Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FISTOGEANU NOME COGNOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria inoltrata dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, che ha chiesto dichiararsi il ricorso ammissibile con trasmissione degli atti alla Sezione di competenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 marzo 2025, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Velletri in data 22 marzo 2024 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME, imputata del reato previsto e punito dall’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
All’imputata era stato contestato di aver, al fine di ottenere indebitamente il beneficio de reddito di cittadinanza, reso dichiarazioni false nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sottoscritte il 3 giugno 2019 e il 14 gennaio 2020, attestando di abitare in un appartamento locato in INDIRIZZO INDIRIZZO, sebbene il relativo contratto di locazione fosse scaduto sin 14 aprile 2017. Per tale condotta, era stata condannata in primo grado alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
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La Corte territoriale, nel decidere sull’appello proposto dalla difesa dell’imputata, h rigettato tutti i motivi di gravame. In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che:
la falsa dichiarazione era giuridicamente rilevante, in quanto incidente sull’entità de beneficio economico percepito. La normativa sul reddito di cittadinanza prevedeva infatti un contributo aggiuntivo di circa 280,00 euro mensili per il pagamento del canone di locazione, sicché RAGIONE_SOCIALE aveva conseguito “un importo maggiore di quello che le sarebbe spettato”;
sussisteva l’elemento soggettivo del reato, data la piena consapevolezza dell’imputata di rendere una dichiarazione non veritiera, con lo “scopo precipuo di conseguire una maggiorazione dell’assegno mensile”;
non potevano essere concesse le attenuanti generiche, alla luce dei “gravi pregiudizi penali della RAGIONE_SOCIALE, la quale è stata più volte condannata per reati contro il patrimonio (furti rapi ne)”;
non era applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerat che l’imputata aveva percepito un reddito maggiorato per 15 mesi, conseguendo un “ingiusto profitto pari a circa 4.500,00 euro”;
era infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l’omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale omissione non comporta la nullità della sentenza, ma presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per l’accesso a pene sostitutive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a tutti i punti già ogge dei motivi di appello deducendo che:
non era rimasto provato che al momento della presentazione della domanda l’imputata non disponesse dell’alloggio;
il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non teneva in considerazione che l’imputata era la “madre indigente di quattro figli”;
la mancata applicazione della causa di non punibilità non teneva conto RAGIONE_SOCIALE “modalità semplici e non insidiose della condotta;
non si era tenuto conto del danno patrimoniale contenuto, della spettanza del reddito di cittadinanza e del fatto che non vi era stata alcuna lesione effettiva del buon andamento della PA.
Si contesta, ancora, la decisione della Corte territoriale di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Roma denunciando la violazione di legge e il vizio motivazionale e deducendo che la revoca era stata disposta senza verificare se ricorressero i presupposti e senza indentificare la sentenza su cui si interveniva, indicata sol con la data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati e, in parte, non consentiti in sede di legittimità.
Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha correttamente applicato la norma incriminatrice di cui all’art. 7 del D.L. n. 4/2019. Come puntualmente argomentato nella sentenza impugnata, la fattispecie penale sanziona non solo le false dichiarazioni che determinano l’indebito conseguimento del beneficio in sé, ma anche quelle che, pur in presenza dei requisiti di base per l’accesso alla misura, sono finalizzate a ottenerne una quantificazione maggiore del dovuto. La sentenza impugnata chiarisce in modo inequivocabile che la legge sul reddito di cittadinanza prevedeva, in favore dei locatari, “un contributo di circa 280,00 euro per il pagamento del canone mensile”.
La Corte d’appello ha anche indicato le fonti di prova che dimostravano che il rapporto di locazione si era interrotto nel 2017, passo della sentenza dal ricorso totalmente ignorato.
La Corte territoriale ha, poi, fornito una motivazione logica, congrua e priva di vizi sindacabi in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. I giudici d’appello hanno desunto la sussistenza del dolo dalla piena consapevolezza dell’imputata di rendere una dichiarazione non veritiera, evidenziando come non vi fosse alcun motivo di dichiarare di abitare in una casa che più non conduceva in locazione, se non avesse avuto lo scopo precipuo di conseguire una maggiorazione dell’assegno mensile.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso.
Premesso che la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, che si possa escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma, al contrario, presuppone il riconoscimento, in positivo, di fattori tali da giustificare la diminuzione della p rispetto al prefissato arco edittale, dirimente è la circostanza che l’imputata non abbia, con l’at di appello, indicato alcun elemento positivo che potesse convincere i giudici del gravame della fondatezza della propria richiesta. Ne consegue l’incensurabilità del diniego, comunque ulteriormente motivato dalla personalità negativa dell’imputata in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, con cui la Corte distrettuale, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. ha correttamente esercitato la propria discrezionalità con l’individuazione dell’elemento ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio solo astrattamente invocato.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, concernente l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte d’appello ancorato il proprio giudizio a parametri oggettivi e non irragionevoli, quali la durata del percezione indebita (“15 mesi”) e l’ammontare complessivo del profitto ingiusto (“circa 4.500,00 euro”)
Questa Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, c. p., ma non è necessaria la disamina di tu gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rile (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, COGNOME; Sez.7, n.10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv.283044; Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, COGNOME, Rv.274647), risultando sufficiente evidenziare l’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art.131 bis c.p., da ritenersi pertanto decisivo (Sez n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.2736782).
Orbene, il giudice distrettuale nel dare rilievo al danno arrecato ha operato una valutazione discrezionale sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà.
A ciò si aggiunge che il motivo del ricorso è meramente assertivo, connotando come “contenuto” il danno subito dallo Stato senza spiegare i profili di manifesta illogicità che viziava l’opposta valutazione dei giudici di merito, che avevano ritenuto di non tenue entità l’illec percezione di circa € 4500,00 di denaro pubblico.
È, infine, privo di fondamento anche l’ultimo motivo di impugnazione: il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall’art. 168 c.p., comma 1, infatti, ha natura dichiarativa e presuppone il rilievo, di natura constatativa, della verificaz RAGIONE_SOCIALE cause risolutive del beneficio, stabilite per legge, il cui effetto si è già prodotto prima an della pronuncia giudiziale ed indipendente da essa ( Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798). Poiché in tale situazione al giudice è rimesso un intervento decisorio privo di contenuti valutativi e di opzioni discrezionali, l’adozione del provvedimento è consentita anche nel grado di appello e pur a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, senza che ciò comporti la violazione del divieto di “reformatio in peius” (Cass. sez. 2, n. 37009 del 30/6/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375).
Orbene, la sentenza impugnata indica sia la sentenza che aveva concesso il beneficio del quale era disposta la revoca sia le ragioni che avevano determinato la decisione.
Non è, quindi, configurabile alcuna violazione di legge o’ vizio motivazionale rilevabile in questa sede.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricors senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso il 31/10/2025