riparto dell’onere probatorio, Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, R 277259 – 01; Sez. 2, n. 6348 del 28/01/2015, Rv. 262617 – 01);
– anche il quarto motivo che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 1 bis cod.pen. è meramente riproduttivo di doglianza adeguatamente scrutinata dalla Corte di merito e disattesa con ampia motivazione che dà conto delle ragioni che ostano alla
qualificazione del fatto in termini di esiguità, tenuto conto dei profili di danno e della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in fa Cassa delle ammende. All’imputato fanno, altresì, carico le spese di rappresentanz sostenute dalla parte civile (che ha depositato memoria e conclusioni scritte), liq da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, i l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro duemila oltre acce di legge.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente