Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 848 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 848 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1671 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 09/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c., in data 19 novembre 2025, dal difensore e procuratore speciale della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma, sotto ogni profilo, della sentenza impugnata, oltre la liquidazione delle spese sostenute nel grado.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Parma del 14 marzo 2023, che aveva condannato l’imputato per i delitti di frode assicurativa e simulazione di reato, ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico della impugnazione il seguente argomento di doglianza:
1.1. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, in relazione agli artt. 192, comma 3, e 533 cod. proc. pen.), avendo la Corte, così come il giudice di primo grado, ritenuto di poter riconoscere la responsabilità dell’imputato, per i delitti contestati, sulla base delle inutilizzabili dichiarazioni rese da persona coinvolta a pieno titolo nella operazione fraudolenta; in assenza, peraltro, di qualsivoglia forma di riscontro esterno a tale inutilizzabile narrato.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposti all’attenzione di questa Corte di legittimità.
2.1. La Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato, tenendo conto dei motivi di gravame e valorizzando l’assoluta sufficienza (ai fini del decidere) delle testimonianze assunte nel contraddittorio e della consonante documentazione, pure acquisita nel contraddittorio, senza che, dunque, le dichiarazioni autoindizianti rese dallo COGNOME (concorrente nei reati) alla polizia giudiziaria potessero svolgere alcun ruolo nella ricostruzione del fatto.
La Corte territoriale ha, quindi, rigettato l’eccezione di inutilizzabilità (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese dallo COGNOME, che ha reso (senza previo avviso e senza le garanzie poste dal legislatore processuale a tutela del pericolo di autoincriminazione) dichiarazioni utilizzate al fine di ricostruire le responsabilità altrui per i fatti descritti, osservando sostanzialmente che l’attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione al sindacato di legittimità, se il relativo accertamento sia congruamente motivato (Sez. U. 15208 del 25/2/2010 Mills, Rv. 246584; più recentemente, Sez. 2, n. 35153, del 11/5/2022, Gangemi, n.m.). La Corte ha anche osservato che affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini (con modalità atte a garantire il dichiarante dal pericolo di autoincriminazione) devono essere già acquisiti prima dell’escussione indizi non equivoci di reità (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417 – 01); il che non è quanto avvenuto nella fattispecie.
La Corte ha, infine, osservato che la prevista sanzione processuale (inutilizzabilità della prova) è diretta agli effetti contra se delle dichiarazioni non assistite da garanzie, non a quelli erga alios .
Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, la Corte ha quindi spiegato come la sentenza di primo grado dovesse essere confermata, osservando che nel momento in cui il teste veniva escusso in contraddittorio non sussisteva alcun quadro indiziario serio a suo carico, noto al Tribunale, tale da potere a lui attribuire la qualità di imputato nello stesso reato, in reati connessi o probatoriamente collegati; essendo, per converso, tali dichiarazioni solo confermative di quanto già aliunde emerso e confermato da fonti diverse ed estranee alla dinamica eziologica dei fatti.
2.2. La presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, fa emergere, innanzitutto, prima ancora della manifesta infondatezza in diritto della denuncia di omessa motivazione o di motivazione manifestamente illogica, il deficit assoluto di specificità del motivo di impugnazione.
Va, dunque, ribadito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal giudice del merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, n. 25517 del 6/3/2019, Di Stefano; Sez. 6, n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di un giudizio di merito caratterizzato dalla conformità verticale sull’accertamento della responsabilità, ed a fronte di una sentenza pronunciata nel grado di impugnazione, che ha fornito una risposta puntuale alle doglianze prospettate sul tema della divisata responsabilità, la pedissequa riproduzione delle medesime lamentele come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice del merito: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva. A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una nuova valutazione delle emergenze processuali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità
allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030 – 01).
2.3. Per le stesse ragioni deve ritenersi insussistente la denunziata inosservanza della legge processuale, essendo (anche per le ragioni addotte da copiosa e costante giurisprudenza di legittimità, Sez. U, Fruci , cit.) il presidio di garanzia posto a tutela di situazioni processuali in tutto differenti da quella rappresentata in questo giudizio.
2.4. Il motivo di ricorso non supera, peraltro, neppure la c.d. ‘prova di resistenza’, non avendo rivolto alcuna censura alla motivazione (fondante su patrimonio informativo diverso dalle dichiarazioni dibattimentali rese dal concorrente nel reato e ritenute inutilizzabili dal ricorrente) resa dal giudice della impugnazione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01: Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento ; negli stessi termini, più recentemente: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
Il procuratore speciale della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, ha rassegnato conclusioni scritte (non argomentate) trasmesse in data 19 novembre 2025, per la conferma della sentenza impugnata anche in punto di responsabilità civile, allegando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione.
4.1. La richiesta deve essere rigettata. Nel processo fissato in udienza pubblica, così come in quello fissato in camera di consiglio, la parte civile che con le conclusioni rassegnate in forma scritta non ha offerto alla decisione alcun concreto ed apprezzabile contributo argomentativo, essendosi limitata alle nude conclusioni, non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340
del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298-01; Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581 – 03).
La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile.
Così deciso il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
la Presidente NOME COGNOME