Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter , cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/04/2024 dal Tribunale di Messina, confermava il giudizio responsabilità nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di riciclaggio e, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni due mesi
Sent. n.1240/2025 sez.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
PU – 24/09/2025-
otto di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, con sostituzione della sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità per un periodo pari a complessive ore 1.940,00 e con revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato , tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1.Con il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 63, comma 2, del codice di rito con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità erga omnes RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020 dal coimputato NOME COGNOME, in assenza del difensore, nonostante questi dovesse essere sentito fin dall’inizio in qualità di persona sottoposta ad indagini.
Rileva la difesa ricorrente che, immediatamente dopo il rinvenimento e sequestro della vettura di provenienza furtiva ed oggetto del contestato riciclaggio, NOME COGNOME, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva riferito di avere acquistato il mezzo in questione e di averlo lasciato in sosta nel luogo ove poi era stato trovato, sicché, al di là della formale iscrizione di costui nel registro degli indagati, il dichiarante era stato assunto in un momento in cui oggettivamente già si trovava nella situazione di indagato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, comma 3, 533 e 546 codice di rito e il difetto di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità.
Sostiene la difesa ricorrente che l’affermazione di colpevolezza dell’imputato poggia sulle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME il cui vaglio di attendibilità non è stato condotto secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e i principi affermati, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità.
NOME COGNOME aveva, infatti, tutto l’interesse ad allontanare da sé ogni sospetto e, quindi, ad accusare l’odierno ricorrente ; le dichiarazioni rese da costui non chiariscono come, dove, quando e da chi materialmente sono state eseguite le operazioni di riciclaggio.
Erronea è inoltre l ‘ individuazione dei necessari riscontri esterni c.d. individualizzanti che la Corte di appello ha indicato nelle dichiarazioni spontanee rese da NOME COGNOME (tuttavia, processualmente inutilizzabili per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso e, in ogni caso, non precise, avendo questi riferito che la vettura Smart rinvenuta dalla polizia giudiziaria gli era stata ceduta da un amico di nome NOME COGNOME del quale non è stato in grado di indicare le generalità) e nel rapporto di parentela tra l ‘imputato e NOME COGNOME che ,
tuttavia, non è un dato univoco in quanto quest’ultima ha tre nipoti che portano tutti il nome di COGNOME NOME, come riferito in dibattimento dall’operante COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, dedotto peraltro per la prima volta solo in sede di legittimità, è generico.
La difesa ricorrente si duole della mancata declaratoria di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020 , senza l’assistenza di un difensore, da COGNOME NOME, originariamente indagato e poi imputato di favoreggiamento.
Questa Corte ha autorevolmente chiarito che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di un atto processuale indicare – pena, appunto, l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo- non solo quello specificamente affetto dal vizio, ma anche chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108; Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278123).
Nel caso di specie, nulla è stato prospettato in ordine alla concreta incidenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di cui si lamenta l’inutilizzabilità rispetto all’ulteriore complessivo compendio probatorio valutato dai giudici di secondo grado, che hanno fondato il giudizio di responsabilità sul portato dichiarativo del coimputato COGNOME NOME, prescindendo dal narrato di COGNOME NOME ( pagina 4 della sentenza impugnata).
3.Il secondo motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato.
Con esso si ripropongono pedissequamente le censure già prospettate alle pagine da 2 a 6 d ell’atto di appello, senza alcun confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui è stato correttamente operato il doveroso vaglio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato COGNOME NOME nel verbale di interrogatorio reso il 30/06/2022 e del riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente , atti acquisiti in dibattimento con l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti.
La Corte territoriale ha in primo luogo analizzato il portato dichiarativo che ha ritenuto connotato da intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, poiché dettagliato, coerente, scevro da contraddizioni.
Ha, altresì, valutato come pienamente affidabile l’individuazione fotografica di NOME COGNOME, indicato da COGNOME come colui che gli aveva commissioNOME l’acquisto dell’auto incidentata , consegnandogli il denaro necessario per tale operazione commerciale, e che lo aveva anche incaricato di curare l’intestazione del mezzo alla nonna NOME COGNOME della quale gli aveva fornito la copia dei documenti identificativi; a tale riguardo ha evidenziato come il riconoscimento era stato operato in termini di certezza visionando un album fotografico contenente nove immagini tra cui quelle di quattro soggetti omonimi.
Quanto ai necessari riscontri da individuare rispetto all’apporto offerto da COGNOME, il collegio di merito ha dato conto non solo della documentazione acquisita agli atti che confermava l’intera operazione di acquisto della vettura proprio nei termini ricostruiti dal dichiarante, ma anche della circostanza, di portata individualizzante, rappresentata dal pacifico ed incontestato rapporto di parentela tra l’odierno ricorrente e la nonna NOME NOME, intestataria della vettura incidentata.
In replica alle deduzioni difensive (pedissequamente reiterate in questa sede), secondo cui tale legame parentale non poteva ritenersi concludente sul piano dei riscontri in quanto la NOMEpaolo aveva tre nipoti, tutti portanti il nominativo di COGNOME NOME, come riferito dal teste di polizia giudiziaria COGNOME, la Corte territoriale, con argomentazione scevra da manifesta illogicità, ha evidenziato come la sicura individuazione fotografica dell a persona fisica dell’ imputato operata da COGNOMECOGNOME consentiva di escludere che l’acquisto dell’auto fosse stata commissioNOME da uno degli altri omonimi nipoti.
La complessiva valutazione operata dalla Corte di appello si pone in linea con il consolidato e condiviso orientamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato, per costituire prova devono essere dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva ed accompagnate da riscontri di portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine alla riconducibilità del fatto-reato al soggetto destinatario di esse ( ex multis Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 280741; Sez. 6 n. 47108 del 8/10/2019, COGNOME, Rv. 277393).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali
relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso il 24/09/2025
La Consigliera estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME