Dichiarazioni in querela: quando sono valide in giudizio senza la testimonianza della vittima?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del processo penale: la validità delle dichiarazioni in querela quando la persona offesa non è in grado di ripetere la sua testimonianza in tribunale. La Corte ha stabilito che, in presenza di una comprovata e imprevedibile impossibilità di ripetizione dell’atto, tali dichiarazioni diventano pienamente utilizzabili come prova, garantendo che la giustizia possa fare il suo corso anche in situazioni complesse.
Il caso in esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato in primo e secondo grado per furto in abitazione. La difesa dell’imputato aveva sollevato una questione fondamentale: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie contenute nella querela presentata dalla vittima del furto. Il motivo? La persona offesa, a causa delle sue condizioni di salute, non aveva potuto testimoniare durante il dibattimento. Secondo il ricorrente, questa impossibilità avrebbe dovuto impedire al giudice di basare la condanna su quelle prime dichiarazioni.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, evidenziando che l’impossibilità di testimoniare non era legata a un impedimento superabile, ma a una condizione di stress psicologico certificata da un medico, derivante dalla necessità di rivivere l’evento traumatico. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La questione delle dichiarazioni in querela e l’art. 512 c.p.p.
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’applicazione dell’articolo 512 del codice di procedura penale. Questa norma consente la lettura e l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti compiuti durante le indagini preliminari (come, appunto, una querela contenente la descrizione dei fatti) quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
La difesa sosteneva che tale impossibilità non fosse stata adeguatamente provata. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questo motivo, qualificandolo come una mera riproposizione di una censura già correttamente valutata e respinta nei gradi di merito.
La mancanza di interesse a ricorrere
Un secondo motivo di ricorso riguardava la recidiva, ovvero l’aggravante applicata a chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. Anche su questo punto, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La Corte ha infatti rilevato che la recidiva era già stata esclusa dalla sentenza del Tribunale di primo grado. Di conseguenza, l’imputato non aveva alcun interesse a impugnare una circostanza che non gli era stata applicata, rendendo il suo gravame privo di oggetto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sull’impossibilità sopravvenuta della ripetizione di un atto è una prerogativa del giudice di merito. Tale valutazione, se supportata da una motivazione logica e coerente con gli atti del processo – come una certificazione medica che attesti l’inidoneità del testimone a deporre a causa dello stress – non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che la condizione di salute della vittima rendesse oggettivamente impossibile la sua testimonianza, legittimando così l’uso delle dichiarazioni in querela ai sensi dell’art. 512 c.p.p. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il bilanciamento tra il diritto di difesa e la necessità di accertamento della verità. Quando una testimonianza diventa impossibile per cause oggettive e imprevedibili, non legate alla volontà delle parti, il sistema prevede strumenti per evitare che prove cruciali vadano perdute. La decisione sottolinea che la valutazione di tale impossibilità spetta al giudice di merito e, se ben motivata, è insindacabile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
Quando possono essere usate in un processo le dichiarazioni rese dalla vittima in una querela se questa non può testimoniare?
Possono essere utilizzate quando la ripetizione della testimonianza in aula è diventata impossibile per fatti o circostanze imprevedibili, come una condizione di salute certificata da un medico che sconsiglia la deposizione a causa dello stress derivante dal rivivere l’evento.
La valutazione del giudice sull’impossibilità della testimonianza può essere contestata in Cassazione?
No, la valutazione del giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) sull’impossibilità di ripetere un atto è insindacabile nel giudizio di legittimità (Cassazione), a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivata, basandosi su elementi concreti come una certificazione medica.
Cosa succede se si presenta un ricorso per un motivo su cui il giudice precedente aveva già dato ragione al ricorrente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per quel specifico motivo, in quanto manca l’interesse a ricorrere. Non si può impugnare un punto di una sentenza che non ha prodotto effetti negativi per la parte che ricorre.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 28 marzo 2025, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 20 dicembre 2019, con la quale è stato ritenuto responsabile di distinte condotte di furto in abitazione;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’inutilizzabilità del dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa del reato di cui al capo A, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, con giudizio di motivato in maniera non manifestamente illogica, ha osservato che le condizioni di salute valutate per ritenere impossibile la ripetizione dell’atto non erano legate al luogo di assunzione della prova – con conseguente irrilevanza del ricorso all’art. 502 cod. proc. pen. – quanto piuttosto allo stress derivante dalla necessità di rievoca l’accaduto (pp. 8 – 9 sentenza impugnata);
rilevato che il ricorrente non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inidonea o insufficiente la certificazione medica posta dai giudici di merito a fondamento della valutazione ex art. 512 cod. proc. pen.;
posto che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indag preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 40397 del 19/09/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 842 del 8/11/2008, COGNOME, Rv. 238664 – 01; Sez. 3, n. 42926 del 23/10/2002, COGNOME, Rv. 223090 – 01);
rilevato, quanto al secondo motivo, che la recidiva risulta essere stata esclusa già con la sentenza del Tribunale (p. 10), e che pertanto sul punto manca lo stesso interesse a ricorrere;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025
gliere estensore
GLYPH
Il GLYPH
sid nte