Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41413 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale di Trani.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
La Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta, chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Trani respingeva la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal Pubblico ministero e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 18 giugno 2025 con il quale erano stati vincolati beni nella disponibilità di NOME COGNOME.
Il Tribunale riteneva sussistente il fumus sia del reato di previsto dall’art. 640bis cod. pen. che il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 512bis cod. pen. Al COGNOME si contestava che, in qualità di amministratore ‘ di fatto ‘ della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di cui era apparente amministratore ‘ di diritto ‘ il coindagato NOME COGNOME, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a consentire agli altri
coindagati, fittiziamente assunti come lavoratori dipendenti, di percepire le plurime erogazioni da parte dello Stato quali indennità di disoccupazione agricola inducendo in errore l’RAGIONE_SOCIALE circa la natura genuina dei contratti.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, che deduceva:
2.1. violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato previsto dagli artt. 56 e 640bis cod. pen.: le dichiarazioni poste a fondamento della sussistenza del fumus commissi delicti rese dai lavoratori che avrebbero percepito i contributi non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto, a far data dal 19 marzo 2025, la notizia di reato trasmessa alla Procura dall’RAGIONE_SOCIALE avrebbe consentito di qualificare gli stessi come ‘ indagati ‘ concorrenti nella truffa, il che avrebbe imposto la qualifica dei dichiaranti come’ indagati di reato connesso’ da escutere con le relative garanzie; ciononostante , nel maggio 2025 tali dichiaranti erano stati escussi come semplici ‘persone informate sui fatti’, sicché le loro dichiarazioni sarebbero inutilizzabili;
2.2. violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus del delitto previsto dall’art. 512bis cod. pen.: la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che era stata ritenuta fittiziamente intestata al coindagato NOME COGNOME al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale sarebbe una società derivante dalla mera ‘ trasformazione ‘ della precedente la società di persone, attiva sin dal 2019; tale mutamento della struttura societaria sarebbe stata giustificata dalla necessità di adeguarla al superamento dei limiti di produttività fissati per le imprese agricole individuali; si deduceva che il COGNOME era già titolare, prima della costituzione della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di una omonima impresa individuale, della quale la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ costituirebbe una naturale prosecuzione sotto forma di società di capitali; la preesistenza di una società stabile e produttiva, per quanto costituita nella forma della ‘ società di person e’ s arebbe un elemento decisivo per escludere la sussistenza del fumus .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto allega un vizio di motivazione (se non anche una diversa valutazione delle emergenze indiziarie), non consentito nella materia cautelare reale.
1.1. Il Collegio in materia ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso
solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle Sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129-01).
1.2. Il Tribunale con motivazione accurata e persuasiva, analizzando gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini, riteneva che l’amministrazione di fatto della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ appartenesse al COGNOME il quale si avvaleva dello schermo di una società costituita per non comparire con la propria ditta individuale e della predisposizione di un amministratore di diritto fittizio (NOME COGNOME). Tale valutazione si fondava sulla emersione del fatto che i terreni sui quali insisteva l’attività agricola della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fossero i medesimi utilizzati dalla ditta di COGNOME NOME ed a lui direttamente riconducibili, oltre che dalle osservazioni effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE nella nota del 19 marzo 2025 dalla quale emergeva che, in seguito di una preistruttoria svolta dall’Ente, era stato accertato che la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era un derivato dell’azienda agricola di RAGIONE_SOCIALE (pagg. 14 e 15 dell’ordinanza impugnata).
Dunque, le deduzioni difensive non solo si risolvono in una richiesta di dichiarare l’illegittimità della motivazione, istanza non consentita nella materia della cautela reale, ma, addirittura, invocano la lettura alternativa delle emergenze procedimentali esclusa radicalmente dalla competenza della Corte di legittimità.
Il primo motivo di ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto.
2.1. Il ricorrente deduce la violazione dello statuto che definisce la formazione della prova dichiarativa di un dichiarante ‘tipico’, ovvero l’indagato di reato connesso o collegato allegando che le dichiarazioni dei lavoratori destinatari dei benefici non fossero utilizzabili in quanto sarebbero stati presenti in atti elementi che avrebbero consentito di ritenerli coindagati.
Il Collegio sul tema della qualifica dei dichiaranti ribadisce che:
– non vi sono dubbi sulla integrale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito ab origine con le garanzie, perché già indiziato aliunde (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME Presti, Rv. 264479-01); invero il principio affermato dalle Sezioni Unite, per quanto espresso con riferimento al dibattimento, è di portata generale e deve ritenersi esteso anche alla fase delle indagini, quando è in predicato l’utilizzabilità dell e dichiarazioni nei procedimenti cautelari o a prova contratta;
-nel caso in cui gli indizi ‘sopravvengano’ nel corso della testimonianza di chi viene inizialmente escusso come testimone neutro, le dichiarazioni autoaccusatorie non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, COGNOME Giacomo, Rv. 267571-01).
Tale ultima affermazione deve essere precisata: l’art. 63 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che, se si escute una persona non sottoposta ad indagini, quando «emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le ‘precedenti’ dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti della persona che le ha rese». Dal tenore letterale della norma attraverso un ‘ agile lettura a contrario, si evince che le dichiarazioni utilizzabili contro i terzi sono esclusivamente quelle ‘ precedenti ‘ all’emersione degli indizi a carico del dichiarante, ma non quelle ‘ successive ‘ .
Deve essere inoltre ribadito – ed il principio assume particolare rilievo nel caso in esame – che la capacità conformativa degli indizi sullo statuto del dichiarante prescinde dalla iscrizione formale nel registro delle notizie di reato, dato che deve essere valutata dal Giudice che procede sulla base di parametri sostanziali (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 2465840-01).
E’ infatti il Giudice che deve valutare, sulla base degli elementi disponibili, nulla rilevando la eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato se il dichiarante deve essere inquadrato come ‘dichiarante coinvolto nel fatto’, con conseguente modifica del relativo statuto normativo sia in punti di modalità di raccolta delle dichiarazioni che in punto di conseguente valutazione della loro utilizzabilità.
2.2.Nel caso di specie, il Tribunale, utilizzando la discrezionalità conferitagli nell’assegnazione della qualifica dei dichiaranti riteneva che contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di gravame tali propalazioni risultavano utilizzabili dato che, nel momento in cui i quattordici lavoratori sono
stati escussi, a carico di nessuno di loro erano emersi elementi probatori tali da far ritenere che dovessero essere sentiti come indagati, essendovi solo indizi generici di un sistema truffaldino perpetrato in danno dell’RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME e COGNOME (pag. 13 dell’ordinanza impugnata).
Non essendo censurabile nella materia della cautela reale il vizio di motivazione, il Collegio non può che limitarsi a rilevare che il Tribunale ha esercitato il suo potere decisionale e -sulla base degli atti all’epoca disponibili ha ritenuto che a carico dei dichiaranti, all’epoca della loro escussione, non fossero emersi di reità.
Conseguentemente, il provvedimento non appare illegittimo in quanto, in punto di valutazione del compendio dichiarativo e di assegnazione ai dichiaranti della qualifica di testimoni semplici piuttosto che indagati di reato connesso manifesta l’esercizio di un potere discrezionale -valutativo in coerenza con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, il motivo di ricorso non si confronta con la parte dell’ordinanza nella quale si afferma che seppure si ritenessero inutilizzabili le dichiarazioni dei lavoratori indicati nell’atto di gravame, ‘resterebbero pur sempre le propalazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, idonee in ogni caso a costituire adeguato supporto probatorio alla tesi patrocinata dall’accusa’ (pag. 13 dell’ordinanza impugnata).
A tale proposito, si deve rilevare che ‘nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata’ (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533-01).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME